L’analisi della responsabilità civile derivante da diffamazione a mezzo stampa solleva una questione centrale e dibattuta nel panorama giuridico: la natura del danno alla reputazione e, di conseguenza, l’onere della prova in capo a chi ne chiede il risarcimento. Per lungo tempo, la giurisprudenza ha oscillato tra due poli concettuali: da un lato, la teoria del danno in re ipsa, secondo cui il pregiudizio sarebbe implicito nella condotta lesiva stessa; dall’altro, la concezione del danno come “conseguenza” dell’illecito, che richiede una specifica allegazione e prova da parte del danneggiato. L’evoluzione giurisprudenziale, in particolare quella della Corte di Cassazione, ha ormai consolidato un orientamento preciso, superando la tesi del danno automatico e delineando un sistema probatorio basato su presunzioni.

FATTISPECIE DELLA DIFFAMAZIONE E BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI

La diffamazione, disciplinata dall’art. 595 del Codice Penale, consiste nell’offesa all’altrui reputazione comunicando con più persone [Tribunale Di Potenza, Sentenza n.720 del 14 Aprile 2025][Tribunale di Potenza, Sentenza n.137 del 25 gennaio 2024]. La reputazione è intesa come la stima di cui un individuo gode nella comunità in cui vive e opera, ovvero la sua considerazione sociale [Tribunale di Potenza, Sentenza n.137 del 25 gennaio 2024]. La diffamazione a mezzo stampa rappresenta un’ipotesi aggravata, data la maggiore capacità diffusiva del mezzo e il conseguente potenziale amplificato del danno [Tribunale Di Potenza, Sentenza n.720 del 14 Aprile 2025]. In sede civile, il giudice è chiamato a valutare incidenter tantum la sussistenza della fattispecie penale ai fini della domanda risarcitoria [Tribunale Di Potenza, Sentenza n.720 del 14 Aprile 2025][Tribunale di Potenza, Sentenza n.137 del 25 gennaio 2024]. Tale valutazione deve tenere conto del necessario bilanciamento con diritti di pari rango costituzionale, come il diritto di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), che si esplica nelle forme del diritto di cronaca e di critica [Tribunale di Potenza, Sentenza n.137 del 25 gennaio 2024]. L’esercizio di tali diritti funge da scriminante solo se rispetta tre limiti consolidati: la verità (oggettiva o putativa) dei fatti narrati, l’interesse pubblico all’informazione (pertinenza) e la forma civile dell’esposizione (continenza) [Tribunale Di Potenza, Sentenza n.720 del 14 Aprile 2025][Tribunale Ordinario Sulmona, sez. 1, sentenza n. 194/2013]. Quando questi limiti vengono superati, la condotta diviene illecita e si pone il problema del risarcimento del danno.

 

SUPERAMENTO DELLA TEORIA DEL DANNO “IN RE IPSA”

La questione cruciale è se, una volta accertata la natura diffamatoria di una pubblicazione, il danno alla reputazione debba considerarsi automaticamente esistente (in re ipsa) o se debba essere provato dal danneggiato. Un orientamento più risalente, e oggi minoritario, sosteneva che dalla condotta diffamatoria non potesse non discendere un’incidenza negativa sul patrimonio morale della persona offesa, ritenendo il danno implicito nell’offesa stessa [Tribunale Ordinario Catania, sez. 3, sentenza n. 2859/2015]. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite del 2008, ha progressivamente e definitivamente abbandonato questa impostazione, consolidando il principio del danno-conseguenza [Cass. Civ., Sez. 3, N. 19551 del 10-07-2023][Tribunale Ordinario Milano, sez. 1, sentenza n. 5754/2017][Tribunale Ordinario Milano, sez. 1, sentenza n. 9879/2015]. Secondo questo orientamento, il danno risarcibile non si identifica con la lesione del diritto (l’evento lesivo), ma con le conseguenze pregiudizievoli che da tale lesione derivano nella sfera del danneggiato. La Corte di Cassazione ha ribadito in innumerevoli pronunce che il danno non patrimoniale, anche quando deriva dalla lesione di diritti inviolabili della persona come la reputazione, non è in re ipsa [Cass. Civ., Sez. 1, N. 26496 del 14-09-2023][Cass. Civ., Sez. 6, N. 8861 del 31-03-2021][Cass. Civ., Sez. 3, N. 12902 del 26-06-2020][Tribunale Ordinario Milano, sez. 1, sentenza n. 5754/2017][Tribunale Ordinario Milano, sez. 1, sentenza n. 9879/2015][Cass. Civ., Sez. 3, N. 21852 del 30-08-2019]. Affermare il contrario snaturerebbe la funzione del risarcimento, trasformandolo in una sorta di “pena privata” per la condotta lesiva, anziché in una compensazione per un pregiudizio effettivamente subito [Tribunale Ordinario Milano, sez. 1, sentenza n. 5754/2017][Tribunale Ordinario Milano, sez. 1, sentenza n. 9879/2015].

