Trattasi di una innovazione introdotta con la riforma Cartabia, volta a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione dell’autore dell’offesa nonché la ricostruzione di legami con la comunità, il tutto attraverso la risoluzione mediata delle questioni derivanti dal reato.
COS’È LA GIUSTIZIA RIPARATIVA
La giustizia riparativa è un programma il cui obiettivo è il raggiungimento di un esito riparativo, ovvero un accordo finalizzato alla riparazione dell’offesa, idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco – inteso come riconoscimento della vittima e responsabilizzazione del soggetto indicato come reo – nonché la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti.
L’esito riparativo può essere sia simbolico (come ad esempio delle scuse formali) o materiale (come ad esempio un risarcimento del danno).
PROGRAMMA DI GIUSTIZIA RIPARATIVA
Il programma è curato dal c.d. Centro per la giustizia riparativa, una struttura pubblica istituita presso gli enti locali, che ha il compito di organizzare, gestire, erogare e curare lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa.
Alla giustizia riparativa è possibile accedere per tutte le fattispecie di reato, a prescindere dalla gravità, in ogni stato e grado del procedimento penale.
Ed infatti, in ogni stato e grado del procedimento, il Giudice – d’ufficio, su richiesta dell’imputato o della vittima – può disporre, sentite le parti e i difensori, l’invio dell’imputato e della vittima presso il Centro per la giustizia riparativa di riferimento, al fine avviare un programma di giustizia riparativa. Ciò è possibile qualora il Giudicante ritenga che lo svolgimento del programma possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato per cui si procede, e qualora ciò non comporti un pericolo concreto per gli interessati e/o per l’accertamento dei fatti.
Una volta terminato il programma, il Giudice acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore, contenente la descrizione delle attività svolte nonché l’esito riparativo.
VALUTAZIONE DEL GIUDICE DELL’ESITO DEL PROGRAMMA DI GIUSTIZIA RIPARATIVA
Qualora il programma sia stato svolto, e vi sia stato esito riparativo, il Giudice potrà valutarlo ai fini dell’art.133 c.p. come circostanza attenuante ex art.62 comma 1 n. 6 c.p., ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, o come remissione tacita della querela.
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