La conclusione delle ferie estive spesso porta con sé la necessità di tutelarsi dinnanzi a eventuali problematiche sorte mentre si era in vacanza. Per tutelare le ragioni del turista il legislatore nel 2011 ha introdotto il Codice del Turismo, che all’art. 47 disciplina il cd. danno vacanza rovinata.
La norma recita che “nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 c.c., il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.
Dalla lettura della disposizione legislativa emerge così la volontà di tutelare il turista nel corso del proprio soggiorno dinnanzi ad eventuali danni che lo stesso dovesse subire, sia sotto il profilo patrimoniale (risarcimento dei costi effettivamente sostenuti e di eventuali spese vive affrontate) sia, soprattutto, sotto quello non patrimoniale, da intendersi quale danno morale e psicologico derivante dall’impossibilità di godersi appieno la vacanza così come progettata.
Per quanto riguarda propriamente il profilo non patrimoniale del danno vacanza rovinata possono rientrare una lunga serie di inconvenienti che, a vario titolo, possono concorrere nel procurare al turista quella “sofferenza psicologica” richiesta dalla norma; e così sono tutelati, a titolo esemplificativo, casi quali lo smarrimento del bagaglio, il considerevole ritardo dell’aereo (già tutelato anche da Regolamenti europei) nonchè eventuali disservizi arrecati dal tour operator o dall’albergatore.
Naturalmente l’onere di provare l’effettivo danno subìto grava sul danneggiato e, perciò, sul turista, il quale sarà tenuto a dimostrare l’inadempimento di controparte con l’ausilio di prove documentali (fotografie, videoriprese ecc.) o con testimonianze.
E’ comunque opportuno ricordare che non tutti i patimenti sofferti in vacanza sono meritevoli di un risarcimento, bensì unicamente quelli che oltrepassino una minima soglia di tolleranza, come disposto dall’art. 1455 c.c.; tale valutazione sarà rimessa, come ovvio, al giudice di merito. Ciò serve ad escludere eventuali disservizi privi di effettiva rilevanza sotto il profilo del patimento del turista.
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