La clausola penale, disciplinata dagli articoli 1382 e seguenti del Codice Civile, rappresenta uno degli strumenti più diffusi e versatili nell’ambito dell’autonomia contrattuale. Essa consente alle parti di predeterminare, in via forfettaria e anticipata, l’entità del risarcimento del danno in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento di un’obbligazione. Nonostante la sua apparente semplicità, la sua applicazione pratica solleva complesse questioni interpretative, sulle quali la giurisprudenza, e in particolare la Corte di Cassazione, è intervenuta a più riprese con importanti chiarimenti.
NATURA E FUNZIONE POLIVALENTE DELLA CLAUSOLA PENALE
L’articolo 1382 del Codice Civile definisce la clausola penale come il patto con cui “si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione” [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,CODICE CIVILE-art. 1382]. La sua funzione principale è duplice e complementare.
FUNZIONE DI LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DEL DANNO
Il principale effetto della clausola penale è quello di sollevare il creditore dall’onere di provare l’esistenza e l’ammontare del danno subito a causa dell’inadempimento. L’art. 1382, comma 2, c.c. stabilisce infatti che “la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno” [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,CODICE CIVILE-art. 1382]. Questo aspetto conferisce certezza ai rapporti giuridici e riduce il potenziale contenzioso. La giurisprudenza è costante nell’affermare che la clausola penale ha una funzione di “liquidazione convenzionale, preventiva e forfettaria, della prestazione risarcitoria” [Tribunale di Vasto, Sentenza n.323 del 14 ottobre 2023]. In un giudizio avente ad oggetto il pagamento della penale, l’onere probatorio del creditore è significativamente alleggerito. Come chiarito dal Tribunale di Lagonegro in una recente pronuncia, il creditore deve semplicemente allegare e provare la fonte contrattuale dell’obbligazione e l’inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore dimostrare di aver adempiuto correttamente o che l’inadempimento non gli è imputabile [Tribunale di Lagonegro, Sentenza n.82 del 8 febbraio 2024]. In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento [Tribunale di Lagonegro, Sentenza n.82 del 8 febbraio 2024].
FUNZIONE COERCITIVA E SANZIONATORIA
Oltre alla funzione risarcitoria, la clausola penale svolge un’importante funzione di rafforzamento del vincolo contrattuale [Tribunale di Vasto, Sentenza n.323 del 14 ottobre 2023]. La minaccia di dover corrispondere una somma predeterminata agisce come un deterrente, incentivando il debitore all’esatto e puntuale adempimento. La Corte di Cassazione ha più volte sottolineato questa “funzione ripristinatoria e deterrente-coercitiva rispetto all’adempimento” [Cass. Civ., Sez. 5, N. 3031 del 01-02-2024][Cass. Civ., Sez. 5, N. 3056 del 02-02-2024][Cass. Civ., Sez. 5, N. 31145 del 08-11-2023][Cass. Civ., Sez. 5, N. 30989 del 07-11-2023][Cass. Civ., Sez. 5, N. 30983 del 07-11-2023][Cass. Civ., Sez. 5, N. 3014 del 01-02-2024][Cass. Civ., Sez. 5, N. 31027 del 08-11-2023][Cass. Civ., Sez. 5, N. 3466 del 07-02-2024], finalizzata a disincentivare e “riparare” l’inadempimento, riducendo la conflittualità.
NATURA ACCESSORIA
La clausola penale ha natura accessoria rispetto all’obbligazione principale. Ciò significa che essa segue le sorti del contratto a cui accede. Se il contratto principale è nullo, invalido o viene meno per una causa diversa dall’inadempimento, anche la clausola penale perde la sua efficacia [Cass. Civ., Sez. 5, N. 3031 del 01-02-2024][Cass. Civ., Sez. 5, N. 3056 del 02-02-2024][Cass. Civ., Sez. 5, N. 31145 del 08-11-2023][Cass. Civ., Sez. 5, N. 30989 del 07-11-2023][Cass. Civ., Sez. 5, N. 30983 del 07-11-2023][Cass. Civ., Sez. 5, N. 3014 del 01-02-2024][Cass. Civ., Sez. 5, N. 31027 del 08-11-2023][Cass. Civ., Sez. 5, N. 3466 del 07-02-2024]. [..] assumendo appunto la clausola penale una funzione puramente accessoria e non autonoma […] rispetto al contratto che la prevede, l’obbligo che da essa deriva non può sussistere autonomamente rispetto all’obbligazione principale. Obbligazione principale che difatti, se per qualsiasi ragione (diversa dall’inadempimento) travolta, non può che rendere per ciò solo al pari inoperante la penale; il che equivale ad osservare che se certo può sussistere, com’è ovvio, un contratto senza penale […], non può al contrario sussistere quest’ultima senza il contratto, di cui segue per intero le sorti, anche nel caso di sua invalidazione o cessione [Cass. Civ., Sez. 5, N. 31145 del 08-11-2023].
