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RECIDIVA: DI COSA SI TRATTA

La recidiva è un istituto previsto dal legislatore al fine di inasprire le pene per tutti i soggetti che, dopo aver riportato una precedente condanna per un delitto non colposo, ne commettono un altro.
Per effetto della recidiva la pena può essere aumentata fino a 2/3 a seconda delle diverse ipotesi ricorrenti.
Tale istituto, ormai considerato una circostanza aggravante del reato, non può essere tuttavia ritenuto quale circostanza ad effetto speciale qualora l’aumento di pena applicato sia inferiore ad un terzo. Infatti, ai sensi dell’art. 63 c.p., sono circostanze aggravanti ad effetto speciale solamente quelle che determinano un aumento della pena superiore ad 1/3 (Cass. Pen. n. 34949/2020).

 

RECIDIVA SEMPLICE 

La recidiva semplice ricorre ogni qualvolta il reo commetta un reato non colposo differente da quello per cui era stato precedentemente condannato con sentenza divenuta irrevocabile.
In questo caso l’aumento della pena potrà essere di 1/3 per il nuovo delitto non colposo (art. 99 comma 1 c.p.).

 

RECIDIVA AGGRAVATA

Questa ipotesi di recidiva si suddivide a sua volta in tre tipologie differenti: la recidiva specifica, ossia ogni qualvolta venga commesso un reato della medesima specie di quello per cui è intervenuta precedente condanna definitiva, infraquinquennale, ossia commissione del medesimo reato nei 5 anni immediatamente successivi alla precedente condanna e recidiva c.d. vera, ossia commissione di un nuovo reato della medesima specie commesso durante l’esecuzione della pena per il reato precedente.
Nel caso di recidiva aggravata l’aumento della pena è fino alla metà.

 

RECIDIVA REITERATA

Si ha la recidiva reiterata quando un soggetto, già condannato quale recidivo, commette un ulteriore delitto non colposo.
Si dovrà in questo caso distinguere tra la recidiva semplice, ovverosia quando un soggetto, già dichiarato recidivo e condannato come tale, commette un altro reato di indole diversa dai precedenti, e recidiva reiterata aggravata, che sussiste invece qualora il soggetto sia già stato dichiarato recidivo per il medesimo reato.
A seguito della riforma del 2005, con la sentenza n. 185/2015 della Corte Costituzionale, è stato dichiarato incostituzionale il carattere obbligatorio dell’aumento della recidiva reiterata, rimanendo a discrezione del Giudice applicare l’aumento previsto per la recidiva o meno.
Nel caso di recidiva reiterata l’aumento della pena è di 2/3.

 

CONTESTAZIONE

La recidiva deve essere contestata dal Pubblico Ministero e richiede sempre uno specifico onere motivazionale da parte del Giudice che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Cass. pen., Sez. Un., 15 febbraio 2012, n. 5859).
In ogni caso il Giudice può ritenere non configurabile la recidiva così come contestata e dunque escluderla.

 

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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

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