INTRODUZIONE E FINALITÀ DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
L’istituto dell’amministratore di sostegno è stato introdotto con la legge n. 6 del 2004 come misura di protezione a tutela dei soggetti fragili, affiancando e superando gli strumenti tradizionali di interdizione e inabilitazione. Questa figura è pensata per fornire assistenza a persone che, a causa di infermità fisiche o psichiche, si trovano nell’impossibilità, anche temporanea, di provvedere ai propri interessi. L’obiettivo è garantire un sostegno che preservi le capacità residue di autodeterminazione del beneficiario, bilanciando il supporto necessario con il rispetto per la sua autonomia residua.
NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
La procedura per la nomina dell’amministratore di sostegno inizia con un ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio stabile del beneficiario. Questo ricorso, esente da contributo unificato, può essere presentato dal beneficiario stesso, dai suoi parenti fino al quarto grado, dal convivente, dai responsabili dei servizi sanitari e sociali, o dal Pubblico Ministero. Ricevuto il ricorso, il Giudice fissa un’udienza e ascolta il beneficiario e i congiunti per scegliere l’amministratore “con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi” del soggetto. Se il beneficiario non ha designato un amministratore preventivamente, il giudice può scegliere tra persone di fiducia come il coniuge o un parente stretto.
COMPITI E POTERI DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Secondo l’art. 405 c.c., il decreto di nomina dell’amministratore specifica gli ambiti di intervento, che comprendono la cura della persona e la gestione del patrimonio. La cura della persona può riguardare la tutela della salute e il supporto relazionale e sociale, mentre la cura del patrimonio si concentra sulla gestione delle risorse finanziarie per soddisfare le necessità ordinarie e straordinarie del beneficiario. Gli atti possono essere eseguiti in nome e per conto del beneficiario oppure con il suo consenso.
POTERI SUGLI ATTI PERSONALISSIMI
Il potere dell’amministratore si estende agli atti personalissimi del beneficiario, che includono decisioni strettamente personali. La giurisprudenza (Cass. Civile n.14794/2014) ha riconosciuto che l’amministratore può assistere la persona nel compimento di tali atti, soprattutto per evitare pressioni esterne. Tuttavia, nell’ordinamento italiano, il Giudice non può nominare un amministratore che sostituisca completamente il beneficiario nell’esercizio dei diritti personalissimi, come il diritto di sposarsi o divorziare. La sentenza della Cassazione n. 14669/2018 ha infatti stabilito che un beneficiario può gestire questioni legate al vincolo coniugale anche per il tramite dell’amministratore, che deve tuttavia rispettare la volontà ipotetica del rappresentato.
REVOCA E SOSTITUZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
La revoca dell’amministratore può essere richiesta da coloro che hanno diritto a proporne la nomina o dal giudice, in caso di negligenza, abuso di potere o mutamento delle condizioni del beneficiario. La sostituzione può avvenire se il beneficiario riacquista la capacità di intendere e di volere o, al contrario, se si rende necessaria un’interdizione o inabilitazione per gravi peggioramenti della salute.
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
L’amministrazione di sostegno si pone come un istituto flessibile e personalizzabile, volto a tutelare i diritti della persona e a fornirle la protezione necessaria per affrontare le proprie difficoltà, sia a livello patrimoniale che personale. Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e fornisce consulenza dettagliata su ruolo, nomina e revoca dell’amministratore di sostegno.
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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.
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