I reati previsti dall’art. 648 c.p. (“ricettazione”) e dall’art. 712 c.p. (“acquisto di cose di sospetta provenienza”) presentano profili per certi versi similari, che non devono tuttavia trarre in inganno.
Il proposito del presente approfondimento è dunque quello di soffermarsi sui due reati e sulle differenze tra questi intercorrenti.
REATO DI RICETTAZIONE
ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO DI RICETTAZIONE
L’elemento materiale del delitto di cui all’art. 648 c.p. viene integrato da “chi acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”. Si tratta, or dunque, di un reato a forma vincolata, che punisce condotte precisamente delineate (l’acquisto, la ricezione o l’occultamento di denaro o altri beni).
Il reato in esame viene integrato “fuori dei casi di concorso nel reato” e, pertanto, chi commette o concorre a commettere il reato presupposto (es. furto) non risponderà di ricettazione in virtù del principio di cd. consunzione (la ricettazione configura quindi un post-fatto non punibile rispetto al reato presupposto).
Il legislatore ha scelto poi di aumentare la pena “quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis”, punendo così più severamente fatti ritenuti di maggior gravità.
ELEMENTO SOGGETTIVO E PENA DEL REATO DI RICETTAZIONE
La fattispecie incriminatrice in esame richiede il dolo specifico, costituito dalla finalità di procurare a sé o ad altri un profitto.
La pena prevista dalla disposizione in esame è quella della reclusione da 2 ad 8 anni e della multa da euro 516 a euro 10.329, aumentata nella casistica riportata sopra.
La pena è invece diminuita “sino a sei anni e sino a euro 516 di multa”, se il fatto è di particolare tenuità, qualificabile in caso di esiguità del danno patrimoniale nonché di particolare tenuità sotto il profilo soggettivo (così recentemente Trib. Udine, 15/07/2020, n.782).
REATO DI INCAUTO ACQUISTO
Il reato rubricato “acquisto di cose di sospetta provenienza” configura anzitutto una contravvenzione, punibile quindi sia a titolo di dolo che di colpa.
L’elemento materiale del reato in esame viene integrato da “chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato”.
Per ritenere integrato il reato contravvenzionale in analisi devono quindi sussistere elementi fattuali che oggettivamente avrebbero dovuto destare sospetto nel reo, non rilevando che l’acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza del provento di reato.
La pena, estremamente più mite rispetto alla ricettazione, è l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda non inferiore a euro 10.
LE DIFFERENZE TRA IL REATO DI RICETTAZIONE E QUELLO DI INCAUTO ACQUISTO
Oltre a configurare la ricettazione un delitto e l’incauto acquisto una contravvenzione, vi sono importanti differenze tra le due fattispecie incriminatrici.
La principale di dette differenze è relativa all’elemento psicologico del reato: il discrimine tra il reato di ricettazione e di acquisto di cose di sospetta provenienza risiede nel diverso grado di adesione psichica al fatto, più intenso nel dolo eventuale della ricettazione che non nel semplice sospetto dell’incauto acquisto. Il dolo della ricettazione, integrato non solo dalla certezza dell’illiceità della res, ma anche dalla consapevole accettazione di tale concreta possibilità, si pone ad un livello di maggiore adesione alla fattispecie tipica rispetto al semplice sospetto, il quale, invece, potendo suscitare nel soggetto agente un atteggiamento di mera disattenzione o noncuranza, costituisce elemento tipico dell’incauto acquisto (così la giurisprudenza di merito, Trib. Napoli sez. V, 23/07/2020, n.4720).
Si comprende dunque come il reato ex art. 648 c.p. possa essere anche sorretto dal mero dolo eventuale, con la precisazione però che, a differenza della figura contravvenzionale di cui all’art. 712 c.p., è richiesto un quid pluris rispetto al mero sospetto.
Inoltre, a differenza della ricettazione, nell’incauto acquisto il c.d. reato presupposto è riferibile anche alle contravvenzioni, non fornendo l’art. 712 c.p. alcun riferimento ai soli delitti, come invece accade in relazione alla ricettazione.
****
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.
Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina del Diritto Penale.