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GENERALITÀ DEL CONTRATTO DI LEASING 

Il leasing, o locazione finanziaria, è un contratto atipico disciplinato in varie e frammentarie fonti normative, che riflettono la complessità della disciplina, che può essere applicata in diversi settori, determinando un intreccio di norme regolatrici.
Nella denominazione “leasing” rientrano due differenti istituti contrattuali: il leasing operativo e il leasing finanziario, che seguono uno stesso schema di operazioni:

  • due parti del contratto: l’ “utilizzatore” e il “concedente”, ovvero l’impresa di leasing. Si tratta dunque di un contratto bilaterale, nonostante in alcuni casi, possano esserci anche tre parti;
  • l’utilizzatore richiede al concedente una prestazione di godimento di un bene immobile, mobile o mobile registrato, la cui accettazione fa sorgere il rapporto contrattuale;
  • l’oggetto del contratto è costituito dalla prestazione di temporaneo godimento di un bene. L’utilizzatore determina le caratteristiche della prestazione e il concedente deve provvedere all’acquisto o alla realizzazione del bene rispettando i criteri indicatigli. A fronte della prestazione, l’utilizzatore deve corrispondere il pagamento di un canone periodico stabilito dal concedente;
  • alla scadenza prevista nel contratto, si aprono tre possibilità per l’utilizzatore:
  1. restituire il bene che gli è stato dato in locazione;
  2. prorogare il contratto chiedendone il rinnovo e pagando un canone inferiore;
  3. acquistare il bene, pagandone il relativo prezzo.

 

LEASING OPERATIVO O DI GODIMENTO

Il leasing operativo è un accordo bilaterale tra l’azienda produttrice del bene e l’utilizzatore, che si protrae per un periodo di tempo generalmente inferiore alla vita economica del bene stesso. In tal modo si permette all’utilizzatore di evitare i rischi della proprietà del bene e contemporaneamente può usufruire di alcuni servizi collaterali (es.: assistenza tecnica e manutenzione) che l’impresa concedente, di norma, si impegna a fornirgli. A fronte del godimento, l’utilizzatore dovrà corrispondere un canone.
In questo caso i prodotti oggetto del contratto sono altamente standardizzati (computer, fotocopiatrici). Pertanto, all’utilizzatore non conviene acquistare il bene alla scadenza del contratto.

 

LEASING FINANZIARIO O TRASLATIVO

Questa forma è stata introdotta dall’art. 1, commi 136-140, della L. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che prevedendo la definizione lo ha fatto così rientrare tra i contratti tipici.
Attraverso questa forma contrattuale la banca o l’intermediario finanziario si obbligano ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e corrisponde un canone determinato tenendo conto sia del prezzo di acquisto o di costruzione sia della durata del contratto.
Alla scadenza del contratto l’utilizzatore può acquistare il bene al prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, deve restituirlo.
Possono formare oggetto del contratto sia beni mobili (come macchinari e impianti) sia beni immobili, nonché beni immateriali (come i marchi).
Le parti contrattuali in questo caso sono tre: il produttore del bene, il concedente finanziatore e l’utilizzatore finanziario.
Alla scadenza del contratto, l’utilizzatore, seguendo lo schema generale del contratto di leasing, deciderà se acquistare il bene, rinnovare il contratto o restituire il bene.
La funzione prevalente di questa tipologia di leasing è quella di finanziare un soggetto, futuro utilizzatore, che necessiti di acquistare beni strumentali alla sua attività economica.

 

DIFFERENZE TRA LEASING OPERATIVO E LEASING FINANZIARIO

  1. Il prezzo di riscatto del bene: se è elevato, è indice di un leasing di godimento, mentre se è basso, denota la presenza di un leasing traslativo, finalizzato al trasferimento del bene con pagamento rateale;
  2. la figura del fornitore: nel leasing traslativo non corrisponde a quella del concedente;
  3. la funzione svolta dai due diversi istituti: di godimento immediato di un bene nel leasing operativo e di finanziamento dell’utilizzatore nel leasing finanziario.

 

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Foto Agenzia Liverani