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La legge n. 76/2016 detta anche Legge Cirinnà, ha introdotto e disciplinato la convivenza di fatto e l’unione civile, due istituti che prima di allora non avevano mai avuto una regolamentazione. Di seguito verranno analizzate le principali differenze relative alla costituzione e scioglimento del vincolo matrimoniale, delle unioni civili e della convivenza di fatto.

DEFINIZIONE DI MATRIMONIO, CONVIVENZA DI FATTO E UNIONE CIVILE

  • L’istituto del matrimonio ha la caratteristica di non essere un contratto tipico in quanto non caratterizzato dallo scambio di prestazioni corrispettive di contenuto patrimoniale. Inoltre, il matrimonio (sia civile che concordatario) può essere contratto solo da persone di sesso diverso e fonda le proprie radici sull’art. 29 Costituzione il quale sancisce che il matrimonio è‘‘ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare’’.
  • La convivenza di fatto invece viene a tutti gli effetti considerata come un contratto nel quale vengono pattuite anche prestazioni corrispettive di contenuto patrimoniale e può essere stipulata sia per i rapporti eterosessuali che per i rapporti omosessuali e, ai sensi dell’art. 1, comma 36 della legge n. 76/2016 viene definita quale condizione di “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” .
  • L’unione civile, sempre introdotta con la Legge Cirinnà, è una ‘‘specifica formazione sociale’’ cui possono avere accesso persone del medesimo sesso. L’articolo 1, commi 1-2 Legge n. 76/2016 afferma che ‘‘l’unione civile è la formazione sociale costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni’’.

 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO MATRIMONIALE, CONVIVENZA DI FATTO E UNIONE CIVILE

  • Il matrimonio può essere definito civile o concordatario, a seconda che venga celebrato presso il Comune oppure avanti un ministro di culto di una religione riconosciuta avente un accordo di cui all’art. 8 cost. (il più famoso è certamente l’accordo con la chiesa cattolica, sancito nei patti lateranensi del 1929 e modificati con l’accordo di Villa madama del 1984).
    Ove il matrimonio venga celebrato presso il Comune (di residenza di entrambi i coniugi o di uno dei due), il medesimo viene iscritto nei registri del matrimonio e viene “celebrato” solitamente dal Sindaco oppure da incaricato. Laddove invece il matrimonio sia concordatario, il ministro di culto, dopo la cerimonia religiosa avrà l’onere di trascrivere l’atto di matrimonio nell’apposito registro Comunale oltreché presso il registro del proprio ente di culto. A seconda della religione professata vi sono diverse convenzioni che stabiliscono modi e tempi di riconoscimento del matrimonio di culto presso lo Stato Italiano.
    Sia che si tratti di matrimonio civile sia concordatario, entrambi i coniugi dovranno necessariamente occuparsi delle formalità burocratiche di legge quali le pubblicazioni che dovranno essere affisse presso la Casa comunale non oltre sei mesi prima del giorno delle nozze.
  • La convivenza di fatto, non richiederebbe particolari formalità ma viene presupposta per il solo fatto della convivenza, di fatto la stessa è sussistente a prescindere dalla registrazione in Comune. Tuttavia, al fine di ottenere la possibilità di accedere ad informazioni sensibili (quali mediche) del proprio consorte le coppie possono regolamentare davanti alla legge la convivenza presentando un contratto tramite un’apposita richiesta di iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza. Si consideri, però, che l’iscrizione anagrafica non risulta essere una “pubblicità costitutiva” della convivenza, ma soltanto una facilitazione della prova della stessa. Su questa linea interpretativa vi è la sentenza del Tribunale di Milano Sez. IX civile, ord. 31/05/2016 la quale ‘‘ha riconosciuto la natura fattuale della convivenza precisando che la dichiarazione anagrafica risulta utile soltanto ai fini probatori e non anche per la costituzione del vincolo che rimane scevro da ogni adempimento formale’’. Ad ogni modo, la registrazione della convivenza in anagrafe è indispensabile per iscrivere il contratto di convivenza, che le coppie possono stipulare per meglio regolare i rapporti patrimoniali tra loro ai sensi dell’art. 1, comma 52, legge 76/2016.
  • Per quanto riguarda le coppie che intendono costituire l’unione civile, devono presentare, di solito tramite e-mail, la richiesta al Comune dove intendono costituire l’unione che può essere scelto a prescindere dal luogo di residenza dei partner. Il Comune entro 30 giorni effettua le dovute verifiche e invita la coppia ad indicare, entro 180 giorni, una data per la celebrazione del rito. Nello specifico, le unioni civili si costituiscono avanti all’Ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due testimoni, che non devono essere parenti delle parti. Oltretutto si consideri che la presenza dell’Ufficiale di Stato Civile è una mera formalità, in quanto l’unione si perfeziona con la dichiarazione delle parti mentre l’Ufficiale si limita a iscrivere l’unione nel registro delle Unioni civili tenuto negli archivi dello stato civile di ogni Comune.

