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INQUADRAMENTO NORMATIVO

La caparra confirmatoria è uno degli istituti più diffusi nella prassi contrattuale italiana, in particolare nell’ambito delle compravendite immobiliari e dei contratti preliminari. Il suo utilizzo risponde all’esigenza pratica delle parti di rafforzare il vincolo contrattuale e di predeterminare, in modo convenzionale e forfettario, il danno derivante da un eventuale inadempimento. La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 1385 del Codice Civile, il quale dispone:

“Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.” [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]

La norma articola la disciplina dell’istituto su tre piani distinti, a seconda delle vicende del rapporto contrattuale: l’adempimento, l’inadempimento con esercizio del recesso, e l’inadempimento con ricorso ai rimedi ordinari. Tale articolazione conferisce alla caparra confirmatoria una struttura composita e una funzione “eclettica”, come autorevolmente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità [Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 1, sentenza n. 951/2015].

 

NATURA GIURIDICA DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA

NEGOZIO REALE ACCESSORIO

La caparra confirmatoria è comunemente qualificata come negozio giuridico accessorio a natura reale, che si perfeziona con la consegna materiale, da parte di un contraente (tradens) all’altro (accipiens), di una somma di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili al momento della stipula del contratto principale. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la fondamentale sentenza n. 553/2009, hanno ricostruito compiutamente la natura dell’istituto, affermando:

“La caparra confirmatoria viene comunemente definita come negozio giuridico accessorio che le parti perfezionano versando l’una (il tradens) all’altra (l’accipiens) una somma di denaro o una determinata quantità di cose fungibili al momento della stipula del contratto principale al fine di perseguire gli scopi di cui all’art. 1385 c.c.” [Cassazione Civile – Sezione Unite – Sentenza 14 gennaio 2009, n. 553]

Il termine “caparra” riveste, già sotto il profilo semantico, una duplice funzione: da un lato qualifica il negozio giuridico accessorio; dall’altro indica la somma di denaro o la quantità di cose fungibili che ne costituiscono l’oggetto [Cassazione Civile – Sezione Unite – Sentenza 14 gennaio 2009, n. 553].

NATURA COMPOSITA E FUNZIONE ECLETTICA

La caparra confirmatoria si distingue per la sua natura “cangiante e versatile”: essa assume, a seconda del momento del rapporto negoziale in cui si colloca, forme e funzioni assai diversificate. Le Sezioni Unite del 2009 hanno posto in luce come tale fattispecie si presenti come:

“Fattispecie cangiante e versatile, la caparra assume, diacronicamente – a seconda, cioè, del ‘momento’ del rapporto negoziale in cui si colloca -, forme e funzioni assai diversificate, in ciò distinguendosi nettamente tanto dalla caparra penitenziale, che costituisce il semplice – e non altrimenti utilizzabile – corrispettivo del diritto di recesso, quanto dalla clausola penale.” [Cassazione Civile – Sezione Unite – Sentenza 14 gennaio 2009, n. 553]

La natura reale del contratto implica che, per la produzione degli effetti previsti dall’art. 1385, comma 2, c.c., sia necessaria la materiale corresponsione della somma di denaro o delle cose fungibili costituenti la caparra. Tale principio è consolidato nella giurisprudenza di legittimità e presenta rilevanti conseguenze sul piano pratico, come si vedrà in seguito [Cass. Civ., Sez. 5, N. 22997 del 17-08-2021].

 

FUNZIONI DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA

FUNZIONE CONFIRMATORIA E DI GARANZIA

In primo luogo, la caparra assolve a una funzione confirmatoria del vincolo contrattuale: la dazione di una somma al momento della conclusione del contratto esprime e rafforza la serietà dell’impegno assunto dalle parti. Come osservato dalla dottrina e recepito dalla giurisprudenza, essa garantisce l’esecuzione del contratto, venendo incamerata in caso di inadempimento della controparte [Tribunale di Parma, Sentenza n.45 del 4 gennaio 2024][Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 1, sentenza n. 951/2015].

FUNZIONE DI LIQUIDAZIONE PREVENTIVA E FORFETTARIA DEL DANNO

La funzione centrale della caparra confirmatoria è quella di liquidazione convenzionale anticipata del danno in caso di inadempimento contrattuale. Le parti predeterminano forfettariamente, al momento della conclusione del contratto, la misura del danno risarcibile nell’ipotesi in cui il contraente non inadempiente eserciti il recesso. Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, la caparra confirmatoria “rappresenta la liquidazione convenzionale anticipata del danno in caso di inadempimento contrattuale” [Risposta n. 95 del 4/03/2022], distinguendosi dall’acconto, che costituisce invece un’anticipazione del prezzo.

