DUE PILASTRI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
Nel sistema giuridico italiano, la responsabilità civile – ovvero l’obbligo di risarcire un danno causato ad altri – si fonda su due pilastri fondamentali: la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale (o aquiliana). Sebbene entrambe conducano all’obbligo di risarcimento, esse originano da presupposti diversi, sono regolate da norme distinte e presentano notevoli differenze pratiche in termini di onere della prova, prescrizione e quantificazione del danno. Comprendere questa distinzione è cruciale non solo per gli operatori del diritto, ma per chiunque si trovi a dover far valere i propri diritti o a difendersi da una pretesa risarcitoria. La differenza essenziale risiede nella natura del dovere violato: la responsabilità contrattuale sorge dalla violazione di un’obbligazione specifica e preesistente tra due o più soggetti; la responsabilità extracontrattuale, invece, deriva dalla violazione del dovere generico di non ledere la sfera giuridica altrui, noto con il brocardo latino neminem laedere.
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE (ART. 1218 C.C.)
La responsabilità contrattuale trova la sua norma di riferimento nell’articolo 1218 del Codice Civile, il quale statuisce: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.” [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,CODICE CIVILE-art. 1218] Questa forma di responsabilità sorge, quindi, in presenza di un inadempimento di un’obbligazione preesistente, che può derivare non solo da un contratto, ma da qualsiasi altra fonte idonea a produrre obbligazioni secondo l’ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.).
ELEMENTI COSTITUTIVI
- Inadempimento: Si ha inadempimento quando la prestazione non viene eseguita (inadempimento totale), viene eseguita solo in parte (inadempimento parziale o inesatto) o viene eseguita in ritardo (ritardo nell’adempimento).
- Danno: L’inadempimento deve aver causato un pregiudizio al creditore. Ai sensi dell’art. 1223 c.c., il danno risarcibile comprende sia la “perdita subita dal creditore” (danno emergente) sia il “mancato guadagno” (lucro cessante), purché ne siano conseguenza “immediata e diretta” [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,CODICE CIVILE-art. 1223].
- Nesso di Causalità: Deve esistere un legame causale tra l’inadempimento e il danno. La giurisprudenza distingue tra causalità materiale (il nesso che lega la condotta all’evento di danno) e causalità giuridica (la delimitazione dei danni risarcibili secondo il criterio della “conseguenza immediata e diretta”) [Cass. Civ., Sez. 3, N. 9474 del 09-04-2021][Cass. Civ., Sez. 3, N. 9407 del 10-04-2025].
- Colpa del Debitore (presunta): L’elemento soggettivo è presunto. Non è il creditore a dover provare la colpa del debitore, ma è quest’ultimo a dover fornire la prova liberatoria.
ONERE DELLA PROVA: VANTAGGIO DEL CREDITORE
Una delle differenze più significative rispetto alla responsabilità extracontrattuale risiede nella ripartizione dell’onere probatorio. Come chiarito da un consolidato orientamento giurisprudenziale, il creditore che agisce in giudizio deve semplicemente:
- Provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto (es. il contratto) [Tribunale Ordinario Rovigo, sez. S1, sentenza n. 881/2016].
- Allegare l’inadempimento della controparte [Tribunale Ordinario Rovigo, sez. S1, sentenza n. 881/2016][Cass. Civ., Sez. 3, N. 9474 del 09-04-2021].
Spetta invece al debitore l’onere di provare il fatto estintivo della pretesa, ossia di aver adempiuto correttamente o che l’inadempimento è stato causato da un’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile [Cass. Civ., Sez. 2, N. 27702 del 25-10-2024][REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,CODICE CIVILE-art. 1218]. Questa inversione dell’onere probatorio costituisce un notevole vantaggio processuale per il creditore.
PRESCRIZIONE E DANNI RISARCIBILI
- Prescrizione: L’azione di responsabilità contrattuale si prescrive nel termine ordinario di 10 anni (art. 2946 c.c.).