 

SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO, CONVIVENZA DI FATTO E UNIONE CIVILE

Ove non vi fossero più le condizioni per poter proseguire il rapporto vi sono diversi istituti preposti per lo scioglimento, che si differenziano a seconda dell’inquadramento adottato:

  • Per il matrimonio è prevista la procedura di separazione seguita da quella di divorzio. Entrambe possono essere condotte sia in via giudiziale (nel caso non vi sia accordo tra i coniugi) sia in via consensuale (sempre avanti il Tribunale oppure in alcuni casi tramite la procedura di negoziazione assistita ex Dlgs 132/2014 ss) La distinzione tra separazione e divorzio sta nella logica del legislatore di attenuare il vincolo dell’affectio coniugalis nella separazione, auspicando in una riappacificazione futura. Pertanto, con il provvedimento di separazione i coniugi continuano legalmente ad essere uniti (a titolo esemplificativo ereditano in caso di decesso dell’altro così come ottengono la pensione di reversibilità), ma sono autorizzati a vivere separatamente ed hanno un vincolo di fedeltà attenuato. Laddove non vi dovesse essere il ricongiungimento entro un certo termine (6 mesi se si è ottenuta la separazione in via consensuale, altrimenti 12 mesi dalla pubblicazione della sentenza) i coniugi possono proporre ricorso per ottenere la pronuncia di divorzio, con la quale il legame di coniugio viene definitivamente interrotto.
  • Per le convivenze di fatto, i conviventi che decidono di separarsi, potranno provvedere a modificare la propria residenza, non devono ricorrere all’autorità giudiziaria. Sarà opportuno rivolgersi all’Autorità giudiziaria laddove dalla convivenza siano nati dei figli che, all’epoca della rottura del rapporto, siano minorenni.
    Infatti, in tali casi è necessario che venga disciplinato l’affidamento, la collocazione, il diritto di visita, il contributo al mantenimento e l’eventuale diritto di abitazione nella casa familiare da parte del genitore collocatario.
    Ove i genitori siano d’accordo sulle modalità di gestione della prole è possibile rinvenire un accordo tramite la procedura di negoziazione assistita alla presenza di due avvocati che verrà depositato presso la Procura della repubblica.
  • Per le unioni civili si segnala come non sia previsto il periodo di separazione come per il matrimonio ma potrà essere richiesta la volontà di ottenere il divorzio. Nel caso in cui la volontà dei coniugi sia disgiunta, basterà ricorrere all’ufficiale di Stato Civile inviando una comunicazione firmata nella quale si dichiara la volontà di sciogliere l’unione. Trascorsi tre mesi dalla presentazione sarà possibile iniziare la procedura di divorzio che potrà essere richiesta tramite via giudiziale, attraverso la negoziazione assistita o mediante un accordo sottoscritto dalle parti davanti all’ufficiale di Stato Civile.

 

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Foto Agenzia Liverani