FUNZIONE DI AUTOTUTELA STRAGIUDIZIALE

La caparra confirmatoria consente alla parte non inadempiente di esercitare il recesso stragiudiziale dal contratto, senza la necessità di adire il giudice, trattenendo la caparra ricevuta ovvero esigendo il doppio di quella prestata. In questo senso, la caparra svolge una funzione deflattiva del contenzioso, poiché “consente, in via di autotutela, di recedere dal contratto senza la necessità di adire il giudice” [Tribunale di Parma, Sentenza n.45 del 4 gennaio 2024][Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 1, sentenza n. 951/2015]. Tale funzione è particolarmente apprezzata nella prassi commerciale, in quanto permette una composizione rapida e predeterminata delle conseguenze dell’inadempimento, evitando i costi e le incertezze di un giudizio contenzioso.

 

DISTINZIONE DA ISTITUTI AFFINI

CAPARRA CONFIRMATORIA E CAPARRA PENITENZIALE

La caparra penitenziale (art. 1386 c.c.) costituisce il corrispettivo del diritto di recesso convenzionale: la parte che recede perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella ricevuta. A differenza della caparra confirmatoria, la caparra penitenziale non presuppone l’inadempimento di alcuna delle parti, ma è collegata all’esercizio di un diritto di recesso pattiziamente previsto. La distinzione tra i due istituti è netta: la caparra confirmatoria “non è da confondersi” con quella penitenziale, “che costituisce il semplice – e non altrimenti utilizzabile – corrispettivo del diritto di recesso” [Cassazione Civile – Sezione Unite – Sentenza 14 gennaio 2009, n. 553].

CAPARRA CONFIRMATORIA E CLAUSOLA PENALE

La distinzione tra caparra confirmatoria e clausola penale (art. 1382 c.c.) è di particolare rilievo pratico. Entrambi gli istituti rivelano il comune intento di indurre l’obbligato all’adempimento e possono coesistere nell’ambito dello stesso contratto [Cass. Civ., Sez. 2, N. 236 del 07-01-2025][Cass. Civ., Sez. 2, N. 236 del 07-01-2025].

Tuttavia, essi differiscono significativamente:

  • Ambito di applicazione: la caparra confirmatoria trova applicazione quando, per effetto del recesso, il contratto non possa essere più adempiuto; la clausola penale è applicabile laddove la parte non inadempiente preferisca domandare l’esecuzione del contratto o la risoluzione [Cass. Civ., Sez. 2, N. 236 del 07-01-2025][Cass. Civ., Sez. 2, N. 236 del 07-01-2025].
  • Riducibilità giudiziale: la clausola penale può essere ridotta equamente dal giudice ai sensi dell’art. 1384 c.c. se manifestamente eccessiva. La caparra confirmatoria, in linea di principio, non è soggetta a riduzione giudiziale, sebbene la Corte Costituzionale abbia rilevato che un inadempimento che legittima la ritenzione della caparra deve comunque essere “gravemente colpevole, imputabile e di non scarsa importanza” [Corte Cost., sentenza n. 248 del 30 ottobre 2013][Corte Cost., sentenza n. 77 del 9 aprile 2014] e la Cassazione abbia sancito la nullità della clausola che preveda una caparra di importo uguale o superiore alla prestazione principale [Cass. Civ., Sez. 2, N. 8217 del 02-04-2026].
  • Prova del danno: con la caparra confirmatoria, la parte adempiente è sollevata dall’onere di provare il danno effettivamente subito; con la clausola penale o in caso di risoluzione giudiziale, la prova del danno è regolata dalle norme generali [Tribunale di Ragusa – Sentenza 17 giugno 2025, n. 934].

CAPARRA CONFIRMATORIA E ACCONTO

Diversamente dall’acconto, che rappresenta un’anticipazione del prezzo pattuito, la caparra confirmatoria non costituisce un adempimento parziale preventivo dell’obbligazione principale, ma svolge la funzione di garanzia e di liquidazione anticipata del danno descritta sopra. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ove sia dubbia l’effettiva intenzione delle parti, le somme versate anteriormente alla stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive devono ritenersi corrisposte a titolo di anticipo, “non potendosi ritenere che le parti si siano tacitamente assoggettate ad una ‘pena civile’, ravvisabile nella funzione risarcitoria della caparra confirmatoria” [Circolare n. 18/E del 29/05/2013]. La caparra muta la propria natura giuridica con la stipula del contratto definitivo, assumendo allora la qualità di acconto del prezzo di vendita [Risposta n. 95 del 4/03/2022].

 

PERFEZIONAMENTO DEL PATTO: NATURA REALE

CONSEGNA COME ELEMENTO COSTITUTIVO

Trattandosi di contratto reale, la caparra confirmatoria si perfeziona unicamente con la materiale consegna della somma di denaro o delle cose fungibili. Fino a tale momento, gli effetti previsti dall’art. 1385, comma 2, c.c. non si producono. Come ribadito dalla Cassazione [Cass. Civ., Sez. 5, N. 22997 del 17-08-2021]:

“Le parti, nell’ambito della loro autonomia contrattuale, possono differire la dazione, in tutto od in parte, [della caparra confirmatoria] ad un momento successivo alla conclusione del contratto principale, [senza che], in tal caso, si producano gli effetti che l’art. 1385, secondo comma, cod. civ., ricollega alla consegna, in conformità alla natura reale del patto rafforzativo del vincolo”.

