MODIFICHE NORMATIVE D.P.R. 309/1990
Nel corso degli anni si sono susseguite diverse modifiche normative in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
In particolare si fa riferimento all’art. 73 comma 5 del DPR 309/1990, inizialmente previsto quale mera circostanza attenuante speciale, la quale poteva portare a una riduzione delle pene previste dal primo comma dell’art. 73, in ipotesi di reato considerate più lievi.
Nello specifico, affinché sia configurabile il reato ex art. 73 comma 5 DPR 309/1990 è necessario che, considerati i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, il fatto sia di lieve entità.
Successivamente, in seguito all’entrata in vigore della l. 79/2014, l’art. 73 comma 5 è da considerarsi quale fattispecie autonoma di reato, avente trattamento sanzionatorio più mite (da 6 mesi a 4 anni di reclusione), indipendentemente dalla tipologia di sostanza stupefacente.
APPLICAZIONE ART. 131 BIS C.P.
Posto che la fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73 comma 5 può essere riconosciuta solo nell’ipotesi di minima offensività penale della condanna, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, che dagli altri parametri richiamati dalla norma stessa (Corte di Cass. 40/2019), è possibile, rientrando ampiamente nel limite edittale, l’applicazione dell’art. 131 bis c.p., c.d. esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, quando l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
Nello specifico, la minima offensività deve essere dedotta avendosi riguardo a tutti i parametri richiamati dall’art. 73 quinto comma 309/90, ossia, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione, sia quelli che attengono all’oggetto materiale dl reato (Cass. pen. 17674/2019), non potendosi affermare l’esclusione dell’ipotesi di lieve entità sulla base di singoli parametri (Cass. pen. 1428/17).
APPLICAZIONE CIRCOSTANZA ATTENUANTE DEL LUCRO E DELL’EVENTO DI SPECIALE TENUITÀ ART. 62 COMMA 4 C.P.
Una volta inquadrato il fatto nell’ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell’art. 73, in seguito ad acceso dibattito giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha stabilito l’applicabilità della circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 c.p., portando così ad un trattamento sanzionatorio più mite.
In particolare l’art. 62 c. 4 c.p. stabilisce che il reato è attenuato quando, nei delitti contro il patrimonio, sia stato causato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivo di lucro, aver agito per ottenere un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso sia di speciale tenuità, come nel caso della fattispecie di reato ex art. 73 comma 5 DPR 309/1990
La Corte ha affermato infatti che: “La circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990” (Cass. Sez. Unite 24990/2020; corte di cassazione 12967/2021).
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Foto Agenzia Liverani