CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE NEL DIRITTO PENALE
Secondo la più accreditata teoria tripartita, il reato è un fatto tipico (corrispondente cioè ad una previsione normativa), antigiuridico (in contrasto con l’ordinamento giuridico) e colpevolmente commesso (deve cioè sussistere in capo all’agente l’elemento psicologico).
Le cause di giustificazione (o scriminanti) sono quelle cause previste da norme di legge che escludono l’antigiuridicità: il fatto, nonostante la sua conformità alla fattispecie penale astratta, risulta non punibile in quanto autorizzato o imposto da altre norme dell’ordinamento. In altre parole, la condotta penalmente rilevante commessa in presenza di cause di giustificazione diviene lecita e, pertanto, andrà ad escludere non solo la pena ma ogni ripercussione a danno del soggetto agente (risarcimento del danno ecc.).
Esse vanno tenute distinte dalle scusanti – che agiscono meramente sul profilo soggettivo – e dalle cause di non punibilità, che sono quelle situazioni che non escludono il reato ma, per ragioni di politica criminale, escludono l’applicazione della pena (es. immunità diplomatica).
Il codice penale prevede espressamente alcune scriminanti di portata generale: si tratta del consenso dell’avente diritto (art. 50), dell’esercizio del diritto o dell’adempimento del dovere (art. 51), della legittima difesa (art. 52), dell’uso legittimo di armi (art. 53).
LEGITTIMA DIFESA (ART. 52 C.P.)
L’art. 52 c.p. dispone che “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.
I requisiti per la sussistenza della scriminante in esame sono:
Pericolo di un’offesa ingiusta 🡪 trattasi di un comportamento umano illegittimo che pone in pericolo sia beni patrimoniali che riguardanti l’integrità fisica
Attualità 🡪 l’offesa deve essere attuale e non rappresentare un pericolo occorso in passato o, al contrario, riconducibile ad un momento futuro
Necessità 🡪 il soggetto è costretto a porre in essere una specifica azione, non avendo alternative
Proporzionalità tra azione difensiva e azione offensiva 🡪 Secondo la prevalente giurisprudenza, il requisito di proporzionalità va ricercato tra i beni giuridici in conflitto: questi non devono essere identici ma, quantomeno, “avvicinabili” (es. modeste lesioni all’aggressione a protezione del bene patrimoniale di ingente valore)
LEGITTIMA DIFESA DOMICILIARE
Una specifica ipotesi di legittima difesa è quella che ha riguardato le offese ingiuste in ambito domiciliare (legge n. 36/2019 Link al nostro articolo “Legittima difesa: cosa cambia nel nuovo testo approvato dal parlamento?“).
In particolare, sono state previste due forme di legittima difesa domiciliare a tutela di colui che viene aggredito tra le mura domestiche (o tra quelle di un esercizio commerciale).
In caso di intrusione nel domicilio non violenta, l’art. 52, comma 2, c.p. dispone che “sussiste sempre il rapporto di proporzione se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione”. Ciò posto, per chi vorrà invocare la legittima difesa non occorrerà provare il requisito della proporzionalità, rimanendo però scoperti da tale presunzione di sussistenza gli altri requisiti suesposti (pericolo di offesa ingiusta, attualità, necessità).
In caso di intrusione nel domicilio commessa con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, invece, l’art. 52, comma 4, c.p. prevede che il soggetto agente “agisce sempre in stato di legittima difesa”. Tanto premesso, in caso di intrusione domiciliare violenta tutti i requisiti richiesti dalla scriminante in esame sono presunti e, pertanto, il reo è sgravato dell’onere di doverli provare.
LEGITTIMA DIFESA PUTATIVA
A mente dell’art. 59 co. 4 c.p. ”se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui”.
La legittima difesa cd. putativa prevede i medesimi requisiti di quella ordinaria, differenziandosi dalla stessa per l’insussistenza del pericolo di subire un’offesa ingiusta, solo supposta dal soggetto.
Un esempio di scuola è costituito dal rapinatore che irrompe nel locale commerciale con una pistola giocattolo, che viene raggiunto dai colpi esplosi dall’aggredito che aveva supposto trattarsi di una pistola vera.
Tale forma della scriminante in esame viene integrata se ed in quanto l’erronea opinione della necessità di difendersi sia fondata su fatti concreti di per sé inidonei a creare pericolo attuale, ma tali da giustificare, nell’animo dell’agente, la ragionevole presunzione di trovarsi in una situazione di pericolo. In questo caso, la condotta penalmente rilevante dell’agente non può ritenersi antigiuridica e lo stesso non sarà punito.
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