MANCATO VERSAMENTO INTEGRALE E CONSEGUENZE

Il mancato versamento integrale della caparra confirmatoria pattuita rende inapplicabile il meccanismo previsto dall’art. 1385, comma 2, c.c. Il Tribunale di Varese, nella sentenza n. 302/2024, ha affermato con chiarezza:

“Il mancato versamento integrale della somma pattuita a tiolo di caparra confirmatoria rende, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte ritenuto da questo Tribunale pienamente condivisibile, inapplicabile il meccanismo previsto dall’art. 1385, comma 2, c.c. Ciò in quanto gli effetti dello speciale meccanismo previsto dal comma 2 dell’art. 1385 c.c. sono direttamente connessi alla “consegna” del denaro o della determinata quantità di cose fungibili che è alla base del patto di caparra confirmatoria, trattandosi di negozio avente natura reale.” [Tribunale di Varese, Sentenza n.302 del 14 marzo 2024]

Ne consegue che il contraente che abbia omesso il pagamento di una parte della caparra non può accedere al meccanismo semplificato di recesso e ritenzione/doppio della caparra, non potendosi “configurarsi alcun diritto al recesso dal preliminare di compravendita […] che possa ritenersi legittimo, non potendosi, infatti, produrre gli effetti che l’art. 1385 c.c. ricollega alla consegna della caparra in assenza, appunto, di detta consegna” [Tribunale di Varese, Sentenza n.302 del 14 marzo 2024].

CAPARRA MEDIANTE ASSEGNO BANCARIO

Una questione frequentemente dibattuta riguarda l’ipotesi in cui la caparra venga prestata mediante consegna di un assegno bancario. La Cassazione ha affrontato la questione precisando che, poiché la caparra può avere ad oggetto solo denaro o altre cose fungibili, l’utilizzo dell’assegno ha senso solo nei termini propri dello strumento di pagamento, “come mezzo ‘facilitativo’ della consegna del danaro (al pari, ad esempio, del bonifico bancario), non già nei termini impropri di ‘bene’ surrogatorio del denaro” [Cass. Civ., Sez. 6, N. 19265 del 07-07-2021]. Tuttavia, la Cassazione ha elaborato il principio per cui il venditore che accetti la dazione della caparra mediante assegno bancario non può poi avvalersi del mancato perfezionamento del patto — ove dovuto alla propria omissione di porre il titolo all’incasso — per sottrarsi agli obblighi della caparra. Tale comportamento è contrario alla correttezza e buona fede (art. 1175 c.c.) e integra un’applicazione del divieto del venire contra factum proprium [Cass. Civ., Sez. 6, N. 19265 del 07-07-2021][Cass. Civ., Sez. 2, N. 10366 del 31-03-2022].

 

RIMEDI IN CASO DI INADEMPIMENTO

L’art. 1385 c.c. pone la parte non inadempiente di fronte a una scelta tra due rimedi alternativi e non cumulabili [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]:

RECESSO CON RITENZIONE DELLA CAPARRA O RICHIESTA DEL DOPPIO

Il primo rimedio consiste nell’esercizio del diritto di recesso con conseguente ritenzione della caparra ricevuta (se inadempiente è chi ha dato la caparra) ovvero con richiesta del doppio della caparra versata (se inadempiente è chi l’ha ricevuta). L’esercizio di questo rimedio produce i seguenti effetti:

  • Risoluzione del contratto in via stragiudiziale, attraverso una dichiarazione risolutiva che determina ope legis l’estinzione di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell’inadempimento [Tribunale di Ragusa – Sentenza 17 giugno 2025, n. 934];
  • La pronuncia del giudice eventualmente adita ha natura dichiarativa (non costitutiva) [Tribunale di Ragusa – Sentenza 17 giugno 2025, n. 934];
  • La parte adempiente è sollevata dall’onere di provare il danno effettivamente subito, in quanto questo viene liquidato preventivamente e forfettariamente nella misura della caparra o del suo doppio [Tribunale di Ragusa – Sentenza 17 giugno 2025, n. 934];
  • È escluso il diritto al risarcimento di ulteriori danni, salva l’eventuale prova di danni eccedenti la caparra attraverso i rimedi ordinari, previa rinuncia al recesso [Tribunale di Tempio Pausania – Sentenza 11 giugno 2025, n. 371][Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Sentenza 13 ottobre 2025, n. 4075].