LIMITI ALL’OPERATIVITÀ DELLA CLAUSOLA PENALE: DIVIETO DI CUMULO E DANNO ULTERIORE
L’ordinamento pone dei limiti precisi all’applicazione della clausola penale per evitare un’indebita locupletazione del creditore.
DIVIETO DI CUMULO (ART. 1383 C.C.)
L’art. 1383 c.c. stabilisce che “il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo” [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,CODICE CIVILE-art. 1383]. Si instaura, quindi, una relazione di alternatività: il creditore deve scegliere se chiedere l’adempimento (o la risoluzione con risarcimento ordinario) oppure avvalersi della penale [Cass. Civ., Sez. 5, N. 3031 del 01-02-2024][Cass. Civ., Sez. 5, N. 3056 del 02-02-2024][Cass. Civ., Sez. 5, N. 31145 del 08-11-2023][REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,CODICE CIVILE-art. 1383]. L’unica eccezione a tale divieto riguarda la penale per il semplice ritardo. In questo caso, il creditore può legittimamente chiedere sia la penale, a ristoro del danno causato dal ritardo, sia l’adempimento della prestazione principale [Cass. Civ., Sez. 1, N. 21207 del 23-07-2021][REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,CODICE CIVILE-art. 1383]. È altresì ammesso il cumulo tra la penale per il ritardo e il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento definitivo [Cass. Civ., Sez. 1, N. 21207 del 23-07-2021].
RISARCIBILITÀ DEL DANNO ULTERIORE
La clausola penale ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa. Tuttavia, le parti possono convenire espressamente la risarcibilità del “danno ulteriore” (art. 1382, comma 1, c.c.) [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,CODICE CIVILE-art. 1382]. In tal caso, il creditore che intenda ottenere un risarcimento superiore all’importo della penale dovrà fornire la prova del maggior danno subito, secondo le regole ordinarie [Corte di Appello di Bari, Sentenza n.740 del 23 maggio 2024][Tribunale Di Roma, Sentenza n.14194 del 18 Settembre 2024]. In assenza di tale pattuizione, la penale esaurisce ogni pretesa risarcitoria [Tribunale di Vasto, Sentenza n.323 del 14 ottobre 2023][Tribunale Di Roma, Sentenza n.14194 del 18 Settembre 2024].
POTERE DI RIDUZIONE DEL GIUDICE: PRESIDIO DI EQUITÀ
Uno degli aspetti più dibattuti e rilevanti della disciplina è il potere, attribuito al giudice dall’art. 1384 c.c., di ridurre equamente la penale [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,CODICE CIVILE-art. 1384]. Tale potere, esercitabile anche d’ufficio, rappresenta un temperamento al principio pacta sunt servanda e mira a ricondurre l’autonomia contrattuale entro i limiti della meritevolezza, evitando abusi e sproporzioni [Corte di Appello di Bari, Sentenza n.740 del 23 maggio 2024][Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n.1138 del 18 marzo 2024]. Il giudice può intervenire in due ipotesi:
- Se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte.
- Se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento.
La giurisprudenza ha chiarito che la valutazione sulla manifesta eccessività non deve essere ancorata esclusivamente al momento della stipulazione del contratto, ma deve tenere conto anche delle circostanze sopravvenute e della fase attuativa del rapporto [Cass. Civ., Sez. 3, N. 11908 del 19-06-2020][Cass. Civ., Sez. L, N. 14706 del 27-05-2024][Cass. Civ., Sez. 6, N. 4942 del 25-02-2020].[…] ai fini dell’esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l’interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola […] ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede […] [Cass. Civ., Sez. 3, N. 11908 del 19-06-2020]. Il criterio guida per il giudice è l’interesse del creditore all’adempimento, valutato in concreto, tenendo conto dell’effettiva incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio delle prestazioni e sulla situazione contrattuale [Corte di Appello di Bari, Sentenza n.740 del 23 maggio 2024][Cass. Civ., Sez. L, N. 14706 del 27-05-2024][Cass. Civ., Sez. 6, N. 4942 del 25-02-2020]. Tuttavia, la parte che richiede la riduzione ha l’onere di allegare e provare le circostanze di fatto che dimostrino tale eccessività [Corte di Appello di Bari, Sentenza n.740 del 23 maggio 2024]. È fondamentale sottolineare che il potere di riduzione non può mai spingersi fino all’azzeramento della penale. La Cassazione ha recentemente ribadito che la penale “non può mai esser ridotta a zero per la sostanziale inesistenza di un pregiudizio al quale parametrarla, perché la pattuizione della pena prescinde dal danno e dalla sua prova” [Cass. Civ., Sez. 1, N. 28037 del 04-10-2023].
RECENTI E RILEVANTI CHIARIMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MERITO ALLA CLAUSOLA PENALE
Negli ultimi anni, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali su alcuni aspetti specifici della clausola penale.
