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Due dei diversi benefici in favore di chi si sia visto infliggere una condanna in un processo penale che il nostro ordinamento prevede sono l’estinzione del reato e riabilitazione.

L’ESTINZIONE DEL REATO A SEGUITO DI PATTEGGIAMENTO O DECRETO PENALE

Tra le numerose causa di estinzione del reato previste nel nostro sistema penale, l’estinzione del reato a seguito del processo conclusosi con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento) o decreto penale è sicuramente una delle più utili e praticate.

Quando un processo si è concluso con un patteggiamento ed è stata applicata, su richiesta delle parti, una pena detentiva non superiore a due anni e/o una pena pecuniaria, può essere richiesta l’estinzione del reato se nei successivi 5 anni (in casi di delitto) o 2 anni (in casi di contravvenzione) il condannato non ha più commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole.

La stessa procedura è prevista, come detto, in caso di decreto penale di condanna.

L’estinzione del reato comporta l’eliminazione di determinate conseguenze di cui alla condanna: al pari della riabilitazione, verranno eliminati gli effetti penali della condanna e le pene accessorie, ma il soggetto che definisce il procedimento con sentenza di patteggiamento o decreto penale si trova nell’impossibilità di beneficiare dell’eliminazione dal certificato del casellario giudiziale dell’iscrizione della condanna subita quando si verifica l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445 co. 2 cpp.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 198 c.p., l’estinzione del reato non determina l’estinzione delle obbligazioni civili.

LA RIABILITAZIONE

presupposti per ottenere la riabilitazione sono tre:

  • decorrenza di almeno 3 anni dal giorno in cui la pena è stata comminata ovvero estinta;
  • buona condotta;
  • adempimento delle obbligazioni civili (obbligo del risarcimento del danno, obbligo delle restituzioni ecc.)

Gli effetti della riabilitazione concernono essenzialmente gli effetti penali della condanna e le pene accessorie dalla stessa derivanti.

Per quanto riguarda i primi, possiamo definire anzitutto gli effetti penali alla stregua delle conseguenze negative diverse dalla pena che scaturiscono di diritto da una sentenza di condanna (es. la condanna funge da precedente nell’ottica della contestazione della recidiva in un eventuale e futuro nuovo reato); se, pertanto, il soggetto riabilitato commette un nuovo crimine, del precedente non si potrà tener conto, come da esempio, ai fini della contestazione della recidiva o, ancora, dell’abitualità a delinquere.

La riabilitazione estingue altresì le pene accessorie, che sono invece le pene nascenti di diritto dalla condanna diverse dalla pena principale (l’interdizione dai pubblici uffici, l’interdizione da una professione o da un’arte, l’interdizione legale, l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ecc.).

Si comprende così che la riabilitazione può arrecare notevoli vantaggi a chi intende usufruirne. Tuttavia, essa non elimina tutte le conseguenze del reato commesso. La giurisprudenza ha stabilito infatti che la riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, ma non preclude la valutazione dei precedenti penali e giudiziari del riabilitato e, in punto di una futura ed eventuale nuova inflizione sanzionatoria, il reato per il quale il richiedente ha ottenuto la riabilitazione verrà considerato dal giudice nella valutazione della condotta e della vita del reo antecedenti al reato.

Ancora, non è altresì prevista la cancellazione dell’iscrizione della sentenza del casellario, essendo semplicemente il provvedimento di riabilitazione annotato nel casellario.

La riabilitazione penale, invece, consente al riabilitato di ottenere nuovamente la non menzione della condanna nel certificato penale, con evidenti benefici per il reperimento di un lavoro nel settore privato.

LE DIFFERENZE TRA I DUE ISTITUTI

Alla luce di quanto sinora esposto si comprendono alcune differenze tra i due istituti che, in ogni caso, presentano profili similari.

L’estinzione del reato a seguito di patteggiamento o decreto penale presuppone, al pari della riabilitazione, la buona condotta del richiedente, l’eliminazione degli effetti penali e delle pene accessorie.

La riabilitazione viene presa in considerazione solo dopo aver scontato la condanna principale – che non viene quindi in alcun modo intaccata dalla richiesta – ed apporta dei benefici solo relativamente ad effetti penali e pene accessorie, rimanendo “visibile” all’autorità giudiziaria.

Tuttavia, una prima differenza si riscontra nel fattore “tempo”: la riabilitazione è infatti richiedibile dopo 3 anni dalla condanna, mentre l’estinzione dopo 5 nel caso di delitto o 2 nel caso di contravvenzione.

Inoltre, la Cassazione ha specificato che, rispetto all’effetto estintivo ex art. 445 co. 2 cpp, il provvedimento di riabilitazione implica un più approfondito esame della condotta del soggetto ed una favorevole considerazione del percorso rieducativo del condannato, con il riconoscimento della meritevolezza del beneficio, valutazione discrezionale del giudice del tutto assente nella pronuncia di estinzione a seguito di patteggiamento.

Si ricorda nuovamente che il soggetto che fruisce dell’estinzione del reato non può eliminare dal certificato del casellario giudiziale la condanna subita.

La disciplina del D.P.R. 313/2002 stabilisce, di contro, la possibilità di iscrizione nel casellario giudiziale delle pronunce di riabilitazione. Va da sé, pertanto, che il condannato può ottenere un integrale certificato del casellario ove sia riconosciuto anche in sede giudiziale il positivo percorso di risocializzazione.

Data la sostanziale differenza tra le due situazioni, anche chi ha già ottenuto una pronuncia di estinzione a seguito di patteggiamento ha interesse e possibilità di richiedere il provvedimento di riabilitazione, qualora maturi i requisiti.

COME FARE

Per poter richiedere i benefici in esame è necessario interpellare un avvocato penalista, il quale redigerà apposita istanza.

In ordine all’estinzione del reato, sarà necessario presentare ricorso al Giudice dell’esecuzione.

Per quanto concerne la riabilitazione, l’istanza de qua deve essere depositata presso il Tribunale di Sorveglianza territorialmente competente; dopodiché, i Giudici valuteranno i requisiti di ammissibilità e, se sussistenti, ammetteranno il richiedente al beneficio.

 

BENEFICI E CONCORSI PUBBLICI

Vediamo ora come l’estinzione del reato a seguito di patteggiamento o decreto penale e la riabilitazione penale  si rapportano con la possibilità di accedere ai concorsi pubblici, tendenzialmente esclusa qualora il candidato abbia riportato una condanna.

Estinzione del reato: l’estinzione del reato, in linea di massima, consente di partecipare ad un concorso pubblico. Vi sono tuttavia alcuni concorsi pubblici che richiedono la totale pulizia del casellario per la ritenuta delicatezza del lavoro che si andrà a svolgere (concorsi per forze Armate o magistratura). In questi casi, la possibilità di accedervi è esclusa pur avendo estinto il reato.

Riabilitazione: ai sensi dell’art. 28 del Testo unico sul casellario giudiziale, la PA può chiedere all’ufficio locale del casellario il certificato penale generale, certificato che riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto. Nel certificato de quo non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a seguito di sospensione condizionale; ai provvedimenti che dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché alle sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova; ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Si comprende, dunque, che la P.A. può ottenere il certificato generale di una persona, certificato dal quale comparirà anche la condanna riabilitata, visto che quest’ultima non compare nell’elenco appena illustrato.

 

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