- Prevedibilità del Danno: Salvo il caso di dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel momento in cui è sorta l’obbligazione (art. 1225 c.c.) [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,CODICE CIVILE-art. 1225]. Questo significa che il debitore non risponde delle conseguenze eccezionali e imprevedibili del proprio inadempimento colposo.
RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE (ART. 2043 C.C.)
La responsabilità extracontrattuale, o “aquiliana”, è disciplinata dalla norma cardine dell’articolo 2043 del Codice Civile: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,CODICE CIVILE-art. 2043] Questa responsabilità sorge al di fuori di qualsiasi vincolo obbligatorio preesistente tra le parti e tutela il cittadino da qualsiasi lesione di un interesse giuridicamente rilevante.
ELEMENTI COSTITUTIVI
- Fatto Illecito: Qualsiasi comportamento umano, commissivo (un’azione) o omissivo (una mancata azione dovuta) [Tribunale di Potenza, Sentenza n.1614 del 4 dicembre 2023].
- Danno Ingiusto: La lesione di un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico (contra ius), che non sia avvenuta nell’esercizio di un diritto (non iure) [Tribunale di Potenza, Sentenza n.1614 del 4 dicembre 2023].
- Nesso di Causalità: Un rapporto di causa-effetto tra il fatto illecito e il danno ingiusto [Tribunale di Roma, Sentenza n.3 del 30 dicembre 2023][Tribunale di Potenza, Sentenza n.1614 del 4 dicembre 2023].
- Colpevolezza (Dolo o Colpa): L’elemento soggettivo dell’agente. Il fatto deve essere stato commesso con dolo (l’evento dannoso è previsto e voluto) o con colpa (l’evento, anche se previsto, non è voluto e si verifica per negligenza, imprudenza o imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) [Tribunale di Roma, Sentenza n.3 del 30 dicembre 2023][Tribunale di Potenza, Sentenza n.1614 del 4 dicembre 2023].
ONERE DELLA PROVA: ONERE DEL DANNEGGIATO
- A differenza del regime contrattuale, nella responsabilità aquiliana l’onere della prova grava interamente sul danneggiato. Egli deve dimostrare in giudizio tutti gli elementi costitutivi della fattispecie:
Il fatto storico commesso dal convenuto. - Il danno ingiusto subito.
- Il nesso causale tra il fatto e il danno.
- La colpevolezza (dolo o colpa) del danneggiante [Tribunale di Roma, Sentenza n.3 del 30 dicembre 2023][Tribunale di Potenza, Sentenza n.1614 del 4 dicembre 2023].
Esistono, tuttavia, ipotesi di responsabilità aggravata (es. danno da cose in custodia, art. 2051 c.c.) e di responsabilità oggettiva (es. responsabilità dei padroni e committenti, art. 2049 c.c.), in cui il legislatore prevede un’inversione dell’onere probatorio o prescinde dall’elemento della colpa per tutelare maggiormente il danneggiato.
PRESCRIZIONE E DANNI RISARCIBILI
- Prescrizione: Il diritto al risarcimento del danno si prescrive, di regola, in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato (art. 2947 c.c.).
- Danni Risarcibili: Vengono risarciti tutti i danni che sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, inclusi quelli non prevedibili al momento del compimento dell’atto.