Come chiarito dalla Suprema Corte, “il danno all’onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è «in re ipsa», identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima” [Cass. Civ., Sez. 3, N. 12902 del 26-06-2020].

Questo principio si applica anche quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato [Tribunale Ordinario Milano, sez. 1, sentenza n. 9879/2015].

 

ONERE DELLA PROVA E RICORSO ALLE PRESUNZIONI

Stabilito che il danno va provato, sorge la questione di come assolvere a tale onere, trattandosi di un pregiudizio a un bene immateriale come la reputazione. L’attore che agisce per il risarcimento ha l’onere di allegare l’esistenza del danno e di fornire la prova dell’evento lesivo [Tribunale Ordinario Sulmona, sez. 1, sentenza n. 194/2013][Cass. Civ., Sez. 1, N. 26496 del 14-09-2023]. Tuttavia, la giurisprudenza riconosce ampiamente la difficoltà di fornire una prova diretta di tale pregiudizio. Per questo motivo, la prova del danno non patrimoniale da diffamazione può essere fornita attraverso presunzioni semplici, ai sensi dell’art. 2729 c.c. [Cass. Civ., Sez. 1, N. 26496 del 14-09-2023][Cass. Civ., Sez. 6, N. 8861 del 31-03-2021][Cass. Civ., Sez. 3, N. 21852 del 30-08-2019]. Il giudice può desumere l’esistenza del danno da una serie di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, che devono essere allegati e provati dall’attore. Tali elementi non si identificano con il fatto lesivo in sé, ma con le sue possibili ricadute [Cass. Civ., Sez. 3, N. 19551 del 10-07-2023][Cass. Civ., Sez. 3, N. 34019 del 24-12-2025]. La giurisprudenza ha individuato una serie di parametri di riferimento per fondare il ragionamento presuntivo, tra cui:

  • La diffusione dello scritto o del mezzo di comunicazione: La tiratura del giornale, la notorietà della testata (cartacea o online [Cass. Civ., Sez. 3, N. 23978 del 07-08-2023]), il numero di copie diffuse o la visibilità del sito web sono elementi cruciali per presumere l’ampiezza del danno [Cass. Civ., Sez. 6, N. 8861 del 31-03-2021][Cass. Civ., Sez. 3, N. 12902 del 26-06-2020][Cass. Civ., Sez. 3, N. 19551 del 10-07-2023][Corte d’Appello Genova, sez. 2, sentenza n. 750/2023][Cass. Civ., Sez. 3, N. 34019 del 24-12-2025]. La lesione si manifesta infatti nei luoghi in cui la pubblicazione viene diffusa e la vittima è conosciuta [Sentenza della Corte del 7 marzo 1995. ].
  • La rilevanza e gravità dell’offesa: La natura delle accuse, l’uso di espressioni denigratorie o ingiuriose, l’accostamento a contesti criminali (es. mafiosi [Cass. Civ., Sez. 3, N. 34019 del 24-12-2025]) e l’attribuzione di fatti determinati falsi sono indici della potenziale gravità del pregiudizio [Cass. Civ., Sez. 6, N. 8861 del 31-03-2021][Cass. Civ., Sez. 3, N. 12902 del 26-06-2020][Corte d’Appello Genova, sez. 2, sentenza n. 750/2023][Cass. Civ., Sez. 3, N. 21852 del 30-08-2019].
  • La posizione sociale e professionale della vittima: Il ruolo ricoperto dal diffamato nella società, la sua notorietà e il suo inserimento in un determinato contesto professionale sono fondamentali per valutare l’impatto della diffamazione [Cass. Civ., Sez. 1, N. 26496 del 14-09-2023][Cass. Civ., Sez. 6, N. 8861 del 31-03-2021][Corte d’Appello Genova, sez. 2, sentenza n. 750/2023][Cass. Civ., Sez. 3, N. 21852 del 30-08-2019][Cass. Civ., Sez. 3, N. 34019 del 24-12-2025]. Un’offesa può avere conseguenze diverse a seconda che colpisca un privato cittadino o una figura pubblica con un ruolo istituzionale o professionale di rilievo [Tribunale Ordinario Palermo, sez. 1, sentenza n. 4317/2018].
  • La risonanza mediatica: L’eco che la notizia ha avuto su altri media, l’avvio di una “campagna stampa” o la ripresa da parte di agenzie di stampa possono amplificare il danno [Corte d’Appello Genova, sez. 2, sentenza n. 750/2023][Tribunale Ordinario Palermo, sez. 1, sentenza n. 4317/2018].

