OVEBOOKING: COS’È?
Nelle ultime settimane, l’attenzione di molti si è concentrata sugli aeroporti, sia italiani sia di altri paesi europei, a causa di ritardi e cancellazioni di voli aerei. Un’altra problematica meno nota, ma comunque frequente è quella dell’overbooking.
Con overbooking s’intende la vendita da parte delle compagnie aeree di un numero maggiore di biglietti rispetto agli effettivi posti a sedere, procedura che le compagnie sono effettivamente autorizzate ad utilizzare. Il fine dell’overbooking è quello di evitare che vi siano numerose disdette da parte dei passeggeri, cosiddetto no show, e di massimizzare i profitti derivanti da ciascun volo. La percentuale dei passeggeri che non si presentano al gate è compresa tra il 5 e il 15 %, percentuale che cresce continuamente anche grazie all’incertezza derivante dalla situazione pandemica. Proprio queste percentuali giustificano per le compagnie aeree l’utilizzo di questa pratica.
Pertanto la prenotazione di un volo, di fatto, non garantisce la disponibilità del posto prenotato.
COSA FARE IN CASO DI OVERBOOKING?
Per prima cosa, la compagnia aerea è tenuta a rispettare l’art. 4 del Reg. CE 261/2004, in base al quale la stessa è tenuta a fare un’appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo. I diritti derivanti dal regolamento menzionato sono validi solo per i voli decollati dall’UE e/o atterrati in UE (ad eccezione della Norvegia, Svizzera e Islanda che devono sottostare al Regolamento).
Nel caso in cui non si riescano a trovare volontari, il viaggiatore avrà diritto ad un risarcimento pecuniario, il cui ammontare dipende dalla tratta aerea e dalla distanza chilometrica percorsa dal volo ai sensi dell’art. 7 del Reg. CE 261/2004.
RECLAMO IN CASO DI OVERBOOKING
In caso di overbooking i passeggeri hanno la possibilità di presentare un reclamo entro due anni dalla data del volo o dalla data in cui il volo sarebbe dovuto partire. Ogni compagnia aerea adotta diverse modalità per il reclamo, in ogni caso l’Unione Europea, a garanzia dei viaggiatori, ha messo a disposizione un “modulo di reclamo per negato imbarco, sistemazione in classe inferiore, cancellazione o ritardo prolungato del volo”.
In Italia, l’ENAC è l’organismo responsabile dell’applicazione del Regolamento (CE) 261/2004 negli aeroporti nazionali, il quale ha il potere di irrogare sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti inadempienti. Il reclamo all’ENAC può essere presentato nel caso in cui la compagnia aerea, trascorse sei settimane dalla data di ricezione del reclamo del passeggero, non fornisce alcuna risposta oppure nel caso in cui la compagnia aerea fornisce una risposta ritenuta non soddisfacente rispetto a quanto previsto dal Regolamento (CE) 261/2004. Una volta completato l’accertamento, l’ENAC comunica al passeggero l’archiviazione del reclamo oppure l’avvio del procedimento sanzionatorio. Tale organismo, infatti, non fornisce assistenza legale o servizi di consulenza e non può soddisfare in alcun modo le richieste risarcitorie dei passeggeri. Pertanto, lo step successivo vedrà il passeggero avvalersi delle ordinarie vie legali dinanzi all’Autorità Giudiziaria competente.
COME EVITARE L’OVERBOOKING: CONSIGLI UTILI
Nonostante vi siano diverse soluzioni al problema dell’overbooking, è utile conoscere alcuni escamotage da adottare affinché il problema non si ponga in partenza.
Sicuramente le compagnie aeree tendono a non far subire le conseguenze dell’overbooking ai clienti che viaggiano in Business Class. Per coloro che viaggiano invece in Classe Economy, il rischio dell’overbooking può essere scongiurato effettuando il check-in con largo anticipo, oppure acquistando il posto sull’aereo, opzione ormai largamente utilizzata dalle compagnie low cost.
****
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.
Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina relativa alla materia contrattuale.
Foto Agenzia Liverani