COSA DICE L’ART 507 C.P.P.?
Ai sensi dell’art.507 c.p.p. “terminata l’acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l’assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431 comma 2 e 493 comma 3”
Dunque, l’acquisizione d’ufficio di nuovi mezzi di prova è prevista in via eccezionale dal legislatore, e la ratio di tale norma risiede pacificamente nell’esigenza di garantire il fine ultimo dell’accertamento della verità.
Invero, la Suprema Corte, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale (sent. 111/1993), con riferimento ai poteri di integrazione probatoria riconosciuti al Giudicante dall’at.507 c.p.p., ha sancito il principio per cui “fine primario e ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità”.
SPIEGAZIONE DELL’ ART. 507 C.P.P.
L’ammissione di nuove prove si fonda su presupposti stringenti.
In particolare, la norma in questione prevede il ricorso all’assunzione di nuove prove solo qualora ciò risulti “assolutamente necessario” ai fini della decisione del Giudicante.
Tale espressione altro non significa se non che la prova da ammettere deve risultare decisiva, ovverosia di per sé idonea e sufficiente a superare dubbi e contrasti relativi al quadro probatorio sin lì emerso, risultando, dunque, determinante ai fini decisori.
Trattasi pertanto di una deroga al principio dispositivo di cui all’art.190 c.p.p., per il quale “le prove sono ammesse a richiesta di parte”, dal momento che i nuovi mezzi di prova, come pocanzi accennato, possono essere ammessi dal giudice d’ufficio o altresì su istanza di parte.
È infatti la stessa Corte di Cassazione a ribadire come “il potere officioso del Giudice di disporre l’assunzione di nuovi mezzi di prova, esercitato nel perseguimento dell’interesse della ricerca della verità in vista della punizione delle condotte penalmente sanzionate, non trova limitazione nel potere dispositivo in materia di prove delle parti, ed è esercitabile anche per l’assunzione di prove da cui le parti siano decadute, a cui abbiano rinunciato o non abbiano richiesto, purché ne ricorra l’assoluta necessità” (Cass. 556/19).
Tuttavia, qualora l’acquisizione di nuove prove derivi da un impulso del Giudice, ossia avvenga d’ufficio, le parti hanno la facoltà di richiedere l’ammissione di prova contraria, secondo quanto stabilito dall’art. 495 comma 2 c.p.p., indicando i temi oggetto della prova a discarico, relativamente a quanto ritenuto determinate ai fini decisori dal Giudicante.
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Foto Agenzia Liverani