Come chiarito dalla Cassazione (Cass. n. 18850/2004, richiamata dal Tribunale di Ragusa nella sentenza n. 934/2025):

“L’art. 1385 comma 2, cod. civ. – che consente alla parte non inadempiente, in caso di inadempienza della controparte, di recedere dal contratto ritenendo la caparra confirmatoria ricevuta o esigendo il doppio di quella versata – disciplina il caso in cui essa, avvalendosi della funzione tipica della caparra intenda, con una dichiarazione risolutiva, determinare ope legis l’estinzione di tutti gli effetti giuridici sia del contratto sia dell’inadempimento di esso. […] nel primo caso la pronuncia di risoluzione del contratto inadempiuto è dichiarativa e la parte adempiente è sollevata dall’onere di provare il danno effettivamente subito.” [Tribunale di Ragusa – Sentenza 17 giugno 2025, n. 934]

RISOLUZIONE GIUDIZIALE CON RISARCIMENTO INTEGRALE DEL DANNO

Il secondo rimedio, previsto dall’art. 1385, comma 3, c.c., consiste nel chiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto con risarcimento del danno regolato dalle norme generali. In questo caso:

  • La pronuncia del giudice ha natura costitutiva [Tribunale di Ragusa – Sentenza 17 giugno 2025, n. 934];
  • Il risarcimento è regolato dagli artt. 1223 e ss. c.c., con la conseguenza che la parte adempiente dovrà provare il danno nell’an e nel quantum [Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 1, sentenza n. 951/2015];
  • In caso di risoluzione, la caparra deve essere restituita quale effetto restitutorio della risoluzione stessa, perdendo la funzione di limitazione forfettaria del risarcimento [Cass. Civ., Sez. 2, N. 19801 del 12-07-2021][Cass. Civ., Sez. 6, N. 10178 del 16-04-2021][Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 1, sentenza n. 951/2015];
  • Il danno effettivamente dimostrato potrebbe anche coincidere con l’ammontare della caparra, “ma come esito dell’accertamento giudiziale nel contraddittorio tra le parti e non come anticipata e forfettaria liquidazione di esso” [Tribunale di Ragusa – Sentenza 17 giugno 2025, n. 934].

PRESUPPOSTO COMUNE: INADEMPIMENTO DI NON SCARSA IMPORTANZA

Entrambi i rimedi presuppongono che l’inadempimento del contraente sia colpevole e di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c. Come precisato dalla Cassazione (Cass. n. 20532/2020):

“La disciplina dettata dal secondo comma dell’art. 1385 c.c., in tema di recesso per inadempimento nell’ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l’inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altro contraente.” [Cass. Civ., Sez. 2, N. 20532 del 29-09-2020]

La Corte Costituzionale ha ribadito che ciò che viene in rilievo, anche nel contesto della disciplina del recesso di cui all’art. 1385 c.c., è comunque un inadempimento “gravemente colpevole, imputabile (ex art. 1218 c.c. e art. 1256 c.c.) e di non scarsa importanza (ex art. 1456 c.c.)” [Corte Cost., sentenza n. 248 del 30 ottobre 2013].

 

INCOMPATIBILITÀ TRA RECESSO E RISOLUZIONE: LEADING CASE DELLE SEZIONI UNITE N. 553/2009

PRINCIPI AFFERMATI

La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 553 del 14 gennaio 2009 rappresenta il punto di riferimento fondamentale per la comprensione dei rapporti tra il rimedio del recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. e quello della risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. Le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto [Cassazione Civile – Sezione Unite – Sentenza 14 gennaio 2009, n. 553]:

  1. I rapporti tra azione di risoluzione con risarcimento integrale e azione di recesso con ritenzione della caparra si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale: proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale, non può ritenersi consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra, poiché “verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione della caparra, quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi inammissibilmente alla parte non inadempiente di ‘scommettere’ puramente e semplicemente sul processo, senza rischi di sorta” [Cassazione Civile – Sezione Unite – Sentenza 14 gennaio 2009, n. 553][Tribunale di Pavia, Sentenza n.691 del 11 aprile 2024].
  2. L’azione di risoluzione di natura costitutiva e l’azione di recesso si caratterizzano per “evidenti disomogeneità morfologiche e funzionali” [Cassazione Civile – Sezione Unite – Sentenza 14 gennaio 2009, n. 553].
  3. La rinuncia all’effetto risolutorio da parte del contraente non inadempiente non può ritenersi in alcun modo ammissibile, trattandosi di effetto sottratto alla libera disponibilità del contraente [Cassazione Civile – Sezione Unite – Sentenza 14 gennaio 2009, n. 553].
  4. La domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell’incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato: “se quest’azione dovesse essere definita ‘di risoluzione contrattuale’ in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell’esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso” [Cassazione Civile – Sezione Unite – Sentenza 14 gennaio 2009, n. 553].

RIQUALIFICAZIONE SOSTANZIALE DELLA DOMANDA

Un corollario importante dei principi affermati dalle Sezioni Unite riguarda la qualificazione sostanziale della domanda giudiziale. La giurisprudenza ha progressivamente affermato che l’interpretazione della domanda non è vincolata dal nomen iuris utilizzato dalla parte, dovendo l’indagine giudiziale pervenire a una qualificazione dell’azione utilizzando quale criterio risolutivo il petitum sostanziale [Cass. Civ., Sez. 2, N. 20532 del 29-09-2020]. Il Tribunale di Milano (sentenza n. 2546/2026) ha recentemente ribadito che “se la parte non inadempiente formula richiesta di ritenzione (o di richiesta del doppio) della caparra, tale richiesta va qualificata come domanda di recesso, a prescindere dal nomen iuris utilizzato”, valorizzando il petitum sostanziale richiesto dalla parte quale elemento decisivo per l’identificazione della domanda [Tribunale di Milano – Sezione XIII – Sentenza 26 marzo 2026, n. 2546].

