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PARTICOLARE TIPO DI CONTRATTO DI LOCAZIONE

L’art. 5 comma 2 della Legge 431/1998 prevede una particolare disciplina per il contratto di locazione per studenti universitari fuori sede, ideati ad hoc per venire incontro alle loro esigenze e a quelle dei locatori. Tale tipologia di contratto si caratterizza per la durata transitoria della messa a disposizione dell’immobile da parte del locatore. L’elemento della transitorietà di questo contratto si ricollega alle particolari esigenze delle parti: da un lato il locatore potrebbe decidere di adottare questa tipologia contrattuale perché interessato ad utilizzare per sé l’immobile dopo poco tempo, dall’altro gli studenti possono aver esigenza di un immobile solo per pochi mesi. Particolare caratteristica è che il contratto può essere firmato anche dai genitori per conto dei figli.

 

ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI

Il contratto di locazione per studenti universitari deve rispettare alcuni requisiti. Lo studente deve avere la residenza in un comune diverso rispetto a quello dove frequenta l’università, caratteristica che gli permette di avere la qualifica di “fuori sede”, e ciò deve essere riportato nel contratto. Inoltre la sede dell’Università o del corso universitario deve trovarsi nel medesimo comune o in uno circostante all’immobile oggetto del contratto.
Uno degli elementi più vantaggiosi del contratto di locazione per studenti universitari è la durata limitata di tale contratto. In ogni caso, la durata deve rimanere entro i limiti minimo e massimo fissati dalla legge, che corrispondono a sei e trentasei mesi, rinnovabili per eguale periodo, salvo disdetta del conduttore.
Il canone di locazione viene sempre pattuito tra le parti con una certa libertà, in base alla durata effettiva del contratto, della presenza di particolari clausole e della presenza dell’arredamento. Anche il pagamento può avvenire nelle modalità che le parti ritengono preferibile.

 

REQUISITI FORMALI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI

È essenziale che nella redazione del contratto non manchino mai alcuni elementi fondamentali come la generalità delle parti, i dati relativi all’immobile locato e il riferimento alla circostanza che il conduttore è uno studente universitario fuori sede. Inoltre, vanno indicati la durata del contratto, l’importo del canone e le modalità con cui sarà corrisposto. È sempre necessaria la documentazione relativa all’attestazione di prestazione energetica, con il relativo attestato, che dovrà essere presentata massimo dopo 45 giorni dalla stipula del contratto, altrimenti si incorre in una sanzione amministrativa.
Anche il contratto di locazione per studenti universitari, come gli altri contratti di locazione, deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro e non oltre 30 giorni, tramite la compilazione dell’apposito modulo RLI.
Allo scadere del contratto, esso si rinnova automaticamente per un periodo analogo a quello indicato nel contratto, a meno che il conduttore non decida di disdire con un preavviso di almeno tre mesi. In ogni caso, il conduttore può sempre recedere dal contratto, con il medesimo preavviso, in caso di gravi motivi.
Nel caso abbastanza diffuso in cui gli studenti siano più di uno e che solo uno di essi decida di recedere dal contratto, i restanti studenti dovranno corrispondere pro quota il canone lasciato scoperto.

 

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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina relativa alla materia contrattuale.

Foto Agenzia Liverani

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