La responsabilità civile e risarcimento del danno rappresentano uno dei pilastri fondamentali di ogni ordinamento giuridico, disciplinando le conseguenze derivanti da un atto o un fatto che cagiona un danno ad altri. Il suo scopo primario è quello di ripristinare l’equilibrio giuridico ed economico alterato, garantendo al soggetto danneggiato un ristoro per il pregiudizio subito. L’ordinamento italiano articola questo istituto principalmente attraverso la responsabilità extracontrattuale (o aquiliana) e quella contrattuale.
RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE (AQUILIANA)
La forma più generale di responsabilità civile è quella extracontrattuale, che sorge in assenza di un preesistente rapporto obbligatorio tra le parti [1][2]. La norma cardine è l’articolo 2043 del Codice Civile, il quale stabilisce che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” [1]. Questa disposizione è considerata una clausola generale, caratterizzata dall’atipicità dell’illecito civile: a differenza del diritto penale, non è necessario che la legge preveda specificamente ogni singolo comportamento illecito, ma spetta al giudice valutare se un determinato fatto integri gli estremi della responsabilità aquiliana [1][2]. Perché sorga l’obbligo risarcitorio ai sensi dell’art. 2043 c.c., devono sussistere i seguenti elementi costitutivi:
- Il Fatto Illecito: Può consistere in una condotta commissiva (un’azione) o omissiva. In quest’ultimo caso, la responsabilità sorge solo se esisteva un obbligo giuridico di agire per impedire l’evento dannoso, obbligo che può derivare non solo da una norma di legge, ma anche da regole di comune prudenza e solidarietà sociale [1][3].
- La Colpevolezza: Il fatto deve essere imputabile all’agente a titolo di dolo (intenzione di cagionare il danno) o di colpa (negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline) [1][2].
- Il Danno Ingiusto: Non ogni pregiudizio è risarcibile, ma solo quello qualificato come “ingiusto”, ovvero che lede una situazione giuridica soggettiva protetta dall’ordinamento (non iure) e non è giustificato da una causa legittima (contra ius). L’interpretazione giurisprudenziale ha progressivamente ampliato questa nozione: inizialmente limitata alla lesione di diritti soggettivi assoluti (es. diritto di proprietà, diritto all’integrità fisica), oggi ricomprende anche la lesione di diritti di credito, di interessi legittimi, di aspettative e di qualsiasi interesse personale costituzionalmente rilevante [1].
- Il Nesso di Causalità: Deve esistere un duplice legame causale tra il fatto e il danno.
- Causalità Materiale: La condotta dell’agente deve essere stata una condizione necessaria per il verificarsi dell’evento dannoso.
- Causalità Giuridica: Il danno risarcibile è limitato alle conseguenze “immediate e dirette” della condotta, secondo un criterio di regolarità statistica o “id quod plerumque accidit” [4]. Questo principio, mutuato dall’art. 1223 c.c. e richiamato dall’art. 2056 c.c. per la responsabilità extracontrattuale, serve a delimitare l’ambito del danno risarcibile, escludendo le conseguenze atipiche o eccezionali [4].
FUNZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO
Nel sistema italiano, la responsabilità civile ha una funzione prevalentemente riparatoria e compensativa, non punitiva. L’obiettivo è reintegrare il patrimonio del danneggiato, riportandolo, per quanto possibile, nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l’illecito non fosse avvenuto [4]. Questo principio esclude categoricamente l’ammissibilità dei cosiddetti “danni punitivi” (punitive damages), tipici degli ordinamenti di Common Law. La giurisprudenza è costante nell’affermare che:
…nel vigente ordinamento, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive – restando estranea al sistema l’idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta – ma in relazione all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l’arricchimento, se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all’altro. E quindi incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto dei danni punitivi [5][6][7][8][9].
L’intero sistema è incentrato sulla figura del danneggiato e sul ristoro dei pregiudizi, patrimoniali e non, effettivamente sofferti [5][6][7][8][9]. Anche nelle ipotesi in cui si riconosce un danno in re ipsa (cioè presunto nell’esistenza stessa), rimane comunque indispensabile la prova di un concreto pregiudizio economico o non economico ai fini della sua quantificazione [9].
TIPOLOGIE DI DANNO RISARCIBILE
Il danno risarcibile si distingue in due macro-categorie:
- Danno Patrimoniale: Si tratta del pregiudizio economico subito dal danneggiato, che si articola in due componenti (art. 1223 c.c.):
- Danno Emergente: La perdita economica effettivamente subita, ovvero la diminuzione del patrimonio del danneggiato (es. spese mediche, costi di riparazione di un bene).
- Lucro Cessante: Il mancato guadagno, ossia il profitto che il danneggiato non ha potuto conseguire a causa dell’illecito (es. perdita di reddito durante il periodo di inabilità lavorativa). La prova del lucro cessante può essere fornita anche tramite presunzioni e la sua liquidazione può avvenire in via equitativa [10].
