VICENDA DELLA SENTENZA N. 16224 DEL 19/05/2022
La sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 16224 del 19/05/2022 conclude una lunga vicenda processuale, che ha avuto come punto di inizio un infortunio avvenuto nell’ottobre del 1999. In particolare, il caso vedeva protagonista una signora che, all’uscita dal supermercato, era stata colpita dalle porte a scorrimento automatico, riportando conseguentemente lesioni personali.
In particolare, la Corte di appello di Bologna aveva confermato la sentenza emessa in prima battuta dal Tribunale di Reggio Emilia, il quale aveva rigettato la domanda, proposta dalla signora vittima, avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguente all’infortunio. La Corte territoriale aveva stabilito che fosse necessario accogliere l’eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente sollevata dalla società convenuta e dalla chiamata in causa, così come rilevato dal giudice di primo grado. Inoltre aveva determinato che fosse da escludersi che la responsabilità della convenuta avesse carattere contrattuale, quale responsabilità scaturente dalla violazione di obblighi derivanti dal contratto di vendita stipulato con la società gestite del supermercato e le sua cliente, ulteriori rispetto a quelli tipicamente contemplati a carico del venditore dall’art. 1476 c.c. ed aventi ad oggetto la salvaguardia dell’integrità fisica della persona del creditore all’interno dei locali del debitore. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, l’erede universale della donna ha proposto ricorso per Cassazione.
MOTIVO DEL RICORSO
La parte ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione delle norme sulla responsabilità contrattuale e sulla prescrizione, ritenendo la sentenza di appello scorretta nella parte in cui ha escluso il carattere anche contrattuale della responsabilità, ribadendo che dal contratto di vendita stipulato dalla ricorrente con il supermercato sarebbero discese a carico del venditore obbligazioni ulteriori, cosiddetti obblighi di protezione, rispetto alla previsione dell’art. 1476 c.c., avente ad oggetto la salvaguardia dell’incolumità personale della ricorrente.
OPINIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che l’interesse del cliente di un supermercato a conservare la propria integrità fisica dinanzi al fatto dannoso che può verificarsi all’interno dei locali dello stesso, è un interesse che riceve tutela nella vita di relazione a prescindere dall’acquisto delle merci ivi poste in vendita, e la cui lesione costituisce danno ingiusto risarcibile a titolo di responsabilità extracontrattuale. Precisamente, allorché il danno sia cagionato dalle cose che si trovano all’interno dei locali del supermercato, si integra, nel concorso di tutti gli altri elementi costitutivi, l’ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2051 c.c., con conseguente obbligo risarcitorio in capo al custode delle cose medesime.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ., prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale, anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso o ad affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.
Per quanto attiene la disciplina generale dell’obbligazione, dal momento che la prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio deve corrispondere all’interesse creditorio, ex art. 1174 c.c., è necessario rifarsi a questo per determinare l’esatto contenuto e per formulare il giudizio di esatto adempimento. L’interesse creditorio, in qualità di elemento costitutivo del rapporto obbligatorio, oltre che condizione di esistenza dell’obbligazione e parametri di accertamento della gravità dell’inadempimento, è rilevante anche in qualità di criterio di determinazione della prestazione da eseguire e della prestazione eseguita.
L’osservanza del dovere di salvaguardia e dei beni del creditore non corrisponde all’adempimento di obbligazioni accessorie, ma all’esatto adempimento di questa obbligazione, tenendo in considerazione la determinazione del contenuto della prestazione in relazione all’interesse creditorio.
CONCLUSIONI DELLA SENTENZA N. 16224 DEL 19/05/2022
Secondo la Corte, dunque, la responsabilità del titolare del supermercato è di tipo extracontrattuale e non contrattuale. Il diritto al risarcimento si prescrive dunque in cinque anni e non in dieci, come pretendeva la ricorrente. Si tratta di una tutela estranea agli obblighi di protezione che derivano dalla conclusione del contratto e questo particolare elemento ha determinato l’esito sfavorevole della causa portata avanti dall’erede della signora che aveva subito le lesioni.
Pur avendo rigettato il ricorso, la Corte ha tuttavia specificato che «la circostanza che l’interesse creditorio assuma connotati diversi da caso a caso, anche nella medesima tipologia di obbligazioni, non consente di ritenere corretta in iure l’affermazione della sentenza impugnata (pur non soggetta a cassazione in quanto conforme a diritto nel dispositivo), secondo cui gli obblighi di protezione possono riscontrarsi unicamente in quelle figure negoziali in cui “l’uso dello spazio è parte della prestazione contrattuale”, mentre essi restano estranei al contratto di vendita, da cui deriverebbero solo gli obblighi tipizzati nell’art. 1476 c.c.».
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