 

CAPARRA CONFIRMATORIA E RISOLUZIONE DI DIRITTO

PROBLEMA

Una questione particolarmente dibattuta, e di notevole rilevanza pratica, riguarda l’ipotesi in cui il contratto si sia già risolto di diritto — per decorso del termine essenziale, per esercizio della clausola risolutiva espressa o a seguito di diffida ad adempiere — e la parte non inadempiente intenda nondimeno avvalersi della caparra confirmatoria. Il problema nasce dalla constatazione che, in questi casi, il diritto di recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. potrebbe risultare non più esercitabile, essendo il contratto già risolto per una causa diversa.

RECENTE ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

La giurisprudenza più recente ha elaborato un orientamento favorevole alla parte non inadempiente, chiarendo che la ritenzione della caparra può conseguire tanto al recesso quanto all’accertamento della risoluzione di diritto. Come rilevato dal Tribunale di Torino (sentenza n. 566/2026):

“Recente giurisprudenza ha stabilito sul punto che ‘conseguita attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione di un contratto cui è acceduta la prestazione di una caparra confirmatoria, l’esercizio del diritto di recesso è definitivamente precluso e la parte non inadempiente che limiti fin dall’inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra (o alla corresponsione del doppio di quest’ultima), in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell’effetto risolutorio’ (Cass. 18392/2022, in modo simile Cass. 31928/23).” [Tribunale di Torino – Sezione Specializzata in materia di impresa – Sentenza 2 febbraio 2026, n. 566]

Secondo tale orientamento, “la parte non inadempiente possa ritenere la caparra sia in ipotesi di recesso, sia in ipotesi di accertamento della risoluzione di diritto del contratto, in alternativa al risarcimento del danno”, ciò che non è consentito è che la parte non inadempiente modifichi la propria domanda da risarcimento a ritenzione della caparra [Tribunale di Torino – Sezione Specializzata in materia di impresa – Sentenza 2 febbraio 2026, n. 566][Tribunale di Pavia, Sentenza n.691 del 11 aprile 2024].

 

INADEMPIMENTO PARZIALE DELLA CAPARRA: CONSEGUENZE

INAPPLICABILITÀ DEL MECCANISMO EX ART. 1385, COMMA 2 C.C.

Come si è anticipato, il mancato versamento integrale della caparra pattuita priva il contraente del diritto di avvalersi del meccanismo semplificato di recesso. Anche in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite (incompatibilità strutturale tra recesso e risoluzione), non è possibile una “alternativa qualificazione della domanda attorea” in senso risolutorio, “atteso che i rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte e azione di recesso e di ritenzione della caparra (o, rectius, pagamento del doppio della caparra) si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale” [Tribunale di Varese, Sentenza n.302 del 14 marzo 2024].

QUESTIONE DEL DOPPIO DELLA CAPARRA QUANDO QUESTA NON È STATA MATERIALMENTE INCASSATA

Un problema ulteriore si pone nell’ipotesi in cui la parte inadempiente, pur avendo ricevuto la caparra (ad esempio mediante assegno), non l’abbia materialmente incassata e la restituisca. In tale scenario, la giurisprudenza si è interrogata se il contraente adempiente possa ugualmente pretendere il doppio. Il Tribunale di Parma (sentenza n. 45/2024) ha adottato una posizione restrittiva, ritenendo che il recesso sia legittimamente esercitabile, ma che “la facoltà della parte adempiente di esigere il doppio della caparra è subordinata alla effettiva dazione della somma”, sicché in caso di mancato incasso dell’assegno il contraente adempiente potrà pretendere unicamente la restituzione di una somma pari alla caparra originariamente pattuita, non il doppio [Tribunale di Parma, Sentenza n.45 del 4 gennaio 2024]. La Cassazione, invece, con la sentenza n. 19801/2021, ha affermato che la restituzione dell’assegno da parte dell’inadempiente non fa venir meno il diritto della parte adempiente a pretendere il doppio della caparra, “da far valere, ove non emerga in senso contrario un’univoca volontà abdicativa del suo diritto da parte del creditore, mediante l’esercizio del recesso” [Cass. Civ., Sez. 2, N. 19801 del 12-07-2021]. Il punto cruciale è che la rinuncia al diritto al doppio della caparra deve essere espressa in modo univoco e non ambiguo, non essendo sufficiente la mera accettazione della restituzione dell’assegno.

