FILMARE PERSONE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO
È possibile filmare persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche senza il loro consenso, tramite fotografie o videoriprese; tuttavia non è generalmente possibile divulgare tali riproduzioni senza il consenso dei soggetti interessati.
Tale divieto trova giustificazione nell’art. 96 della legge sul diritto di autore, il quale stabilisce il divieto di esporre, riprodurre o commercializzare l’immagine del soggetto ritratto, senza il previo consenso dello stesso.
Nel successivo articolo, art. 97 legge 633/41, è prevista una deroga a tale regola generale: qualora il soggetto ripreso sia un soggetto noto, quale un attore o un politico, è possibile diffondere l’immagine in ragione della sua notorietà, a meno che questa non rechi un pregiudizio all’onore o alla reputazione del personaggio ritratto.
QUANDO FILMARE PERSONE IN LUOGO PUBBLICO PUÒ DIVENTARE REATO?
Qualora le riprese video avvengano con insistenza tale da procurare disturbo o molestia al soggetto ritratto, tale comportamento può integrare il reato di cui all’art. 660 c.p.
Infatti, il reato di cui all’art. 660 c.p. è integrato dalla condotta di chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, reca a taluno molestia o disturbo: dello stesso avviso la Corte di Cassazione, che, con sentenza n. 9446/2018, stabiliva che chi riprende o scatta fotografie con il cellulare senza il consenso del soggetto ripreso è passibile di contestazione ex art. 660 c.p.
PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO REALIZZATI IN LUOGO PUBBLICO
Ferma restando la possibilità di fotografare o svolgere videoriprese in luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando non effettuate in maniera tale da cagionare una molestia al soggetto ritratto, è necessario sottolineare che, anche quand’anche il soggetto acconsenta a farsi ritrarre, ciò non implica anche la successiva autorizzazione alla diffusione o alla pubblicazione di tale materiale.
Infatti, qualora la fotografia o il video vengano pubblicati ad esempio su un social network, oppure vengano diffusa tramite messaggistica quale WhatsApp, sms e via dicendo, ciò potrebbe violare il diritto alla privacy del soggetto ritratto.
Dunque, qualora il soggetto interessato dovesse accertare la diffusione dell’immagine o del video che lo ritrae, potrebbe contestare il reato di illecito trattamento dei dati altrui, ovvero potrebbe formulare una domanda di immediata rimozione dell’immagine da internet con conseguente eventuale risarcimento del danno da richiedersi al giudice civile.
RIPRESE IN LUOGO PRIVATO
Diversamente da quanto previsto per le riprese in luogo pubblico, potrebbe costituire reato effettuare riprese in luoghi privati senza il consenso del proprietario, conduttore o usufruttuario del luogo.
Il reato configurabile è previsto dall’art. 615 bis c.p., che disciplina il reato di interferenze illecite nella vita privata, a tutela della pace e della libertà domestica.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha stabilito, con sentenza n. 27160/18, che la condotta di colui che filma scene di vita privata, in un’abitazione in cui sia lecitamente presente, non costituisce il reato di interferenze illecite, in quanto l’interferenza non consentita è quella realizzata dal terzo estraneo al domicilio e che ne violi l’intimità.
Dunque non sarà configurabile il reato di interferenze illecite nella vita privata il comportamento del soggetto che, per esempio, invitato a cena, scatta delle fotografie ai commensali.
Tuttavia questi non potrà pubblicarle o divulgarle senza il consenso di tutti i soggetti ripresi.
****
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.
Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina del Diritto Penale.