- Danno Non Patrimoniale (art. 2059 c.c.): È il pregiudizio arrecato a interessi della persona non connotati da rilevanza economica [11]. La norma ne limita la risarcibilità ai “casi determinati dalla legge”. Tuttavia, grazie a un’interpretazione costituzionalmente orientata, la giurisprudenza ha esteso la tutela a tutte le ipotesi di lesione di diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione (es. diritto alla salute, all’onore, alla reputazione, alla serenità familiare) [1]. Il danno non patrimoniale è una categoria unitaria che può manifestarsi in diversi aspetti (danno biologico, morale, esistenziale), i quali devono essere complessivamente valutati dal giudice per evitare duplicazioni risarcitorie.
La liquidazione del danno, quando non può essere provata nel suo preciso ammontare, può essere effettuata dal giudice in via equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.). Tale potere, tuttavia, presuppone che il danneggiato abbia provato l’esistenza del danno (an debeatur) e fornito tutti gli elementi di fatto a sua disposizione per consentirne la quantificazione [12][11].
RESPONSABILITÀ SOLIDALE (ART. 2055 C.C.)
Quando un medesimo fatto dannoso è imputabile a più persone, l’art. 2055 c.c. stabilisce che “tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno” [13]. Questo principio di responsabilità solidale ha la funzione di rafforzare la posizione del danneggiato, consentendogli di richiedere l’intero risarcimento a uno qualsiasi dei co-responsabili, senza doversi preoccupare di individuare la quota di responsabilità di ciascuno [14]. La giurisprudenza ha chiarito che l’ “unicità del fatto dannoso” richiesta dalla norma deve essere intesa in senso relativo, dal punto di vista del danneggiato. Ciò significa che la solidarietà opera anche quando il danno deriva da più azioni od omissioni distinte, autonome e persino basate su titoli di responsabilità diversi (es. uno contrattuale e l’altro extracontrattuale) [15][16]. L’essenziale è che ogni condotta abbia concorso in modo efficiente a produrre l’evento dannoso finale [14][16]. Colui che ha risarcito l’intero danno ha poi diritto di regresso nei confronti degli altri coobbligati, ciascuno in proporzione alla gravità della rispettiva colpa e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate [13].
CASO: RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOMOBILISTICA (R.C.A.)
Un’applicazione specifica e diffusa della responsabilità civile si ha in materia di circolazione stradale. Il Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) prevede meccanismi volti a garantire al danneggiato un risarcimento certo e celere.
- Azione Diretta (art. 144): Il danneggiato ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile [17]. Questa è una deroga al principio generale per cui si può agire solo contro l’autore dell’illecito.
- Risarcimento Diretto (art. 149): In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati, il danneggiato si rivolge direttamente alla propria compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni al veicolo, alle cose trasportate e delle lesioni di lieve entità subite dal conducente [18]. Saranno poi le compagnie a regolare i loro rapporti interni.
- Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (art. 283): Per tutelare le vittime in situazioni particolari, la legge ha istituito un fondo che interviene, ad esempio, quando il sinistro è causato da un veicolo non identificato o non coperto da assicurazione [19].
FONTI CITATE
1. Tribunale di Roma, Sentenza n.3 del 30 dicembre 2023 (2024)
2. Tribunale Ordinario Avezzano, sez. 1, sentenza n. 479/2019 (2019)
3. Tribunale Ordinario Roma, sez. 13, sentenza n. 129/2019 (2019)
4. Cass. Civ., Sez. 3, N. 1164 del 21-01-2020 (2020)
5. Tribunale Ordinario Napoli, sez. L1, sentenza n. 7607/2015 (2015)
6. Tribunale Ordinario Napoli, sez. L1, sentenza n. 8262/2016 (2016)
7. Tribunale Ordinario Napoli, sez. L1, sentenza n. 3863/2016 (2016)
8. Tribunale Ordinario Napoli, sez. L1, sentenza n. 7605/2015 (2015)
9. Tribunale Ordinario Napoli, sez. L1, sentenza n. 171/2019 (2019)
10. Cass. Civ., Sez. 1, N. 10798 del 22-04-2024 (2024)
11. Tribunale Di Lamezia Terme, Sentenza n.961 del 8 Novembre 2024 (2024)
12. Corte d’Appello Roma, sez. 7, sentenza n. 3273/2023 (2023)
13. REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 (1942)
14. Cass. Civ., Sez. 1, N. 1116 del 16-01-2025 (2025)
15. Cass. Civ., Sez. 3, N. 27612 del 29-10-2019 (2019)
16. Cass. Civ., Sez. 3, N. 1070 del 17-01-2019 (2019)
17. DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209 (2005)
18. DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209 (2005)
19. DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209 (2005)
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