IL SIGNIFICATO DEL TERMINE “INSIDIA STRADALE”
Il termine “insidia stradale”, anzitutto, identifica quei “pericoli nascosti” – come ad esempio le buche nel manto stradale, i dislivelli dei tombini ecc. – presenti sul suolo (pubblico e non) in cui possono incappare le persone che si trovano a passare su quel tratto di strada. Capita quindi frequentemente che un soggetto, per quanto attento possa essere, subisca danni fisici di lieve, media o grave entità derivanti da ostacoli che si trovano su una determinata superficie.
PRESUPPOSTI PER RICHIEDERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Nel caso in cui ricorrano i presupposti che verranno a breve esaminati, il danneggiato potrà richiedere al proprietario del suolo con insidie stradali (la maggior parte delle volte si tratta di una Pubblica Amministrazione, come l’ente comunale ad esempio) il risarcimento del danno, essendo sorta una responsabilità extracontrattuale.
NON VISIBLITA’ DELL’INSIDIA STRADALE
Anzitutto, per ottenere tale tutela è necessario che l’insidia non sia visibile, ovverosia non deve essere percepibile con l’ordinaria diligenza. Se un soggetto riporta un danno fisico dovuto alla sua stessa imprudenza, il requisito in esame non può di certo dirsi soddisfatto. L’elemento della visibilità deve poi tener conto di una serie di componenti, quali l’estensione dell’insidia (ad es. la larghezza di una buca) e l’effettiva possibilità di accorgersi della stessa (se la buca dell’esempio è colma di acqua piovana od è scarsamente illuminata).
CASO FORTUITO
Ma c’è di più: il legislatore ha infatti disposto una “scriminante” in favore del proprietario della superficie interessata dalla caduta, ossia quella del caso fortuito (art. 2051 c.c.). Sul punto sono sorti diversi dibattiti giurisprudenziali, all’esito dei quali emerge che il custode della superficie, per provare il caso fortuito e non incorrere quindi nell’obbligo al risarcimento del danno, in relazione all’insidia deve provarne l’eccezionalità (la presenza dell’insidia deve ricondursi ad un’eventualità unica ed eccezionale), l’autonomia (questa deve essere quindi creata da fattori esterni non riconducibili alla colpa del proprietario della superficie, come ad esempio le intemperie metereologiche), l’imprevedibilità (il processo di creazione dell’insidia deve essere legato ad un fatto non prevedibile quali, appunto, un improvviso nubifragio) e, soprattutto, l’inevitabilità (quando il proprietario, neppure con tutta la diligenza del caso, ha potuto far tempestivamente fronte all’insidia).
ONERE DELLA PROVA
In conclusione, come abbiamo visto, il danneggiato che intenderà ottenere il risarcimento del danno – da intendersi sia dal punto di vista patrimoniale che non patrimoniale – avrà l’onere di provare tutti i profili della scarsa diligenza del proprietario del suolo che, di contro, si tutelerà cercando di far emergere la poca avvedutezza del danneggiato o, in alternativa, un caso fortuito.
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