Le obbligazioni rappresentano il vincolo giuridico in forza del quale un soggetto è tenuto a un determinato comportamento in favore di un altro soggetto. L’obbligazione – quale situazione giuridica passiva – si correla ad una corrispondente posizione giuridica attiva, facente capo al creditore. La prestazione dovuta dal debitore deve necessariamente essere suscettibile di valore economico, mentre l’interesse corrispondente del creditore può avere carattere anche non patrimoniale.
ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE
L’adempimento della prestazione è il modo classico di estinzione dell’obbligazione e corrisponde all’esatta esecuzione della prestazione dovuta. Legittimato ad esigere quest’ultima è colui il quale abbia il potere di chiedere al debitore l’adempimento della prestazione medesima: si badi che non sempre il legittimato ad esigere corrisponde con il creditore, e proprio per questo ha l’onere di cooperare con il debitore al fine di rendere possibile ed effettivo l’adempimento. Inoltre, è bene precisare che – ai sensi dell’art. 1188 c.c. – il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato. Ai fini della valutazione della prestazione, si utilizza il criterio della diligenza del buon padre di famiglia, in virtù del quale il debitore – nell’adempimento di quanto dovuto – deve agire secondo correttezza e buona fede. Allo stesso modo, nel rispetto dei suddetti criteri, il creditore deve adoperarsi per rendere possibile l’adempimento della prestazione, o quantomeno non renderlo più gravoso. Sicché la diligenza adoperata dalle parti all’interno del rapporto obbligatorio viene a configurarsi come criterio di determinazione dell’esatto contenuto della prestazione da un lato, ma anche come criterio di responsabilità dall’altro. Ad ogni modo, si evidenzi che la figura del buon padre di famiglia, secondo consolidata giurisprudenza, assurge a criterio oggettivo (e non soggettivo) commisurato all’impegno che il debitore in concreto è in grado di prestare, con specifico riferimento alle capacità e alle circostanza del caso concreto.
MODI DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO
L’obbligazione – oltre che per adempimento del debitore – può estinguersi anche in altri modi espressamente previsti dalla legge e disciplinati appositamente nel codice civile. In proposito giova precisare che si suole distinguere tra modi satisfattori e modi non satisfattori di estinzione dell’obbligazione, dovendosi intendere con i primi quelli che – sebbene non si sia verificato l’adempimento della prestazione dovuta – sono comunque in grado di soddisfare l’interesse del creditore; al contrario, i secondi determinano l’estinzione dell’obbligazione, pur non essendo soddisfatta la pretesa del soggetto attivo del rapporto, il quale dovrà sopportare le conseguenze del venir meno del rapporto obbligatorio senza che alcuna realizzazione dei propri interessi venuti in gioco.
MODI SATISFATTORI DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE
Tra i modi satisfattori si annovera la compensazione, che si verifica laddove intervenga l’estinzione delle obbligazioni intercorrenti tra due soggetti, quando questi sono al tempo stesso creditori e debitori uno dell’altro; chiaramente, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, di modo che qualora una delle obbligazioni abbia una “peso”/ammontare superiore, essa sopravvivrà per la quantità eccedente la controprestazione che si è estinta in compensazione. La confusione, invece, si prefigura come modo di estinzione dell’obbligazione che si verifica allorquando la posizione di debitore e quella di creditore vengono a coincidere in capo alla medesima persona. Generalmente ciò avviene quando si ha una vicenda successoria (sia essa tra vivi o mortis causa) che pone fine al rapporto obbligatorio, non essendovi più bilateralità nel rapporto. Da ultimo, tra i modi satisfattori merita menzione la prestazione in luogo dell’adempimento (c.d. datio in solutum), disciplinata dall’art. 1197 c.c., a mente del quale il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. La norma citata deroga dunque espressamente all’art. 1218 c.c., che obbliga il debitore ad eseguire esattamente la prestazione oggetto del rapporto.
MODI NON SATISFATTORI DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE
La novazione è un contratto con il quale le parti si accordano, disponendo la sostituzione dell’obbligazione originaria (che appunto si estingue) con una nuova, che ha dunque fonte diversa da quella che si è estinta. La novazione può essere oggettiva o soggettiva, a seconda che il nuovo rapporto obbligatorio abbia un oggetto diverso, o quando presenti dei cambiamenti in punto di soggetti che prendono parte al rapporto medesimo. La remissione del debito, invece, non è altro che una dichiarazione del creditore indirizzata al debitore, nella quale gli condona il debito; il debitore, a sua volta, può entro un congruo termine dichiarare di non voler profittare della remissione. Qualunque credito può essere rimesso, tranne quelli il cui divieto è espressamente previsto dalla legge (come i crediti alimentari, quelli del lavoratore e le obbligazioni naturali, aventi ad oggetto quanto spontaneamente dato in esecuzione di doveri morali o sociali). Da ultimo deve menzionarsi l’impossibilità sopravvenuta: ex art. 1256 c.c. l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Tuttavia, se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Si badi, ad ogni modo, che l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.
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Foto Agenzia Liverani