TASSAZIONE AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO
Con una serie di sentenze emesse tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, la Sezione Tributaria della Cassazione ha stabilito un principio di notevole impatto pratico: la clausola penale non è soggetta a un’autonoma e distinta imposta di registro. Essendo una disposizione accessoria e derivata dal contratto principale, essa ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. 131/1986 (TUR), che prevede l’applicazione dell’imposta solo per la disposizione più onerosa tra quelle contenute nell’atto [Cass. Civ., Sez. 5, N. 3031 del 01-02-2024][Cass. Civ., Sez. 5, N. 3056 del 02-02-2024][Cass. Civ., Sez. 5, N. 31145 del 08-11-2023][Cass. Civ., Sez. 5, N. 30989 del 07-11-2023][Cass. Civ., Sez. 5, N. 30983 del 07-11-2023][Cass. Civ., Sez. 5, N. 3014 del 01-02-2024][Cass. Civ., Sez. 5, N. 31027 del 08-11-2023][Cass. Civ., Sez. 5, N. 3466 del 07-02-2024]. Principio di diritto “ai fini di cui all’art. 21 d.P.R. 131/86, la clausola penale (nella specie inserita in un contratto di locazione) non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell’imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata” [Cass. Civ., Sez. 5, N. 3031 del 01-02-2024][Cass. Civ., Sez. 5, N. 3056 del 02-02-2024][Cass. Civ., Sez. 5, N. 31145 del 08-11-2023][Cass. Civ., Sez. 5, N. 30989 del 07-11-2023][Cass. Civ., Sez. 5, N. 30983 del 07-11-2023][Cass. Civ., Sez. 5, N. 3014 del 01-02-2024][Cass. Civ., Sez. 5, N. 31027 del 08-11-2023][Cass. Civ., Sez. 5, N. 3466 del 07-02-2024]. Questa interpretazione si fonda sulla natura non autonoma della penale e sul fatto che essa non esprime di per sé una capacità contributiva distinta da quella del contratto a cui accede [Cass. Civ., Sez. 5, N. 3031 del 01-02-2024][Cass. Civ., Sez. 5, N. 3056 del 02-02-2024][Cass. Civ., Sez. 5, N. 31145 del 08-11-2023].
PENALE IRRISORIA E DIVIETO DI LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
Se una penale manifestamente eccessiva può essere ridotta, una penale di importo irrisorio può essere considerata nulla. La giurisprudenza ha chiarito che una penale di consistenza irrisoria, tale da non costituire una reale sanzione per il debitore, può risolversi in una clausola di limitazione della responsabilità per dolo o colpa grave, vietata dall’art. 1229 c.c. [Cass. Civ., Sez. 2, N. 18549 del 30-06-2021][Cass. Civ., Sez. 2, N. 29610 del 25-10-2023]. La valutazione circa l’irrisorietà deve essere condotta ex ante, al momento della stipulazione, confrontando l’importo della penale con l’entità presumibile del danno futuro [Cass. Civ., Sez. 2, N. 18549 del 30-06-2021].
DISTINZIONE TRA DOMANDA DI PENALE E DOMANDA DI RISARCIMENTO ORDINARIO
Con la sentenza n. 29610 del 25 ottobre 2023, la Cassazione ha tracciato una netta distinzione tra la domanda di pagamento della penale e la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1453 c.c. [Cass. Civ., Sez. 2, N. 29610 del 25-10-2023]. Se la parte non inadempiente chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno secondo le regole generali, non si sta avvalendo della clausola penale. Di conseguenza, il suo diritto al risarcimento non è limitato all’importo della penale, ma è subordinato alla prova rigorosa dell’effettivo pregiudizio subito (an e quantum). Principio di diritto: “Ove sia proposta domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, con contestuale richiesta di condanna della parte inadempiente al risarcimento dei danni, il risarcimento è subordinato alla prova dell’an e del quantum dei danni, non operando conseguentemente la limitazione quantitativa di cui alla clausola penale prevista in contratto, di cui la parte non inadempiente non si sia avvalsa, ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria” [Cass. Civ., Sez. 2, N. 29610 del 25-10-2023]. Questa pronuncia conferma che il creditore ha una facoltà di scelta: può optare per la via più semplice della penale, con risarcimento predeterminato, oppure per la via più onerosa del risarcimento ordinario, con la possibilità di ottenere un ristoro integrale ma con l’onere di provarlo.
CLAUSOLA PENALE
La clausola penale si conferma come un istituto di grande vitalità e duttilità, capace di adattarsi alle molteplici esigenze dell’autonomia privata. I recenti interventi della Corte di Cassazione hanno contribuito a delineare con maggiore precisione i suoi contorni, rafforzandone la funzione di equilibrio e certezza nei rapporti contrattuali. La giurisprudenza ha consolidato il ruolo del giudice come garante della proporzionalità e dell’equità, attraverso il potere di riduzione della penale manifestamente eccessiva, e ha al contempo posto limiti chiari a tale potere, escludendone l’azzeramento. I chiarimenti in materia fiscale e la netta distinzione tra le diverse azioni a disposizione del creditore offrono agli operatori del diritto strumenti interpretativi più solidi per la redazione e la gestione dei contratti, confermando la centralità della clausola penale quale efficace strumento di gestione del rischio di inadempimento.
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Foto Agenzia Liverani