L’ascolto del minore rappresenta uno dei pilastri fondamentali del diritto di famiglia contemporaneo, segnando il passaggio da una concezione del fanciullo come mero oggetto di protezione a quella di soggetto titolare di diritti, capace di esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano. Questo istituto, profondamente influenzato dalla normativa internazionale e comunitaria, ha trovato una disciplina organica e dettagliata nel nostro ordinamento, in particolare a seguito della Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022), che ha introdotto specifiche disposizioni nel codice di procedura civile.
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
L’obbligo di ascoltare il minore non nasce nel vuoto legislativo nazionale, ma affonda le sue radici in convenzioni internazionali che hanno plasmato la sensibilità giuridica in materia.
1. Le Fonti Internazionali e Sovranazionali Il principio è sancito in primis dall’articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989, ratificata in Italia con L. n. 176/1991. Tale norma garantisce al minore, capace di discernimento, il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa, e prevede che a tal fine gli sia data la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne [Corte Cost., sentenza n. 179 del 17 giugno 2009].
A questa si aggiunge la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori di Strasburgo del 1996 (ratificata con L. n. 77/2003), che mira a promuovere i diritti dei minori, concedendo loro diritti azionabili e facilitandone l’esercizio, affinché possano essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti dinanzi a un’autorità giudiziaria [Corte Cost., sentenza n. 179 del 17 giugno 2009].
2. La Normativa Interna: Dal Codice Civile alla Riforma Cartabia Il recepimento di tali principi nell’ordinamento italiano è avvenuto progressivamente.
- Art. 315-bis del Codice Civile: Introdotto dalla L. n. 219/2012, questo articolo elenca i diritti e doveri del figlio, stabilendo al terzo comma che “Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano” [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262].
- Artt. 473-bis.4 e seguenti del Codice di Procedura Civile: La Riforma Cartabia ha sistematizzato la materia, inserendo nel nuovo rito per le persone, i minorenni e le famiglie una sezione dedicata all’ascolto.
L’art. 473-bis.4 c.p.c. stabilisce la regola generale:
Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità [DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149][REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443].
La norma chiarisce che l’ascolto non è una mera facoltà, ma un adempimento necessario, come ribadito costantemente dalla giurisprudenza di legittimità [Cass. Civ., Sez. 1, N. 24626 del 14-08-2023].
NATURA E FINALITÀ DELL’ASCOLTO DEL MINORE
È cruciale comprendere che l’ascolto del minore non è una testimonianza né un interrogatorio. Il minore non è un mezzo di prova, ma una parte sostanziale del procedimento, portatrice di interessi e bisogni che devono emergere per consentire al giudice di adottare la decisione più conforme al suo “best interest”. La finalità non è quella di accertare la verità dei fatti, ma di raccogliere le sue opinioni, i suoi desideri e le sue paure, al fine di ponderarli nel bilanciamento complessivo degli interessi coinvolti. Il giudice non è vincolato a decidere in conformità a quanto espresso dal minore, ma ha l’obbligo di tenere in debita considerazione le sue opinioni, valutandole alla luce della sua età e del suo grado di maturità, e di motivare le ragioni per cui eventualmente se ne discosti [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443].
OBBLIGATORIETÀ DELL’ASCOLTO DEL MINORE E SUE ECCEZIONI
L’ascolto è un adempimento indefettibile. La Corte di Cassazione ha statuito che, nei procedimenti che lo riguardano, l’audizione del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce un adempimento necessario, la cui omissione, se non sorretta da un’espressa motivazione, viola il contraddittorio e i principi del giusto processo [Cass. Civ., Sez. 1, N. 24626 del 14-08-2023]. L’art. 473-bis.4, secondo comma, c.p.c. prevede specifiche eccezioni, stabilendo che il giudice non procede all’ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se:
- L’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore;
- L’ascolto è manifestamente superfluo;
- Vi è un’impossibilità fisica o psichica del minore;
- Il minore stesso manifesta la volontà di non essere ascoltato [DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149][REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443].
La giurisprudenza ha precisato che, qualora il giudice ritenga l’ascolto contrario all’interesse superiore del minore (ad esempio, per il pregiudizio che potrebbe derivargli dal porsi come “arbitro del grave conflitto genitoriale”), non è necessaria una preventiva e autonoma valutazione sulla capacità di discernimento per giustificare l’omissione [Cass. Civ., Sez. 1, N. 24626 del 14-08-2023].
