COS’È L’AGGRAVANTE DELLA MINORATA DIFESA?
L’art. 61 c.p. disciplina le circostanze aggravanti comuni, ovvero quelle situazioni al verificarsi delle quali il giudicante deve aumentare la pena finale da infliggere al reo. Ebbene, l’art.61 n.5 c.p. disciplina l’aggravante della minorata difesa, che ricorre ogniqualvolta l’autore del reato approfitta di “circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”. Trattasi pertanto della situazione di colui che, per un qualunque motivo, si trova in una peculiare situazione di debolezza e/o inferiorità rispetto a colui che pone in essere la condotta delittuosa.
CASISTISTICA DELL’AGGRAVANTE DELLA MINORATA DIFESA
Secondo la costante giurisprudenza, ad esempio, l’aggravante di cui all’art.61.5 c.p. ricorre nelle truffe online, dal momento che la distanza tra il luogo ove è situata la vittima e quello in cui invece si trova il reo, determina una posizione di vantaggio per quest’ultimo, dal momento che, a titolo esemplificativo, gli consente di celare la sua vera identità. E ancora, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che la commissione del reato in tempo di notte possa configurare la minorata difesa ove si dimostri che tale situazione temporale abbia effettivamente avvantaggiato il reo. Infine, la giurisprudenza ha ritenuto sussistente l’aggravante in questione nelle ipotesi di furto a danno di un anziano, a danno di un minore o di una persona disabile.
Pertanto, a fronte di quanto appena esposto, si può concludere affermando come sussista la situazione di minorata difesa qualora, avuto riguardo alle circostanze di tempo, di luogo o di persona, la vittima risulti in un posizione di effettivo svantaggio rispetto al soggetto agente. Ed invero, la stessa Corte di Cassazione sancisce apoditticamente come “Ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante della c.d. “minorata difesa”, l’interprete deve rifuggire dalla prospettiva anche implicita della valorizzazione di presunzioni assolute, e non può limitarsi a richiamare il dato astratto della commissione del reato in tempo di notte, ovvero on line, dovendo considerare lo specifico contesto spazio-temporale in cui si sono verificate le vicende storico fattuali oggetto dell’imputazione, sì da enucleare, in concreto, l’effettivo ostacolo alla pubblica e privata difesa che sia, in ipotesi, derivato dalla commissione del reato nella circostanza in concreto valorizzata, nonché l’approfittamento di essa da parte del soggetto agente. Ne consegue, tenuto anche conto dell’espressa previsione contenuta nell’art.61, comma 1, n.5 c.p., che l’interprete, al fine di configurare la circostanza aggravante de qua, è chiamato ad operare tre verifiche, riguardanti, nell’ordine: a) l’esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona, in astratto idonea ad ingenerare una situazione di ostacolo alla pubblica o privata difesa; b) la produzione in concreto dell’effetto di ostacolo alla pubblica o privata difesa che ne sia effettivamente derivato; c) il fatto che l’agente ne abbia concretamente profittato avendone, quindi, consapevolezza”.
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Foto Agenzia Liverani