La Banca d’Italia oramai da tempo ha approfondito la tematica dei crediti in sofferenza c.d. deteriorati (in inglese NPLs – Non Performing Loans), classificandoli come esposizioni verso soggetti che – dato il peggioramento della loro condizione economico-finanziaria – non sarebbero in grado di adempiere in tutto o in parte alle obbligazioni contrattuali assunte.
Tale problematica – unitamente alla recessione che ha colpito il nostro Paese negli ultimi anni, nonché le lungaggini nelle procedure di recupero crediti – ha determinato un non indifferente aumento dei crediti deteriorati nel sistema bancario italiano. Ad ogni modo, la definizione di questi ultimi riflette i criteri resi noti dall’Autorità Bancaria Europea pubblicati già a far data dal 2013. Un adattamento a livello nazionale ha indotto la Banca d’Italia a creare tre categorie di crediti deteriorati e, segnatamente, i crediti in sofferenza, le inadempienze probabili e le esposizioni scadute e/o sconfinanti.
DEFINIZIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA
La differenziazione fornita dalla Banca d’Italia permette di cogliere a pieno i diversi gradi – e le relative gravità – delle categorie sopracitate: in particolare, mentre il credito in sofferenza rappresenta il più elevato grado di credito deteriorato, giacché presuppone l’esistenza di esposizione verso soggetti che siano già in stato di insolvenza (o situazione ad essa equiparabile), le inadempienze probabili sono esposizioni per le quali l’istituto bancario valuta, per una serie di motivazioni, improbabile che – senza il ricorso a garanzie – il debitore possa adempiere integralmente al debito contratto in virtù della propria obbligazione. Da ultimo, le esposizioni scadute e/o sconfinanti sono quelle che sono scadute ovvero eccedono i limiti di affidamento di 90 giorni. Le banche e gli intermediari finanziari hanno l’obbligo di informare il cliente, unitamente a coobbligati eventuali, della segnalazione del credito come in sofferenza: si badi che tale situazione si differenzia dal mero ritardo del debitore nell’adempimento dell’obbligazione, giacché il ritardo in parola non è condizione da sola sufficiente perché l’intermediario possa segnalare l’esposizione alla Centrale Rischi. Difatti, quest’ultimo dovrà preliminarmente procedere a effettuare una valutazione della situazione finanziaria del cliente che porti, quale risultato, all’equiparazione di questi a un soggetto che si trova in stato di insolvenza.
RUOLO DELLA CENTRALE RISCHI PER CREDITI IN SOFFERENZA
Come solo accennato, in tale scenario gioca un ruolo fondamentale la Centrale Rischi (CR), ovvero una banca dati che dà una panoramica d’insieme dei debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario. Svolge dunque due funzioni fondamentali: da un lato aiuta clienti che hanno una buona storia creditizia ad ottenere finanziamenti più celermente e/o a condizioni migliori; dall’altro, serve agli istituti di credito onde valutare la capacità dei clienti di assolvere agli obblighi assunti con i finanziamenti concessi. La CR è gestita dalla Banca d’Italia e sono ivi registrati i finanziamenti e le garanzie quando l’importo che il soggetto deve restituire all’Istituto supera i € 30.000 (c.d. soglia di censimento); tale soglia si abbassa a € 250,00 quando il cliente ha già registrato difficoltà di assolvere al suo debito. Per queste ragioni, come sopra anticipato, banche e intermediari finanziari che concedono finanziamenti e garanzie ovvero ne ricevono sono obbligati a collaborare, partecipando alla CR e inviando a quest’ultima informazioni.
Sicché, per ciascun cliente, la CR raccoglie mensilmente le predette informazioni dagli intermediari partecipanti, restituendole a questi ultimi in modo che possano essere a conoscenza dell’inadempimento complessivo dei relativi clienti.
ACCESSO AI DATI DELLA CENTRALE RISCHI
I dati della CR sono coperti dal segreto d’ufficio e non possono essere divulgati; per tale ragione possono accedere a tali informazione solo i soggetti a nome dei quali sono registrate le informazioni, gli intermediari (appunto per valutare il merito di credito dei clienti), le autorità di vigilanza nonché l’Autorità giudiziaria. L’accesso può essere effettuato mediante internet, ovvero presentando una richiesta d’accesso: la CR provvederà dunque a fornire i dati richiesti in apposito prospetto. Ad ogni modo, il cliente – oltre a godere del diritto d’accesso, nonché di quello alla riservatezza – vanta il diritto alla correttezza dei dati: qualora questi siano inesatti, dovrà chiedere all’intermediario di correggerli, essendo quest’ultimo unico responsabile dell’esattezza delle informazioni trasmesse alla Centrale Rischi.
Ad ogni modo si badi che i clienti sono segnalati alla CR anche nel caso in cui il pagamento del debito sia stato regolare, giacché – ricevuto un finanziamento, qualora questo superi la soglia di censimento – è obbligatoria in capo all’Istituto di credito la segnalazione presso la Centrale. Il cliente rimarrà registrato anche dopo aver restituito il finanziamento per intero poiché la CR mantiene traccia dei finanziamenti anche dopo la loro chiusura, salva la circostanza che gli intermediari possono consultare solo i dati degli ultimi 3 anni. Da ultimo, va precisato che, quando il finanziamento si chiude (perché ad esempio è stato restituito il dovuto) l’intermediario non lo segnala più a partire dal mese successivo; lo stesso avviene se la somma ancora da restituire scende sotto la soglia di censimento.
POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA SUI CREDITI IN SOFFERENZA
La giurisprudenza spesso si è soffermata sul tema delle segnalazioni alla CR e, più in generale, dei crediti in sofferenza. Interessante sul punto è il principio di diritto da ultimo enunciato in virtù del quale “il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l’ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con conseguente lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell’accesso al credito – Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva negato il risarcimento del danno senza considerare, quale elemento indiziario da cui dedurre il nesso causale, la vicinanza temporale tra la segnalazione a sofferenza e la revoca del finanziamento, con conseguente richiesta di rientro dall’esposizione debitoria” (cfr. Cassazione civile , sez. III , 13/11/2024, n. 29252). Inoltre, come per ogni altra categoria di danno, è stato dalla Suprema Corte affermato che, in tema di illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, il danno all’immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente in re ipsa, ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento.
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Foto Agenzia Liverani