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La legge stabilisce che la richiesta di esibizione, copia ed utilizzo di un documento d’identità ai fini dell’identificazione personale è riservata a determinate categorie di soggetti e in particolare:

  • Autorità di Pubblica Sicurezza;
  • Pubblica Amministrazione;
  • Gestori ed Esercenti di pubblici servizi;
  • Altri soggetti autorizzati dalla Legge e/o Regolamenti.

 

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RICHIESTA DI ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ 

La giurisprudenza in materia è piuttosto rigorosa; si segnala infatti una pronuncia della Cassazione Penale, la n. 42808 del 2017, con la quale la Corte ha ribadito che l’obbligo di esibizione di un documento d’identità è limitato alle sole ipotesi di persone pericolose o sospette, secondo quanto disposto dagli artt. 4 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e 294 del regolamento del medesimo testo.
Inoltre, sul tema, occorre tenere a mente gli orientamenti del Garante Privacy, secondo cui le richieste di esibizione ed utilizzo della Carta di Identità quale mezzo di identificazione dell’interessato devono rispettare il principio di pertinenza e proporzionalità e, pertanto, i titolari devono preferire modalità di identificazione quali la conoscenza personale ovvero atti e documenti acquisiti in precedenza, mentre l’esibizione, la produzione (anche in via telematica) e la conservazione di una copia del documento di identità o l’eventuale annotazione dei suoi estremi costituiscono modalità residuali, da valutarsi caso per caso e riservate esclusivamente ai soggetti autorizzati dalla legge (cfr. Newsletter n. 267 del 25 novembre 2005).

 

CONCLUSIONI

Dal quadro descritto, sembrerebbe quindi esclusa la possibilità per il soggetto committente di appalto di richiedere ai lavoratori dell’appaltatore l’esibizione dei documenti di identità.
D’altra parte, occorre considerare gli obblighi gravanti sull’appaltante in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, quali ad esempio l’attività di verifica e controllo sul possesso da parte dell’impresa appaltatrice dei requisiti di idoneità tecnico-professionale a norma dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e che potrebbero rappresentare un’ipotesi di rispetto dei principi di “pertinenza e proporzionalità” per la richiesta di esibizione dei documenti di identità dei lavoratori.

 

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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

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