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Negli ultimi decenni si è diffusa la credenza che una dieta vegana apporti innumerevoli benefici. Per tale ragione, spesso tale regola alimentare viene imposta dai genitori ai figli che pertanto sono categoricamente obbligati a non introdurre nella loro dieta quotidiana alimenti di origine animale e loro derivati, tuttavia necessari per un corretto sviluppo.

DIETA VEGANA: QUALE GENITORE PUÓ DECIDERE DI IMPORLA AI FIGLI?

Ebbene, ai sensi dell’art. 337 ter cod. civ., in regime di affidamento condiviso, la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per la prole devono pertanto essere assunte di comune accordo. Tra le decisioni di maggiore interesse per i figli, certamente rientra anche la scelta relativa al regime alimentare, coinvolgendo la stessa la salute dei figli medesimi.

Tale fenomeno di imposizione di alimentazioni restrittive ai minori ha condotto alla creazione di una proposta di legge assegnata alla Commissione Giustizia della Camera, che mira a stigmatizzare “le condotte alimentari incaute e pericolose imposte dai genitori o da chi ne eserciti le funzioni, a danno dei minori di età”. La proposta di legge in questione mira all’introduzione nel codice penale di un nuovo articolo 572 bis, deputato a punire coloro che impongano o adottino – nei confronti di minori degli anni 16- nei cui confronti esercitino la responsabilità genitoriale, una dieta alimentare priva di elementi essenziali per una crescita sana ed equilibrata.

 

DECISIONE DEL TRIBUNALE DI ROMA

In materia è possibile richiamare una sentenza del Tribunale di Roma pronunciatosi sulla questione relativa alla gestione delle abitudini alimentari un minore in caso di separazione dei genitori. Invero il Tribunale osserva che “in caso di conflitto tra genitori, e non solo, il giudice deve decidere applicando la regola della preminenza dell’interesse del minore. La formula estesa del principio, se determina un’ampia discrezionalità in sede applicativa, impone tuttavia un metodo rigoroso di indagine del benessere del figlio per individuare la soluzione più idonea nel caso concreto. In particolare, la scelta del regime alimentare, che attiene alle decisioni di maggiore importanza, va presa di comune accordo dagli esercenti la responsabilità genitoriale. In mancanza, il giudice dovrà avere riguardo alla salute del minore e alle sue esigenze di crescita, avvalendosi di supporti scientifici, di valori estranei al rigoroso sistema del diritto positivo e di massime di esperienza”.

 

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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

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