 

RESTITUZIONE DELLA CAPARRA NELL’AMBITO DELLA RISOLUZIONE GIUDIZIALE

Quando la parte non inadempiente sceglie il rimedio della risoluzione giudiziale, la caparra deve essere restituita quale effetto restitutorio proprio della risoluzione contrattuale (art. 1458 c.c.), come conseguenza del venir meno della causa della corresponsione [Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 1, sentenza n. 951/2015]. In questo caso, la caparra perde la sua funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria: “la parte che allega di aver subito il danno, oltre che alla restituzione di quanto prestato in relazione o in esecuzione del contratto, ha diritto anche al risarcimento dell’integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesce a provarne l’esistenza e l’ammontare in base alla disciplina generale di cui agli artt. 1453 ss. c.c.” [Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 1, sentenza n. 951/2015]. Come chiarito dalla Cassazione (Cass. n. 10178/2021), la parte che abbia optato per la risoluzione giudiziale non può pretendere il doppio della caparra, ma ha tuttavia diritto alla restituzione della somma versata a titolo di caparra, costituendo questa il naturale effetto restitutorio della risoluzione, nella sola misura del versato (non del doppio) [Cass. Civ., Sez. 6, N. 10178 del 16-04-2021]. Anche la più recente Cass. n. 3694/2026 ha ribadito che, in caso di risoluzione, “la restituzione di quanto versato a titolo di caparra è dovuta dalla parte inadempiente quale effetto della risoluzione stessa, in conseguenza della caducazione della sua causa giustificativa, senza alcuna necessità di specifica prova del danno, essendo questo […] ‘in re ipsa’, mentre la prova richiesta alla parte che abbia scelto il rimedio ordinario della risoluzione riguarda esclusivamente l’eventuale maggior danno subito per effetto dell’inadempimento dell’altra parte” [Cass. Civ., Sez. 2, N. 3694 del 18-02-2026].

 

CAPARRA CONFIRMATORIA NEI CONTRATTI CON CONSUMATORI

Una dimensione di crescente rilevanza riguarda l’impatto del diritto europeo dei consumatori sulla disciplina della caparra confirmatoria nei contratti B2C. La direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive impone un controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali che prevedano il pagamento di somme manifestamente eccessive. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 18 dicembre 2025 (causa C-320/24, Soledil), ha affrontato la questione dell’obbligo per il giudice nazionale di rilevare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola penale anche in sede di rinvio dopo cassazione, affermando che le norme europee “ostano a una normativa nazionale in virtù della quale l’applicazione del principio dell’autorità di cosa giudicata non consente al giudice nazionale, adito in un giudizio di rinvio a seguito di cassazione, di esaminare d’ufficio la nullità di una clausola contrattuale asseritamente abusiva qualora, da un lato, il motivo vertente sul carattere abusivo di tale clausola non sia stato invocato dal consumatore nel corso delle fasi precedenti del procedimento giurisdizionale e, dall’altro, la nullità di una siffatta clausola non sia stata rilevata d’ufficio dagli organi giurisdizionali nazionali nell’ambito del procedimento che ha dato luogo alla sentenza di cassazione” [Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 18 December 2025.]. Sebbene la pronuncia attenga formalmente alla clausola penale, i principi affermati sono destinati ad incidere anche sulla caparra confirmatoria nelle relazioni contrattuali con consumatori, laddove l’importo prestato sia sproporzionato e possa configurare una clausola abusiva ai sensi della direttiva. La Corte Costituzionale italiana, nella sentenza n. 248 del 2013, ha già sottolineato che il giudice dispone di “possibili margini di intervento […] a fronte di una clausola negoziale che rifletta un regolamento degli opposti interessi non equo e gravemente sbilanciato in danno di una parte”, anche attraverso la rilevabilità d’ufficio della nullità ex art. 1418 c.c. per contrasto con il precetto dell’art. 2 Cost. in combinato con il canone della buona fede [Corte Cost., sentenza n. 248 del 30 ottobre 2013].

 

PROFILI FISCALI DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA

Sotto il profilo fiscale, la caparra confirmatoria gode di un regime di tassazione specifico nell’ambito dell’imposta di registro. La Nota all’art. 10 della Tariffa, Parte Prima, allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986), prevede l’applicazione della tariffa proporzionale dello 0,50% alla caparra confirmatoria pattuita nell’ambito di un contratto preliminare. La Cassazione tributaria (Cass. n. 22997/2021) ha affermato che tale imposizione proporzionale si applica non solo alla caparra effettivamente corrisposta, ma anche alla “pattuizione negoziale della corresponsione ‘differita’ della caparra confirmatoria” — cioè da versarsi materialmente in un momento successivo alla stipulazione — purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni garantite [Cass. Civ., Sez. 5, N. 22997 del 17-08-2021]. Il presupposto impositivo è dunque la previsione negoziale della caparra, a prescindere dalla sua materiale corresponsione al momento della registrazione. In caso di adempimento del contratto, la caparra si imputa al corrispettivo e può acquisire rilievo ai fini IVA, laddove il trasferimento immobiliare sia soggetto a tale imposta. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che “affinché la somma versata a titolo di caparra confirmatoria rilevi anche come anticipazione del corrispettivo pattuito, soggetta ad IVA al momento del pagamento alla controparte, è necessario che le parti attribuiscano espressamente alla predetta somma, in aggiunta alla funzione di liquidazione anticipata del danno da inadempimento, anche quella rilevante a seguito dell’esecuzione, di anticipazione del corrispettivo” [Circolare n. 18/E del 29/05/2013].

