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QUALI SOGGETTI POSSO RICHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Gli stranieri residenti in Italia, titolari di un valido permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità, possono richiedere il ricongiungimento familiare seguendo la procedura prevista dall’art. 29 del D.Lg.vo 286/98.

Lo straniero può richiedere il ricongiungimento familiare del coniuge non legalmente separato, dei figli minori, dei figli maggiorenni a carico e dei genitori a carico.

È necessario che il titolo di soggiorno abbia una validità di durata non inferiore ad un anno, e che sia stato rilasciato per uno dei seguenti motivi: lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo politico o protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi, motivi di famiglia.

 

QUALI SONO I REQUISITI PER RICHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Colui che richiede il ricongiungimento è necessario che abbia la disponibilità di un alloggio idoneo ad ospitare i familiari che devono essere ricongiunti. In merito si parla della c.d. idoneità alloggiativa, che deve essere certificata mediante attestazione dell’Ufficio Comunale competente, e deve recare l’indicazione di quante persone possono abitare nel medesimo alloggio, rispettando i requisiti igienico sanitari.

Il secondo requisito richiesto è il reddito minimo annuo, che non dev’essere inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (per il 2020 corrispondeva ad Euro 459,83 x 13 mensilità), che deve essere aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.

Nel caso di ricongiungimento di familiare over65, è necessario che questi sia coperto da assicurazione sanitaria o iscritto al servizio sanitario nazionale.

È importante sottolineare che questi requisiti non sono richiesti allo straniero a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato, il quale potrà comunque richiedere il ricongiungimento familiare seguendo la procedura prevista dall’art.29 del D.Lg.vo 286/98.

 

COME SI PRESENTA LA DOMANDA PER IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Una volta in possesso della documentazione richiesta, è necessario inoltrare la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, secondo le modalità informatiche previste, allo sportello Unico per l’Immigrazione. L’Ufficio Immigrazione è autorizzato a richiedere eventuali documenti ad integrazione della domanda effettuata dallo straniero.

Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda viene rilasciato il nulla osta al ricongiungimento familiare.

 

DOPO IL NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Una volta ottenuto il nulla osta in originale, i familiari per cui questo è stato richiesto potranno fare richiesta del visto di ingresso in Italia all’autorità competente per il Paese di provenienza, presentando la certificazione che attesta il rapporto di parentela, matrimonio, minore età.

Dal momento di ingresso in Italia, i familiari ricongiunti sono chiamati a completare entro 8 giorni la procedura di primo ingresso, presso lo sportello unico per l’immigrazione.

 

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Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina del Diritto dell’Immigrazione.

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