Definito dal legislatore come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed all’occupazione dei giovani, l’apprendistato è un contratto a causa mista, nel quale cioè accanto alla causa di scambio (lavoro verso retribuzione) tipica del contratto di lavoro subordinato si pone la finalità formativa.
La normativa in materia è oggi integralmente racchiusa negli articoli da 41 a 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Nel nostro ordinamento possiamo trovare tre diverse tipologie di apprendistato:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43, D Lgs. n. 81/2015);
- apprendistato professionalizzante (art. 44, D. Lgs. cit.);
- apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45, D.Lgs. cit.).
Il contratto di lavoro deve essere redatto per iscritto ai fini della prova e deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale, definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Ciò che lo distingue dal tirocinio è l’inserimento stabile ed organico dell’apprendista nella struttura dell’imprenditore.
Si prevede che il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente tramite agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
Quanto al recesso dal rapporto, durante l’apprendistato il datore di lavoro può, secondo le comuni regole del lavoro subordinato, intimare il licenziamento solo in presenza di giusta causa o di un giustificato motivo. Le dimissioni sono invece libere.
Al termine del periodo di apprendistato, le parti possono invece recedere liberamente (ad nutum) dal contratto ai sensi dell’art. 2118 c.c., nel rispetto del preavviso che decorre dalla scadenza del termine del contratto stesso. Se nessuna delle parti esercita tale facoltà, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 42, c .4, D. Lgs. n.81/2015).
In tal caso, durante il preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti manifesta la volontà di recedere dal contratto, il rapporto di lavoro prosegue come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
INADEMPIMENTO OBBLIGO FORMATIVO
La Corte di cassazione con l’ordinanza 8 giugno 2021, n. 15949, ha affrontato il tema dell’inadempimento del datore di lavoro rispetto agli obblighi di formazione dell’apprendista e delle conseguenti ripercussioni sulla validità del contratto nonché sul regime di recesso dal rapporto.
Seguendo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, ha affermato la specialità del rapporto, in forza della quale l’imprenditore è obbligato ad impartire all’apprendista l’insegnamento necessario perché questi possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato.
Lo scopo del contratto di apprendistato è infatti quello di favorire un ingresso guidato dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso un supporto che dia loro anche gli strumenti per apprendere una determinata professionalità.
Occorre a tal fine lo svolgimento effettivo, e non meramente figurativo, sia delle prestazioni lavorative da parte del dipendente sia della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce elemento essenziale e indefettibile del contratto di apprendistato, entrando a far parte della causa negoziale.
La mancata formazione ed il conseguente difetto di tirocinio, facendo venir meno la causa dell’apprendistato, riconducono quindi lo schema negoziale – sin dall’origine – a quello del contratto a tempo indeterminato.
Deve infatti in proposito ricordarsi che, ai sensi dell’art. 1418 c.c., produce la nullità del contratto, tra l’altro, la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325 c.c. tra i quali la causa.
Spetta al giudice di merito verificare, con valutazione non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivata, la ricorrenza di una attività formativa, la cui prova è a carico del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 16571/2018).
VANTAGGI DEL DATORE DI LAVORO A STIPULARE UN CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Il datore di lavoro ha diversi vantaggi se stipula un contratto di apprendistato: la normativa, infatti, prevede importanti forme di incentivi.
Nello specifico parliamo di:
- sgravi contributivi (che variano a seconda del numero di dipendenti dell’azienda), fino all’anno successivo alla fine del periodo di formazione;
- benefici economici, derivanti dalla possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori;
- benefici normativi, perché gli apprendisti sono esclusi dal computo nell’organico;
- incentivi per la formazione degli apprendisti, a livello regionale e tramite fondi interprofessionali;
- nessun obbligo di assumere l’apprendista al termine del contratto.
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Foto Agenzia Liverani