Il D.lgs. n. 36/2023, anche noto come Codice degli Appalti, è un testo normativo che si occupa di disciplinare i contratti stipulati dalla P.A. al fine di eseguire opere pubbliche, erogare servizi ovvero procurarsi le forniture necessarie a realizzare i fini degli enti pubblici medesimi.
La riforma del vecchio codice è stata richiesta in ambito europeo onde semplificare l’attuazione del PNRR: in particolare, sono state confermate le deroghe entrate in vigore durante il periodo pandemico al fine di accelerare l’assegnazione di appalti e stabilizzare le soglie per il c.d. affidamento diretto. Difatti, il Decreto Legislativo in parola risponde ad esigenze di semplificazione e, soprattutto, di digitalizzazione.
In tale ambito sono stati codificati due principi fondamentali: in primis, quello del risultato, in virtù del quale l’amministrazione deve selezionare l’offerta migliore dal punto di vista del rapporto qualità – prezzo, nel rispetto della legalità e della concorrenza, con una costante vigilanza nella fase esecutiva del contratto, quanto a modalità e celerità nell’esecuzione; inoltre, assume rilevanza il principio della fiducia, in base al quale la fiducia che verrebbe riconosciuta ai funzionari deve essere intesa come espressione della volontà di perseguire il risultato oggetto del contratto e utile a distinguere le condotte che costituiscono colpa grave da quelle che non possono invece considerarsi tali.
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DEGLI APPALTI
Il Codice dei contratti pubblici si applica ai contratti di appalto e concessione, sia che si tratti di settori ordinari che di quelli speciali: tuttavia, l’ambito applicativo non coinvolge i c.d. contratti esclusi, i contratti attivi e i contratti a titolo gratuito, anche laddove dai medesimi sia dato trarre una possibilità di guadagno anche indiretto.
La normativa in parola si applica inoltre nell’ambito d aggiudicazione di lavori pubblici realizzati da privati, in possesso di permesso di costruire o titolo similare, che assumono così il compito di realizzare opere di urbanizzazione, a scomputo (totale o meno) del contributo previsto per l’erogazione del permesso previsto dal Testo Unico dell’Edilizia.
CONTRATTI ESCLUSI DAL CODICE DEGLI APPALTI
Per contratti esclusi si intende contratti attivi o passivi nei quali – in ossequio a normative comunitarie – non si applica la disciplina contenuta del Codice Appalti.
Deve, tuttavia, precisarsi che dai contratti esclusi vanno distinti i contratti estranei, categoria di elaborazione giurisprudenziale che rappresentano una ipotesi “residuale, che comprende qualsiasi tipo di appalto estraneo al settore speciale. Non si tratta pertanto di appalti semplicemente “esclusi”, ossia rientranti in astratto nell’ambito di applicazione delle direttive ma specificatamente “esentati”, bensì di appalti del tutto “estranei” all’ambito di azione della direttiva 2004/17/CE” (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 16/2011).
In generale, le disposizioni del codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; aventi ad oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici; concernenti i servizi d’arbitrato e di conciliazione; concernenti servizi legali; concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità; concernenti i prestiti; concernenti i contratti di lavoro; concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza; concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana; e concernenti servizi connessi a campagne politiche, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni.
Oltre a tali categorie generali, il codice prevede altresì categorie speciali, di cui dà specificamente conto.
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Foto Agenzia Liverani