 

DOMANDE FREQUENTI SULLA CAPARRA CONFIRMATORIA – FAQ

CHE COS’È LA CAPARRA CONFIRMATORIA?

È una somma di denaro o una quantità di cose fungibili che una parte consegna all’altra alla conclusione di un contratto per rafforzare il vincolo assunto. È disciplinata dall’art. 1385 c.c. [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. Ha una triplice funzione:

  1. Confirmatoria: dimostra la serietà dell’impegno.
  2. Di autotutela: consente alla parte non inadempiente di sciogliersi dal contratto (recesso) senza ricorrere al giudice.
  3. Risarcitoria: predetermina in via forfettaria il danno in caso di inadempimento seguito da recesso [Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 1, sentenza n. 951/2015].

QUAL’È LA DIFFERENZA TRA CAPARRA CONFIRMATORIA E ACCONTO?

L’acconto è unicamente un’anticipazione sul prezzo, un adempimento parziale. La caparra confirmatoria, invece, ha una funzione principale di risarcimento preventivo del danno da inadempimento. Solo in caso di regolare esecuzione del contratto, la caparra viene imputata al prezzo (assumendo quindi la funzione di acconto) o restituita [Risposta n. 95 del 4/03/2022][Circolare n. 18/E del 29/05/2013]. Se la natura della somma versata è dubbia, si presume sia un acconto [Circolare n. 18/E del 29/05/2013].

COSA PUÒ FARE LA PARTE CHE HA RICEVUTO LA CAPARRA SE L’ALTRA PARTE È INADEMPIENTE?

La parte adempiente che ha ricevuto la caparra può scegliere tra due strade alternative [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]:

  1. Recedere dal contratto e trattenere la caparra a titolo di risarcimento.
  2. Chiedere al giudice l’esecuzione del contratto o la sua risoluzione, con il risarcimento del danno secondo le regole generali (in tal caso dovrà provare l’entità del danno subito).

E SE A NON ADEMPIERE È LA PARTE CHE HA RICEVUTO LA CAPARRA?

Anche in questo caso, la parte che ha versato la caparra ha due opzioni [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]:

  1. Recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra versata.
  2. Chiedere al giudice l’esecuzione o la risoluzione del contratto e il risarcimento integrale del danno, che dovrà essere provato.

SE SCELGO DI TRATTENERE LA CAPARRA (O DI RICHIEDERNE IL DOPPIO), POSSO CHIEDERE ANCHE UN RISARCIMENTO PER DANNI ULTERIORI?

No. La ritenzione della caparra (o la richiesta del suo doppio) costituisce una liquidazione forfettaria del danno. Scegliendo questo rimedio, si accetta tale importo come risarcimento completo e non si può agire in giudizio per ottenere il ristoro di danni ulteriori [Tribunale di Tempio Pausania – Sentenza 11 giugno 2025, n. 371][Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Sentenza 13 ottobre 2025, n. 4075]. Per ottenere un risarcimento del danno effettivo, se superiore all’importo della caparra, è necessario intraprendere l’azione di risoluzione giudiziale [Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 1, sentenza n. 951/2015].

COSA SUCCEDE SE VERSO LA CAPARRA CON UN ASSEGNO CHE NON VIENE INCASSATO?

Il patto di caparra si perfeziona solo con l’effettiva dazione della somma. La consegna di un assegno è considerata un mezzo per adempiere a tale dazione [Cass. Civ., Sez. 6, N. 19265 del 07-07-2021]. Se la parte che riceve l’assegno lo accetta ma, per propria scelta, non lo incassa e si rende a sua volta inadempiente, non può poi addurre il mancato incasso per sottrarsi agli obblighi nascenti dalla caparra (es. pagare il doppio). Tale comportamento è contrario a buona fede e legittima la controparte a esercitare il recesso [Cass. Civ., Sez. 6, N. 19265 del 07-07-2021][Cass. Civ., Sez. 2, N. 10366 del 31-03-2022].

POSSO CHIEDERE PRIMA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E POI, IN CORSO DI CAUSA, CAMBIARE IDEA E CHIEDERE IL RECESSO CON RITENZIONE DELLA CAPARRA?

No. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 553/2009) hanno stabilito che l’azione di risoluzione con richiesta di risarcimento integrale e l’azione di recesso con ritenzione della caparra sono strutturalmente e funzionalmente incompatibili. Una volta intrapresa la via della risoluzione giudiziale, la scelta è irrevocabile e non si può più optare per il rimedio “semplificato” della caparra [Cassazione Civile – Sezione Unite – Sentenza 14 gennaio 2009, n. 553][Tribunale di Pavia, Sentenza n.691 del 11 aprile 2024].

