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DI COSA TRATTA LA LEGGE PINTO

La legge 89/2001, anche conosciuta come Legge Pinto, ha introdotto la possibilità di promuovere un procedimento per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’irragionevole durata del processo.
Il principio della ragionevole durata del processo è sancito all’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e all’art. 111 della Costituzione italiana.
Dunque, ogni qualvolta un processo superi i limiti stabiliti all’art. 2 della Legge Pinto, è possibile richiedere un risarcimento danni.

 

LIMITI E APPLICAZIONE DELLA LEGGE PINTO

La legge Pinto si applica a tutti i processi civili, penali, amministrativi, fallimentari e tributari, considerando quale limite di ragionevole durata in 3 anni per i procedimenti di primo grado, 2 anni per i procedimenti di secondo grado, 1 anno per il giudizio di legittimità, 3 anni per i procedimenti di esecuzione forzata e 6 anni per le procedure concorsuali.
Tale limite tuttavia può essere innalzato a seconda della complessità del procedimento.

 

COME PROMUOVERE I RICORSO PREVISTO DALLA LEGGE PINTO

La domanda di equa riparazione deve essere presentata con un ricorso depositato dal proprio difensore al Presidente della Corte d’Appello del distretto in cui ha sede il Giudice ove si è svolto il giudizio e deve contenere l’indicazione del Giudice a cui è indirizzato, l’indicazione delle parti e i fatti che costituiscono la domanda, oltre alle conclusioni.
Unitamente al ricorso è necessario documentare mediante copia autentica gli atti relativi al procedimento di cui si assume violata la ragionevole durata, ossia, a titolo esemplificativo, il ricorso, i verbali di causa, le sentenze, ove siano state emesse.
Se il procedimento è già concluso, ma ha superato i termini poc’anzi elencati, il ricorso per l’equa riparazione è da presentarsi entro 6 mesi dalla conclusione definitiva del procedimento stesso.

 

COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO DELLA LEGGE PINTO

Il procedimento per l’equa riparazione si svolge in due fasi: una prima fase inaudita altera parte, ossia ove viene emesso, in caso di accoglimento della domanda, entro 30 giorni dalla proposizione della stessa, un decreto motivato provvisoriamente esecutivo che impone il pagamento del risarcimento dovuto all’Amministrazione competente.
Tale decreto dev’essere notificato al soggetto nei cui confronti è stata proposta la domanda.
Qualora l’Amministrazione si opponga al decreto emesso dal giudice, si apre una seconda fase del procedimento in contraddittorio, ove possono essere disposti d’ufficio diversi mezzi istruttori.

 

DANNO RISARCIBILE A TITOLO DI INDENNIZZO

Il danno risarcibile a titolo di indennizzo corrisponde a una somma di denaro non inferiore a 400 euro e non superiore a 800 euro, per ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi che eccede il termine di ragionevole durata del processo.
Una volta divenuto irrevocabile il provvedimento del Giudice, il ricorrente deve inviare la dichiarazione per la richiesta di pagamento e, entro 6 mesi da tale data, l’esecuzione del pagamento avviene tramite accredito sul conto corrente del ricorrente.

 

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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

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