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COSA SONO LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE

Le circostanze attenuanti generiche sono disciplinate dall’art. 62 bis del Codice Penale e permettono al Giudice di adeguare la pena al caso concreto.
Diversamente dalle circostanze attenuanti comuni, le quali sono descritte in un elenco preciso di situazioni in cui il giudice può ritenere di applicarle al fine di diminuire la pena, le circostanze attenuanti generiche sono dal contenuto indefinito.
La norma non descrive compiutamente le situazioni in relazione alle quali è prevista la diminuzione di pena, dunque sarà il Giudice, di volta in volta, a valutare una serie di elementi di natura oggettiva e soggettiva attinenti alla personalità del reo.

 

QUANDO VENGONO CONCESSE LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE

Le circostanze attenuanti generiche sono dunque l’espressione di un potere discrezionale del Giudice che decide di mitigare la pena da infliggere al reo.
Con la sentenza n. 23903/20, la Corte di Cassazione ha chiarito che “al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”.
Tuttavia è necessario che la concessione delle circostanze generiche sia debitamente motivata, così come il diniego: la Corte di Cassazione infatti stabilisce che “la meritevolezza di detto adeguamento [n.d.r., delle circostanze ex art. 62-bis c.p.] non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove, questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza” e, ancora, “al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente” (Cass. Pen. sez. II, 15/07/2020, n.23903; Cass. Pen. sez. II, 21/11/2019, n.2456).

 

QUALI ELEMENTI POSSONO ESSERE VALUTATI A FAVORE DELLA CONCESSIONE DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE

Il Giudice può dunque concedere le circostanze attenuanti generiche sulla base di elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che lo hanno indotto a concedere le attenuanti comuni.
Alcune ipotesi di elementi che il Giudice potrebbe considerare a favore della concessione delle circostanze di cui all’art. 62 bis c.p., sono il caso di fatto lieve, l’incensuratezza dell’imputato, la collaborazione dell’imputato, la prova di pentimento o la confessione.
Si badi tuttavia che, qualora l’imputato non collabori con la giustizia, o non dia prova di pentimento e via dicendo, ciò non può rilevare quale ragione per escludere le circostanze attenuanti generiche: infatti, come rilevato dalla Corte di Cassazione, per esempio in merito alla mancata collaborazione “il fatto che la collaborazione dell’imputato sia situazione idonea al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non implica il contrario, ossia che la condotta “non collaborativa” dell’imputato sia di per sé ostativa al riconoscimento delle attenuanti generiche […] la mancanza di collaborazione costituisce espressione di scelte difensive di per sé non valutabili, siccome riconducibili all’esercizio del diritto di difesa” (Cass. Pen. n. 17/10/2013, n. 44630)”.

 

GIUDIZIO DI EQUIVALENZA E DI PREVALENZA

Nel caso in cui concorrano tra loro circostanze aggravanti e circostanze attenuanti il Giudice è chiamato a svolgere un giudizio di bilanciamento, ossia decidere per l’equivalenza o la prevalenza.
Qualora le circostanze aggravanti siano ritenute prevalenti rispetto alle circostanze attenuanti, non si applica alcuna diminuzione della pena, mentre si applicherà l’aumento previsto dalle circostanze aggravanti.
Viceversa, quando invece le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti, vi sarà uno sconto di pena.
Nel caso di equivalenza tra le circostanze aggravanti e attenuanti, la determinazione della pena andrà fatta come se non sussistesse alcuna di dette circostanze, rimanendo quindi ancorata al limite scelto dal Giudice.

 

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