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Il decreto legge 130/2020 ha introdotto alcune modifiche legislative in materia di procedimenti di protezione internazionale, nuove fattispecie di reati per i detenuti di cui al regime 41bis, traffico di stupefacenti online e in materia di sicurezza e immigrazione.

Il Testo Unico sull’Immigrazione (d.lgs. 286/1998 TUI) è stato modificato diverse volte nel corso degli anni. In particolar modo, le modifiche più significative sono da ascrivere al “Decreto Salvini” del 2018 che, all’art. 1, aboliva il permesso di soggiorno per motivi umanitari ed ogni riferimento ad esso contenuto nel TUI.

Ci si concentra nel presente elaborato sulle principali modifiche in materia di immigrazione.

PERMESSO DI SOGGIORNO

Con il decreto legge 130/2020, il Governo ha introdotto rilevanti novità, introducendo nuove ipotesi di richiesta di permesso di soggiorno.

  • PERMESSO PER MOTIVI UMANITARI

    in primis, è stato modificato l’art. 5 comma 6 TUI, che prevedeva l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Con il nuovo Decreto Legge viene riconosciuto il diritto di asilo dello straniero, limitando la revoca o il rifiuto del permesso di soggiorno solamente quando tale richiesta sia incompatibile con il diritto costituzionale italiano e gli obblighi internazionali.

  • PERMESSO PER PROTEZIONE SPECIALE

    il permesso di soggiorno per protezione speciale, che prima veniva concesso solamente qualora, pur mancando i presupposti per la concessione della protezione internazionale, lo straniero non poteva far ritorno nel paese di origine, è stato esteso anche ai casi in cui l’allontanamento dello straniero comporterebbe un danno alla sua vita privata e familiare e del suo inserimento sociale nel territorio dello Stato, in relazione alla durata del soggiorno in Italia e dell’esistenza di legami familiari sociali e culturali con il proprio paese di origine.

  • CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN PERMESSO DI LAVORO SUBORDINATO

    è da osservare come sia stata ampliata la possibilità di richiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, prevista dall’art. 6 TUI. Coloro i quali siano in possesso di permesso di soggiorno, a titolo esemplificativo, per protezione speciale, calamità, residenza elettiva, sport, motivi religiosi, possono richiedere la conversione di tale permesso in permesso di lavoro subordinato.

  • PERMESSO PER CURE MEDICHE

    l’art. 19 del TUI, lettera 2bis, è stato modificato prevedendo che, qualora lo straniero versi in gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie, abbia diritto a un permesso di soggiorno per motivi medici per un tempo pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate, permettendo altresì lo svolgimento di attività lavorativa. Tale permesso di soggiorno può essere successivamente convertito anche in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

  • PERMESSO PER CALAMITA NATURALI

    l’art. 20bis del TUI, che prevede la possibilità di richiedere il permesso di soggiorno per calamità naturali, stabilisce, alla luce del nuovo Decreto, che quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versi in una situazione di grave calamità che non consente il rientro in sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità. Tuttavia, tale permesso, pur essendo prorogabile, non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

  • PERMESSO PER RICERCATORI STRANIERI IN ITALIA

    l’art. 27ter del TUI disciplina l’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di ricerca scientifica, prevede ad oggi la possibilità di stabilizzarsi per i ricercatori stranieri in Italia, eliminando la necessità della preesistenza di redditi e di copertura sanitaria. Al termine del permesso per motivi di ricerca, potranno convertire la richiesta in “permesso per attesa occupazione”.

 

TRANSITO IN ACQUE TERRITORIALI

All’art. 1 comma 2 del decreto legge 130/2020 è previsto che, fermo restando le ipotesi divieto di transito per motivi di ordine pubblico e di sicurezza della navigazione, e qualora vengano violate le leggi in materia di immigrazione vigenti nello stato costiero, il ministro degli interni, in accordo con il ministro della difesa e delle infrastrutture, può limitare o vietare il transito e la sosta delle navi in mare territoriale, salvo che si tratti di navi militari o in servizio governativo.

Tuttavia, tali disposizioni divengono inapplicabili nel caso in cui siano poste in essere attività di soccorso immediatamente comunicate al centro per il soccorso marittimo ed effettuate nel rispetto delle indicazioni per la ricerca e il soccorso in mare.

In tali ipotesi devono essere rispettati gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali e lo statuto dei rifugiati.

 

ESPULSIONE

Il decreto legge 130/2020 prevede altresì il divieto di espulsione in presenza di uno straniero che nel suo paese di origine rischia di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, e se ne vieta l’espulsione anche qualora venga violato il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. In entrambi casi può essere rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale.

 

ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Il soggetto che richiede la protezione internazionale ed ottiene il permesso di soggiorno, viene iscritto nell’anagrafe della popolazione residente.

A coloro i quali hanno ottenuto protezione internazionale e iscrizione anagrafica viene rilasciata una carta di identità, per la durata di tre anni, limitata al territorio nazionale.

 

CITTADINANZA

È ridotto il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e naturalizzazione a 24 mesi (rispetto ai 48 precedentemente previsti), prorogabili al massimo per mesi 36.

 

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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina del Diritto dell’Immigrazione.

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