È importante sottolineare che la prova del danno non patrimoniale, anche se presuntiva, non può basarsi sulla semplice “ragionevolezza” delle asserzioni dell’interessato, ma deve fondarsi su circostanze concrete e oggettive [Cass. Civ., Sez. 1, N. 26496 del 14-09-2023].

 

LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO

Una volta che il giudice, sulla base delle allegazioni e delle prove (anche presuntive), si è convinto dell’esistenza di un danno-conseguenza, si pone il problema della sua quantificazione. Trattandosi di un danno non patrimoniale, per sua natura non suscettibile di una precisa dimostrazione nel suo ammontare, il criterio di liquidazione è quello equitativo, previsto dall’art. 1226 c.c. [Corte d’Appello Genova, sez. 2, sentenza n. 750/2023][Corte d’Appello Milano, sez. 2, sentenza n. 2293/2023][Corte di Appello di Reggio Calabria, Sentenza n.227 del 4 aprile 2024][Cass. Civ., Sez. 3, N. 19204 del 06-07-2023]. La liquidazione equitativa, tuttavia, non è arbitraria. Il giudice deve dar conto dei criteri seguiti, che in larga parte coincidono con gli stessi parametri utilizzati per la prova presuntiva dell’esistenza del danno [Cass. Civ., Sez. 3, N. 21852 del 30-08-2019][Cass. Civ., Sez. 3, N. 19204 del 06-07-2023]. Pertanto, nella determinazione del quantum debeatur, il giudice terrà conto della gravità dell’offesa, della diffusione del mezzo, della posizione della vittima e di tutte le altre circostanze del caso concreto [Corte d’Appello Genova, sez. 2, sentenza n. 750/2023][Tribunale Ordinario Palermo, sez. 1, sentenza n. 4317/2018][Corte di Appello di Reggio Calabria, Sentenza n.227 del 4 aprile 2024]. Per orientare questa valutazione, spesso i tribunali fanno riferimento a criteri standardizzati, come le tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, che forniscono parametri per la liquidazione del danno da diffamazione basati su un livello crescente di intensità della lesione [Corte d’Appello Genova, sez. 2, sentenza n. 750/2023][Tribunale Ordinario Palermo, sez. 1, sentenza n. 4317/2018][Cass. Civ., Sez. 3, N. 34019 del 24-12-2025].

 

UNICITÀ DEL DANNO ALLA REPUTAZIONE

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che il danno alla reputazione deve essere inteso in senso unitario, superando la distinzione tra “reputazione personale” e “reputazione professionale”. Entrambe le dimensioni trovano fondamento nell’art. 2 della Costituzione e nella tutela della dignità della persona. Il danno risarcibile consiste, quindi, nella diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di specifici settori con cui interagisce, senza necessità di duplicare le voci di danno [Corte d’Appello Genova, sez. 2, sentenza n. 750/2023][Corte d’Appello Milano, sez. 2, sentenza n. 2293/2023][Tribunale Ordinario Palermo, sez. 1, sentenza n. 4317/2018][Corte di Appello di Reggio Calabria, Sentenza n.227 del 4 aprile 2024].

 

DANNO ALLA REPUTAZIONE PER DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

In conclusione, l’orientamento ormai consolidato nel diritto vivente stabilisce che il danno alla reputazione derivante da diffamazione a mezzo stampa non è in re ipsa, ma si configura come un danno-conseguenza. Spetta al soggetto danneggiato l’onere di allegare e provare il pregiudizio subito. Tale prova, data la natura immateriale del bene leso, può essere fornita attraverso presunzioni semplici, basate su elementi oggettivi e concreti come la diffusione della notizia, la gravità dell’offesa e la posizione sociale della vittima. Solo una volta assolto tale onere probatorio, il giudice potrà procedere alla liquidazione del danno in via equitativa, utilizzando i medesimi parametri per determinarne l’entità. Questo approccio garantisce un equilibrio tra la tutela del diritto alla reputazione e la necessità di ancorare il risarcimento a un pregiudizio effettivo, evitando automatismi sanzionatori.

 

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