INDULTO: COSA É?
L’indulto è una causa di estinzione della pena e trova una compiuta disciplina all’interno dell’art. 174 c.p. Secondo quanto stabilito in tale articolo, l’indulto estingue in tutto o in parte la pena, ovvero la commuta in una specie diversa stabilita della legge: trattasi dunque di un condono di natura generale della pena inflitta con la sentenza di condanna. Tuttavia è necessario sottolineare che l’indulto non estingue le pene accessorie, a meno che non sia esplicitamente previsto dal decreto, e neppure gli altri effetti penali della condanna.
L’indulto può essere proprio, ossia quando viene estinta la pena inflitta con sentenza già passata in giudicato, oppure improprio, ossia applicato durante il processo con la sentenza conclusiva del giudizio.
Solitamente l’indulto viene applicato dal giudice di esecuzione, e, in caso di concorso di reati, si applica una sola volta, dopo aver effettuato il cumulo delle pene inflitte ed eventualmente separando le pene condonabili da quelle non condonabili.
AMNISTIA: COSA É?
L’amnistia è disciplinata invece dall’art. 151 c.p. e 79 Costituzione. Questo secondo istituto consente l’annullamento del reato e della condanna già intervenuta. Anche in questo caso si distingue in amnistia propria, qualora intervenga prima della condanna definitiva, estinguendo il reato, e amnistia impropria, qualora intervenga successivamente alla condanna, facendo cessare l’esecuzione della pena e le pene accessorie, contrariamente a quanto detto per l’indulto. Mediante l’amnistia dunque lo Stato rinuncia all’applicazione della pena, ma non vengono meno le obbligazioni civili nascenti dal reato.
COME VENGONO CONCESSI AMNISTIA E INDULTO?
Amnistia e indulto, entrambi istituti aventi carattere generale, rispondono all’esigenza politico-criminale di sfollamento delle carceri.
Tali provvedimenti vengono adottati ai sensi dell’art. 79 Costituzione con legge deliberata a maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna camera, stabilendo altresì il termine per l’applicazione.
In ogni caso non possono essere applicati ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge e non si applicano in favore dei soggetti recidivi aggravati e reiterati, né ai delinquenti abituali, professionali e per tendenza.
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Foto Agenzia Liverani