fbpx
0284945796 [email protected]

Se l’ufficiale giudiziario non è in grado di consegnare l’atto giudiziario al destinatario, in quanto momentaneamente irreperibile ovvero rifiuti di ricevere l’atto e deve quindi effettuare la notifica ex art. 140 c.p.c., qual è il momento perfezionativo della notifica?

PRESUPPOSTI PER LA NOTIFICA AI SENSI DELL’ART. 140 C.P.C.

La notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. presuppone che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell’atto siano esattamente individuati e che la mancata consegna a mani del destinatario sia determinata da una irreperibilità temporanea del medesimo ovvero dal rifiuto di ricevere l’atto.
In particolare, la possibilità di eseguire la notifica presso il luogo risultante dai registri anagrafici è subordinata alla buona fede del notificante e dell’ufficiale giudiziario (Cass. n. 10248/1991). D’altra parte, non si richiede all’ufficiale giudiziario di svolgere una particolare attività di ricerca, salvo che non emergono elementi in grado di ingenerare in colui che notifica il sospetto che il destinatario si sia trasferito altrove.

 

FORMALITÀ DELLA NOTIFICA EX ART. 140 C.P.C.

Le formalità che l’ufficiale giudiziario deve esperire sono le seguenti:

  • Depositare l’atto presso la casa comunale: a tal proposito, il Comune di riferimento è quello presso il quale deve eseguirsi la notifica e l’eventuale deposito presso la casa comunale di una frazione comporta la nullità della notifica (Cass. n. 1321/1993);
  • Affiggere l’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata sulla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del notificante. Sotto questo profilo, la Corte di legittimità ha chiarito che qualora il destinatario dell’atto abiti in un condominio, non è sufficiente che l’avviso venga affisso sul portone d’ingresso, comune a tutti i condomini, ma è invece necessario che l’affissione sia effettuata sulla porta d’ingresso dell’abitazione del destinatario in quanto “l’affissione al portone dell’edificio soddisfa il precetto della norma soltanto quando l’edificio si identifichi con l’abitazione del destinatario (o ufficio), ma non quando si tratti del portone di un edificio in condominio nel quale è sita l’abitazione del medesimo” (Cass. n. 4812/1998);
  • Comunicare al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento il deposito medesimo.

L’ufficiale giudiziario deve dare atto dei suddetti adempimenti nella relata di notifica, a pena di nullità. Va precisato che l’avviso di ricevimento è parte integrante della relazione di notifica e costituisce l’unico strumento probatorio dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, con conseguente riflesso sulla validità dello stesso. Infatti, se manca l’avviso di ricevimento ovvero dallo stesso si evince che il destinatario non l’abbia ricevuto la notifica è nulla, salvo sanatoria dell’intimato o rinnovo della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c.

 

MOMENTO PERFEZIONATIVO DELLA NOTIFICA EX ART. 140 C.P.C.

Come anticipato, la procedura ex art. 140 c.p.c. pone il problema della corretta individuazione del momento di perfezionamento della notifica.
Sul punto, la Corte Costituzionale con sentenza n. 3 del 2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.p. nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Di conseguenza, nelle ipotesi in esame, la notifica si riterrà perfezionata, per il notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e per il destinatario decorsi dieci giorni dalla spedizione dell’avviso di ricevimento da parte dell’ufficiale giudiziario o dal ritiro dell’atto depositato se anteriore. Scopo della previsione è dunque quella di subordinare il perfezionamento della notifica alla legale conoscenza del deposito dell’atto da parte del destinatario. Tuttavia, alla luce delle garanzie di conoscibilità offerte dalla normativa, la tutela del soggetto destinatario non può dirsi in alcun modo affievolita.
D’altro canto, l’effettiva conoscenza dell’atto è rimessa alla volontà del destinatario, il quale ben potrebbe ritirare la raccomandata informativa e poi non recarsi alla Casa Comunale per ricevere il piego.

 

NOTIFICA EX ART. 140 C.P.C. ALLE PERSONE GIURIDICHE

Infine, giova menzionare il procedimento di notificazione alle persone giuridiche. Qualora infatti non sia possibile eseguire la notifica presso la sede della società, ai sensi dell’art. 145, primo comma c.p.c., se nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, si osservano le norme in materia di notificazione alle persone fisiche. Tuttavia, se anche tali modalità non risultano realizzabili, è possibile procedere secondo le formalità di cui all’art. 140 c.p.c. nei confronti del legale rappresentante o di altra persona fisica indicata nell’atto, purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell’ente.
In estremo subordine, la notifica è eseguibile nei confronti della persona fisica che rappresenta l’ente secondo quanto disposto in tema di notifica agli irreperibili dall’art. 143 c.p.c.

 

****

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

Di seguito il link alla pagina relativa alla materia contrattuale per conoscere i servizi offerti.

Foto Agenzia Liverani