Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, in attuazione della delega al Governo in materia di contratti pubblici, il Partenariato Pubblico Privato (PPP) assume un rilievo sistemico, disciplinato nel Libro IV (artt. 174–208) del nuovo Codice. Il legislatore punta a rafforzare l’attrattività dello strumento per le amministrazioni, gli operatori economici e gli investitori istituzionali, anche in chiave PNRR e ESG. L’intento è superare l’utilizzo improprio del Partenariato Pubblico Privato PPP per eludere i vincoli di finanza pubblica, promuovendo invece strumenti innovativi, sostenibili e realmente cooperativi (Parere funzione consultiva n. 49/2024).

DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (ART.174)

L’art. 174 ridefinisce il Partenariato Pubblico Privato PPP come un’operazione economica (e non più solo un contratto), che si realizza attraverso:

  • Rapporto contrattuale di lungo periodo tra ente concedente e operatori privati
  • Finanziamento privato significativo, in relazione al rischio assunto
  • Realizzazione e gestione affidate al privato, con compiti di definizione obiettivi e verifica in capo alla PA
  • Allocazione del rischio operativo al privato (Parere funzione consultiva n. 49/2024)

 

TIPOLOGIE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PPP: CONTRATTUALE E ISTITUZIONALE

Due le modalità operative previste:

  • Partenariato Pubblico Privato PPP Contrattuale: include concessioni, leasing, contratti di disponibilità ( art. 174)
  • Partenariato Pubblico Privato PPP Istituzionale: prevede la creazione di una società mista (SPV) pubblico-privata (D.Lgs. 175/2016)

L’art. 202 regola anche la cessione di immobili in cambio di opere, schema applicabile solo ai PPP (Parere funzione consultiva n. 27/2024).

 

GOVERNANCE, PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE PRELIMINARE (ART.175)

Le amministrazioni devono redigere un programma triennale per le esigenze da soddisfare tramite Partenariato Pubblico Privato PPP, preceduto da:

  • Valutazione comparativa con l’appalto tradizionale
  • Verifica dei profili tecnici, economici, finanziari ed ESG
  • Per progetti superiori a 10 milioni € o statali, è richiesto parere non vincolante del DIPE e monitoraggio da parte della Ragioneria dello Stato (Parere n. 9/2024)

 

FINANZA DI PROGETTO E INIZIATIVA PRIVATA (ART. 193)

La finanza di progetto può essere attivata anche su iniziativa privata, anche in assenza di inserimento nel programma triennale. La proposta deve contenere:

  • Progetto di fattibilità tecnico-economica
  • Piano economico-finanziario asseverato
  • Schema di convenzione (D.Lgs. 36/2023, art. 193)

È eliminata la “finanza pubblica” e introdotto l’obbligo per l’aggiudicatario di costituire una società di progetto (SPV).

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E RISCHIO OPERATIVO

Il rischio operativo, requisito imprescindibile del Partenariato Pubblico Privato PPP, comporta la possibilità di mancato recupero degli investimenti (Trib. Bologna, sent. n. 1130/2019). Esso è valutato insieme al criterio di equilibrio economico-finanziario, che ne attenua l’esposizione. È stata eliminata la soglia del 49% per i contributi pubblici, purché non si snaturi la prevalenza del finanziamento privato.

 

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E TRASPARENZA

L’affidamento avviene tramite:

  • Gara pubblica o dialogo competitivo, allegando progetto definitivo e piano economico-finanziario
  • Obbligo di monitoraggio continuo per garantire che il rischio resti in capo al privato
  • Qualificazione obbligatoria per le stazioni appaltanti che intendono attivare Partenariato Pubblico Privato PPP

 

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Il PPP si configura come leva strategica per:

  • Diffusione di tecnologie innovative e sostenibili
  • Integrazione degli obiettivi ESG nei contratti
  • Promozione di contratti di rendimento energetico (EPC), remunerati sui risparmi ottenuti

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI E GARANZIE

Il codice prevede:

  • Clausole penali e indennizzi in caso di recesso o risoluzione anticipata (entro 120 giorni), con indennizzo tra 2% e 5% degli utili residui
  • Diritto di prelazione esteso agli operatori partecipanti (D.Lgs. 209/2024)

 

CORRETTIVO D.LGS. 209/2024

Il decreto correttivo ha introdotto:

  • Semplificazione dei progetti di fattibilità
  • Estensione del diritto di prelazione a tutti i partecipanti
  • Rafforzamento della valutazione comparativa preliminare
  • Conferma della qualifica obbligatoria per le stazioni appaltanti PPP

 

POSIZIONE DELL’ANAC E CRITICITÀ APPLICATIVE

Nel Parere n. 49/2024, l’ANAC ha evidenziato criticità:

  • Il finanziamento privato non può derivare da fondi pubblici già disponibili (es. fondazioni)
  • Il PPP non deve rappresentare un doppio finanziamento pubblico mascherato

 

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PPP

Il quadro normativo aggiornato (D.Lgs. 36/2023 e D.Lgs. 209/2024) configura il PPP come strumento:

  • Innovativo, semplificato e sostenibile
  • Orientato alla collaborazione tra PA e operatori privati
  • Integrato nei programmi ESG e PNRR
  • Supportato da trasparenza, valutazioni ex ante e controlli ex post

Tuttavia, rimangono essenziali:

  • Formazione e qualificazione delle stazioni appaltanti
  • Rafforzamento dei controlli ANAC
  • Chiarezza attuativa su aspetti specifici (energy contract, contributi pubblici, rischio operativo)

 

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Foto Agenzia Liverani