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DEFINIZIONE DI FIDEIUSSIONE 

Ai sensi dell’art. 1936 del codice civile la fideiussione è il negozio giuridico in base al quale un soggetto, detto fideiussore, si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l’adempimento di un’obbligazione altrui. Si caratterizza per la personalità della garanzia e per l’accessorietà rispetto all’obbligazione principale. L’obbligo fideiussorio può sorgere sia dalla legge sia dalla volontà delle parti e mantiene la sua validità tra il fideiussore e creditore, anche se il debitore non ne è a conoscenza.
Lo funzione della fideiussione è di garantire l’adempimento dell’obbligazione principale. Con questo contratto un terzo aggiunge la propria responsabilità a quella del debitore, garantendo con il suo patrimonio l’adempimento dell’obbligazione.

 

DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE 

Dal punto di vista della natura giuridica, la fideiussione è un contratto ad effetti obbligatori, bilaterali tra il fideiussore e il creditore. Si tratta di un contratto senza requisiti di forma, generalmente non oneroso e determina obbligazioni solo a capo del fideiussore.
La fideiussione ha carattere di accessorietà, dal momento che segue ad un’obbligazione principale. Questo tipo di contratto può esistere solo in presenza di un debito da garantire.
In base a quanto riportato dall’art. 1939 c.c. “la fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale, salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace”. Per incapace s’intende colui che è sottoposto ad amministrazione di sostegno, interdetto o inabilitato. Controversa è l’applicabilità della previsione all’incapace naturale.

L’art. 1941 c.c. afferma poi che “la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose. Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.”

 

OBBLIGHI DEL FIDEIUSSORE 

Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito, così come disposto dall’art. 1944 c.c. Le parti possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione dell’obbligazione principale. Il fideiussore che intende avvalersi del beneficio dell’escussione, dopo essere stato convenuto dal creditore, deve indicare i beni del debitore che intende sottoporre ad esecuzione.
L’art. 1945 c.c. prevede che il fideiussore possa opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, tranne quelle derivanti dall’incapacità. Le eccezioni possono essere fatte valere con il fine di vanificare la pretesa creditoria per invalidità del rapporto sottostante o affinché il fideiussore non sia tenuto ad adempiere.

 

FIDEIUSSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

La fideiussione viene spesso adottata per garantire il pagamento del canone di locazione da parte del conduttore, il quale dovrà stipulare un contratto di fideiussione o polizza fideiussoria con una banca o un’assicurazione. Pertanto, in caso di inadempimento da parte dell’inquilino, il locatore potrà esigere il pagamento dei canoni insoluti dal fideiussore.

Il fideiussore quindi può essere alternativamente:

  • Un privato cittadino, solitamente una persona di fiducia come un genitore o un parente. Si tratta della modalità più semplice, ma spesso non apporta una garanzia sufficiente;
  • Un’assicurazione, tramite una polizza assicurativa;
  • Un istituto di credito.

L’obbligazione del fideiussore è dunque subordinata al verificarsi dell’inadempimento, in questo caso, del conduttore. Il pagamento effettuato dal fideiussore impedisce al creditore di agire nei confronti del debitore principale per ottenere l’adempimento. Tuttavia, al locatore non è preclusa la facoltà di domandare la risoluzione del contratto per inadempimento. La fideiussione rafforza semplicemente la garanzia del creditore, ma resta il fatto che il debitore principale si sia reso inadempiente.

Per concludere, nei contratti di locazione, la fideiussione è uno strumento utile per il locatore, in quanto li tutela dalla spiacevole evenienza di non riuscire a recuperare i loro crediti. Tuttavia, anche l’inquilino può trarne dei vantaggi, uno dei quali è la possibilità di chiedere al locatore di non versare la caparra, considerato che vi è una garanzia sottoscritta.

 

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