MODALITÀ PRATICHE DELL’ASCOLTO DEL MINORE (ART. 473-BIS.5 C.P.C)
La Riforma Cartabia ha codificato con grande dettaglio le modalità con cui l’ascolto deve essere condotto, al fine di garantirne l’efficacia e proteggere la serenità del minore [DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149][REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443].
- Conduzione da parte del Giudice: L’ascolto è condotto personalmente dal giudice. Questo principio mira a garantire che il decisore abbia un contatto diretto e non mediato con il minore. Il giudice può farsi assistere da esperti (psicologi, neuropsichiatri infantili) e altri ausiliari [DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149][REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443].
- Ambiente e Tempistiche: L’udienza deve svolgersi in orari compatibili con gli impegni scolastici e, ove possibile, in locali idonei e adeguati all’età del minore, anche al di fuori del tribunale, per ridurre l’impatto emotivo dell’ambiente giudiziario [DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149][REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443].
- Informazione e Partecipazione: Prima dell’ascolto, il giudice informa i genitori, i loro difensori e l’eventuale curatore speciale sui temi oggetto dell’adempimento. Questi soggetti possono proporre argomenti di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all’ascolto [DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149][REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443]. L’art. 152-quater delle disposizioni di attuazione del c.p.c. specifica che, se sono disponibili mezzi tecnici come un vetro specchio e un impianto citofonico, i difensori, il curatore e il PM possono seguire l’ascolto da un luogo separato senza necessità di autorizzazione, bilanciando così il diritto di difesa con la tutela della riservatezza del minore [REGIO DECRETO 18 dicembre 1941, n. 1368].
- Registrazione Audiovisiva: Una delle innovazioni più significative è l’obbligo di effettuare una registrazione audiovisiva dell’ascolto. In caso di impossibilità tecnica, il verbale deve descrivere dettagliatamente il contegno del minore. Questa previsione ha il duplice scopo di cristallizzare le dichiarazioni e il comportamento del minore, evitando la necessità di ripetere l’ascolto (un’esperienza potenzialmente traumatica), e di permettere una valutazione più completa da parte del collegio o del giudice d’appello [DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149][REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443].
ASCOLTO DEL MINORE IN CONTESTI SPECIFICI
La disciplina dell’ascolto del minore si adatta a contesti procedurali particolari, connotati da specifiche esigenze di tutela.
- Allegazioni di Violenza e Abuso (Art. 473-bis.45 c.p.c.): In presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere, il giudice procede all’ascolto “personalmente e senza ritardo”, evitando ogni contatto tra il minore e la persona indicata come autore degli abusi [DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149][REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443]. L’ascolto può essere omesso se il minore è già stato sentito in un altro procedimento (anche penale) e le risultanze sono ritenute sufficienti ed esaustive [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443].
- Rifiuto del Minore di Incontrare un Genitore (Art. 473-bis.6 c.p.c.): Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice deve procedere al suo ascolto “senza ritardo” per assumere informazioni sulle cause del rifiuto, potendo anche abbreviare i termini processuali [DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149].
- Sottrazione Internazionale di Minori: Nei procedimenti basati sulla Convenzione dell’Aja del 1980, l’opinione del minore è uno degli elementi che il giudice deve considerare. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che il possibile disagio temporaneo derivante dal reinserimento nel Paese di residenza abituale non costituisce, di per sé, quel “rischio di pericoli fisici o psichici” previsto dall’art. 13 della Convenzione che giustifica il mancato rientro. La valutazione del giudice deve essere ancorata alla situazione di illecita sottrazione e non può essere determinata unicamente dalla volontà del minore, che potrebbe essere influenzata dal genitore sottrattore [Cass. Civ., Sez. 1, N. 4792 del 24-02-2020].
ASCOLTO DEL MINORE
L’ascolto del minore è oggi un istituto giuridico maturo e complesso, che riflette un cambiamento culturale nella percezione del ruolo del bambino all’interno della famiglia e della giustizia. Non si tratta di un mero formalismo procedurale, ma di un diritto soggettivo fondamentale, la cui corretta applicazione è essenziale per garantire decisioni ponderate e realmente aderenti all’interesse superiore del minore. La dettagliata disciplina introdotta dalla Riforma Cartabia fornisce agli operatori del diritto strumenti precisi per condurre questo delicato adempimento in modo da proteggere il minore, valorizzarne il punto di vista e, al contempo, assicurare il rispetto dei principi del giusto processo per tutte le parti coinvolte. La sfida per la giurisprudenza e per gli avvocati resta quella di applicare queste norme con la sensibilità e la competenza necessarie a trasformare un obbligo di legge in un’effettiva opportunità di tutela e di giustizia per i più vulnerabili.
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Foto Agenzia Liverani