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L’articolo 15 del D.L. n. 104/2020, in vigore dallo scorso 15 Agosto, rende operativo il pronunciamento della ormai nota sentenza n. 152/2020 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato insufficiente in mancanza di altri redditi a garantire “il minimo vitale ”e a rispettare “il limite invalicabile…del diritto al mantenimento, garantiti dall’art. 38 della Costituzione”, l’importo della pensione riconosciuta agli invalidi civili totali, ma soprattutto non rispondente al dettato costituzionale l’accesso alla maggiorazione sociale al milione solo a partire dal raggiungimento dei 60 anni.

In sintesi la Corte interviene dichiarando l’illegittimità dell’articolo 38, comma 4, della legge 448 del 2001 (la norma istitutiva del famoso “milione” di vecchie lire, oggi pari a 651,52€)  nella parte in cui allargando la platea dei beneficiari agli invalidi civili assoluti limitava i benefici solo «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni».

DESTINATARI DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE DI INVALIDITA’ CIVILE

Interessati a questa eccezionale novità sono gli invalidi civili totali, i sordomuti, i ciechi civili assoluti e i titolari di pensione di inabilità previdenziale di cui all’art. 2 della legge 222/1984.

In attesa della circolare applicativa INPS, ricordiamo che la corresponsione della maggiorazione al milione, di cui all’art. 38 L. 448/2001, dal 18° anno in poi è riconosciuta dal 01-08-2020 nel rispetto di precisi requisiti reddituali riportati nel prossimo capitolo.

 

REQUISITI PER L’AUMENTO DELL’INVALIDITA’ CIVILE

  • Per il diritto alla pensione gli invalidi civili totali non devono superare il limite di reddito esclusivamente personale che per il 2020 è fissato in €. 16.982,49.
  • Una volta soddisfatto il primo requisito e liquidata la prestazione gli stessi invalidi devono fare riferimento ai limiti di reddito più stringenti sia individuali (per il 2020 €.8.469) sia coniugale (per il 2020 €.14.447,42) per aver diritto alla maggiorazione (651,52 euro)

Il soggetto coniugato deve rispettare entrambi i limiti di reddito. Debbono esser considerati i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da irpef, con l’esclusione del reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento di ogni tipo, l’importo aggiuntivo, i trattamenti di famiglia.

Dunque da ora in poi l’incremento fino al “milione” deve essere applicato alla pensione di invalidità rivolta agli invalidi civili totali già dal 18° anno, sempreché sussistano i requisiti reddituali richiesti.

 

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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

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