QUALSIASI INADEMPIMENTO PERMETTE DI TRATTENERE LA CAPARRA?

No. L’inadempimento che legittima il recesso e la ritenzione/richiesta del doppio della caparra deve essere grave, ovvero “di non scarsa importanza” secondo il criterio dell’art. 1455 c.c., e colpevole. Una semplice irregolarità o un ritardo minimo potrebbero non essere sufficienti a giustificare un rimedio così drastico [Cass. Civ., Sez. 2, N. 20532 del 29-09-2020][Corte Cost., sentenza n. 248 del 30 ottobre 2013][Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Sentenza 13 ottobre 2025, n. 4075].

SE IL CONTRATTO SI RISOLVE “DI DIRITTO” (ES. PER UNA DIFFIDA AD ADEMPIERE), PERDO IL DIRITTO ALLA CAPARRA?

No. Secondo l’orientamento più recente della Cassazione, anche quando il contratto si è già risolto di diritto, la parte non inadempiente può legittimamente agire per trattenere la caparra (o esigerne il doppio). In tal caso, la domanda giudiziale sarà volta ad accertare l’avvenuta risoluzione e a far valere il diritto connesso alla caparra [Tribunale di Torino – Sezione Specializzata in materia di impresa – Sentenza 2 febbraio 2026, n. 566][Tribunale di Pavia, Sentenza n.691 del 11 aprile 2024].

UN GIUDICE PUÒ RIDURRE L’IMPORTO DI UNA CAPARRA SE LA RITIENE ESAGERATA?

A differenza della clausola penale, la caparra confirmatoria non è, in linea di principio, riducibile d’ufficio dal giudice. Tuttavia, la giurisprudenza ha mostrato aperture: una caparra di importo “manifestamente eccessivo” o sproporzionato, specialmente nei contratti con i consumatori, potrebbe essere dichiarata parzialmente nulla per contrasto con i principi di buona fede e solidarietà [Corte Cost., sentenza n. 248 del 30 ottobre 2013][Corte Cost., sentenza n. 77 del 9 aprile 2014]. Inoltre, la Cassazione ha ritenuto nulla la clausola che fissa una caparra di ammontare pari o superiore alla prestazione principale, poiché ne snaturerebbe la funzione [Cass. Civ., Sez. 2, N. 8217 del 02-04-2026].

 

CAPARRA CONFIRMATORIA

La caparra confirmatoria si conferma come uno degli istituti più articolati e funzionalmente ricchi del diritto contrattuale italiano. La sua disciplina normativa, condensata nell’art. 1385 c.c. [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262], è stata oggetto di una copiosa elaborazione giurisprudenziale che ne ha chiarito i confini e le implicazioni pratiche. I punti fermi del sistema, come consolidati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, possono essere così sintetizzati:

  1. Natura reale: il patto di caparra si perfeziona con la materiale consegna della somma; in assenza di integrale versamento, il meccanismo dell’art. 1385, comma 2, c.c. non opera.
  2. Alternatività dei rimedi: in caso di inadempimento, la parte non inadempiente può scegliere tra il recesso con ritenzione/raddoppio della caparra e la risoluzione giudiziale con risarcimento integrale del danno; i due rimedi sono strutturalmente e funzionalmente incompatibili e non cumulabili [Cassazione Civile – Sezione Unite – Sentenza 14 gennaio 2009, n. 553].
  3. Qualificazione sostanziale della domanda: il giudice è tenuto a qualificare la domanda in base al petitum sostanziale, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte, potendo convertire la domanda di risoluzione in azione di recesso ove sussistano i presupposti [Cass. Civ., Sez. 2, N. 20532 del 29-09-2020][Tribunale di Milano – Sezione XIII – Sentenza 26 marzo 2026, n. 2546].
  4. Inadempimento grave: entrambi i rimedi presuppongono un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza [Cass. Civ., Sez. 2, N. 20532 del 29-09-2020][Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Sentenza 13 ottobre 2025, n. 4075].
  5. Effetti restitutori in caso di risoluzione: la caparra versata deve essere restituita quale effetto restitutorio della risoluzione, anche senza necessità di specifica prova del danno per la somma versata, mentre per il maggior danno si applicano le norme generali [Cass. Civ., Sez. 6, N. 10178 del 16-04-2021][Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 1, sentenza n. 951/2015].
  6. Rilevanza del diritto europeo: nei rapporti B2C, il carattere potenzialmente abusivo di una caparra sproporzionata può essere rilevato d’ufficio dal giudice, anche in sede di rinvio, in conformità ai principi affermati dalla Corte di Giustizia [Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 18 December 2025.].

La corretta comprensione di questi principi è essenziale per chiunque si trovi, nelle vesti di parte contrattuale o di difensore, a gestire situazioni di inadempimento contrattuale nelle quali sia stata pattuita una caparra confirmatoria, atteso che la scelta del rimedio da azionare — irrevocabile una volta effettuata — produce conseguenze radicalmente diverse sul piano degli effetti sostanziali e processuali.

 

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