Tra le misure previste dal Decreto Rilancio si trova anche la regolarizzazione degli stranieri privi di permesso di soggiorno e/o che lavorano “in nero”, così come indicato di seguito, e come disciplinato dall’art. 103 del decreto.
COSA PREVEDE LA LEGGE
La legge prevede due diverse modalità di regolarizzazione degli stranieri, una relativa al rapporto di lavoro e una relativa al soggetto straniero.
La prima modalità: i datori di lavoro italiani o stranieri (se extracomunitari, con regolare permesso di soggiorno) possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti in Italia oppure per far emergere la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso.
La seconda modalità: i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo in Italia, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza.
QUALI CONDIZIONI SONO PREVISTE
Per la prima modalità, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente all’8 marzo 2020 e non devono aver lasciato l’Italia dall’8 marzo 2020.
Per la seconda modalità, i cittadini stranieri devono risultare presenti in Italia alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro antecedentemente al 31 ottobre 2019.
QUALI SETTORI DI LAVORO SONO PREVISTI DALLA LEGGE
Le norme si applicano ai seguenti settori di attività:
- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
COME E QUANDO SI PRESENTA DOMANDA
L’istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020, con le modalità che saranno stabilite con un successivo decreto del Ministro dell’Interno.
Le domande si presenteranno presso:
- INPS per i lavoratori italiani o europei;
- sportello unico per l’immigrazione per i lavoratori extracomunitari previsti nella prima modalità;
- Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno di cui alla seconda modalità.
QUALI SONO I COSTI?
Le istanze sono presentate previo pagamento di:
- un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore, nella procedura di emersione (1° modalità);
- un contributo forfettario di 130 euro per la procedura di cui alla 2° modalità.
E’ inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, che sarà determinato con successivo decreto.
CHI E’ ESCLUSO
Non possono presentare la domanda di regolarizzazione degli stranieri coloro:
- che hanno ricevuto un provvedimento di espulsione;
- che risultano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- che risultano condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- che comunque sono considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi
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Si riporta il collegamento al D.L. n.34 del 19 maggio 2020.
Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse e rilascerà regolare preventivo, su richiesta, per l’eventuale assistenza legale nelle procedure di regolarizzazione sopra indicate.