ZONE DI CONFINE: RESPONSABILITÀ DA “CONTATTO SOCIALE” E RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE
La rigida bipartizione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale è stata nel tempo mitigata dalla giurisprudenza con l’elaborazione della figura della responsabilità da contatto sociale qualificato. Questa si colloca in un’area grigia, in cui, pur in assenza di un formale contratto, si ritiene che tra due soggetti si sia instaurata una relazione qualificata che genera specifici obblighi di protezione, la cui violazione viene ricondotta al regime della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) per offrire una tutela più forte al danneggiato. Un’applicazione paradigmatica di tale teoria si ha in materia di responsabilità precontrattuale. Le parti, durante le trattative per la conclusione di un contratto, devono comportarsi secondo buona fede (art. 1337 c.c.). La violazione di tale dovere (ad esempio, tramite un recesso ingiustificato dalle trattative giunte a uno stadio avanzato) dà luogo a responsabilità. La giurisprudenza prevalente qualifica oggi tale responsabilità come una forma di responsabilità da contatto sociale, e quindi di natura contrattuale [Tribunale di Roma, Sentenza n.19601 del 27 dicembre 2024]. “[…] pur aderendo alla tesi della ricostruzione della responsabilità precontrattuale come responsabilità contrattuale da “contatto sociale” ritiene il giudicante che, nel caso di specie, nessuna responsabilità precontrattuale, come delineata dalla giurisprudenza, sia ascrivibile al convenuto […]” [Tribunale di Roma, Sentenza n.19601 del 27 dicembre 2024] Il danno risarcibile in questo caso è limitato al cosiddetto “interesse negativo“, ovvero le spese sostenute inutilmente per la trattativa e la perdita di altre occasioni contrattuali favorevoli, ma non il profitto che si sarebbe ottenuto dal contratto non concluso [Corte d’Appello Napoli, sez. 3B, sentenza n. 2997/2022].
CONCORSO DI RESPONSABILITÀ
Un medesimo fatto può integrare contemporaneamente sia un inadempimento contrattuale sia un illecito aquiliano. Si parla in tal caso di concorso (o cumulo) di responsabilità. Un esempio classico è quello del passeggero che subisce lesioni in un incidente causato dal vettore: vi è sia la violazione dell’obbligo di protezione derivante dal contratto di trasporto (responsabilità contrattuale) sia la lesione del diritto all’integrità fisica (responsabilità extracontrattuale). In queste ipotesi, il danneggiato ha la facoltà di scegliere quale azione esercitare, optando per quella che gli offre i maggiori vantaggi processuali. La giurisprudenza ha inoltre chiarito che la solidarietà passiva prevista dall’art. 2055 c.c. opera anche quando i responsabili del medesimo danno debbano risponderne a titoli diversi, uno contrattuale e l’altro extracontrattuale [Cass. Civ., Sez. 3, N. 27612 del 29-10-2019][REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,CODICE CIVILE-art. 2055].
TABELLA COMPARATIVA: RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE VS EXTRACONTRATTUALE
Caratteristica | Responsabilità Contrattuale | Responsabilità Extracontrattuale |
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Fonte Normativa | Art. 1218 c.c. – Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) | Art. 2043 c.c. – Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) |
Presupposto | Inadempimento di un’obbligazione preesistente | Fatto illecito (violazione del principio neminem laedere) |
Onere della Prova | Il creditore prova il titolo e allega l’inadempimento; il debitore deve provare la causa non imputabile[Trib. Rovigo, sez. S1, sent. n. 881/2016][Cass. Civ., Sez. II, n. 27702 del 25/10/2024] | Il danneggiato deve provare: fatto, danno, nesso causale e colpevolezza dell’agente[Trib. Roma, sent. n. 3 del 30/12/2023][Trib. Potenza, sent. n. 1614 del 4/12/2023] |
Capacità Richiesta | Capacità di agire (per obbligarsi validamente) | Capacità di intendere e di volere (art. 2046 c.c.) |
Danni Risarcibili | Limitati al danno prevedibile, salvo dolo (art. 1225 c.c.) | Comprendono anche i danni imprevedibili |
Termine di Prescrizione | 10 anni (termine ordinario) | 5 anni (termine ordinario) |
Costituzione in Mora | Generalmente necessaria (mora ex persona) | Automatica dal momento del fatto illecito (mora ex re) |
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE
La distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale non è un mero esercizio teorico, ma ha implicazioni pratiche di fondamentale importanza. La scelta della corretta qualificazione giuridica di una pretesa risarcitoria può determinare l’esito di un giudizio, influenzando la strategia processuale, le prove da fornire e i termini da rispettare. Sebbene la tendenza giurisprudenziale, con figure come il “contatto sociale”, miri a superare le rigidità della bipartizione per garantire una tutela più equa ed efficace, la conoscenza approfondita delle due macro-categorie di responsabilità civile rimane un requisito indispensabile per orientarsi nel complesso mondo del diritto dei danni.
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Foto Agenzia Liverani