L’azione di risarcimento danni rappresenta uno degli istituti cardine del nostro ordinamento giuridico, uno strumento fondamentale attraverso il quale un soggetto che ha subito un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, può ottenere il ripristino della propria sfera giuridica lesa da un fatto illecito altrui. La sua disciplina, pur trovando il suo epicentro nel Codice Civile, si articola in una complessa rete di norme speciali e interpretazioni giurisprudenziali in continua evoluzione.

FONDAMENTI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Alla base di ogni azione di risarcimento vi è il principio del neminem laedere, ovvero il dovere di non recare danno ad altri. Tale principio si traduce in due principali forme di responsabilità: extracontrattuale e contrattuale.

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE (O AQUILIANA)

Il fulcro della responsabilità extracontrattuale è l’articolo 2043 del Codice Civile, il quale statuisce: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,CODICE CIVILE-art. 2043]. Dall’analisi della norma emergono gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano:

  • Il Fatto: Una condotta umana, che può consistere in un’azione (comportamento commissivo) o in un’omissione (comportamento omissivo). L’omissione rileva giuridicamente solo quando esista un obbligo giuridico di agire, come nel caso di una posizione di garanzia [Cass. Civ., Sez. 3, N. 30496 del 18-10-2022].
  • L’Elemento Soggettivo (Dolo o Colpa): Il fatto deve essere imputabile al soggetto a titolo di dolo (intenzione di provocare l’evento dannoso) o di colpa (negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,CODICE CIVILE-art. 2043]. La colpa viene valutata in senso oggettivo, come inosservanza della diligenza dovuta secondo parametri sociali e professionali [Cass. Civ., Sez. 3, N. 30496 del 18-10-2022].
  • Il Danno Ingiusto: La lesione di un interesse giuridicamente protetto e meritevole di tutela secondo l’ordinamento. L’ingiustizia del danno è un presupposto essenziale della responsabilità [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,CODICE CIVILE-art. 2043][Cass. Civ., Sez. 3, N. 5985 del 28-02-2023].
  • Il Nesso di Causalità: Deve esistere un legame eziologico tra il fatto e il danno. La giurisprudenza distingue tra:
  1. Causalità materiale (o di fatto): Il nesso che lega la condotta all’evento lesivo, accertato secondo il criterio del “più probabile che non” [Cass. Civ., Sez. 3, N. 30496 del 18-10-2022].
  2. Causalità giuridica: Il nesso che, ai sensi dell’art. 1223 c.c., lega l’evento alle conseguenze dannose risarcibili, limitando il risarcimento ai danni che sono conseguenza “immediata e diretta” dell’illecito [Cass. Civ., Sez. 3, N. 4938 del 16-02-2023].

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

Diversamente, la responsabilità contrattuale sorge dall’inadempimento di un’obbligazione preesistente tra le parti (art. 1218 c.c.). In questo contesto, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non provi che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Un aspetto cruciale, anche in questo ambito, è il rispetto del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto [Cass. Civ., Sez. 1, N. 5381 del 27-02-2020].

 

TIPOLOGIE DI DANNO RISARCIBILE

Il danno risarcibile si distingue in due macro-categorie: patrimoniale e non patrimoniale.

DANNO PATRIMONIALE

Il danno patrimoniale attiene alla sfera economica del danneggiato e si scompone in:

  • Danno Emergente: La perdita economica effettivamente subita (es. spese mediche, costi di riparazione di un veicolo).
  • Lucro Cessante: Il mancato guadagno, ovvero il profitto che il danneggiato non ha potuto realizzare a causa dell’illecito [DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30 / -,Art. 125.].

DANNO NON PATRIMONIALE

Il risarcimento del danno non patrimoniale, disciplinato dall’art. 2059 c.c., è stato oggetto di una profonda evoluzione giurisprudenziale. Superata la tradizionale lettura che ne limitava la risarcibilità ai soli casi in cui il fatto illecito costituisse reato, le Sezioni Unite della Cassazione (con le celebri “sentenze di San Martino” del 2008) hanno affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile ogni qualvolta venga leso un diritto inviolabile della persona, costituzionalmente garantito [Tribunale di Avellino, Sentenza n.472 del 1 marzo 2024][Tribunale Ordinario Bari, sez. 3, sentenza n. 3105/2016]. La giurisprudenza moderna ha delineato una nozione unitaria di danno non patrimoniale, che tuttavia si compone di diverse “voci” descrittive per garantirne un ristoro integrale:

  • Danno Biologico: È la “lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” [LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 / Art. 1.][DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209 / -,Art. 139.]. Questo danno, per definizione, include già le comuni ripercussioni sulla vita di relazione [Tribunale di Avellino, Sentenza n.472 del 1 marzo 2024].
  • Danno Morale: Identificato nella “sofferenza interiore”, nel patema d’animo, nel dolore, nella vergogna e nella disperazione. Questo pregiudizio, non avendo base medico-legale, deve essere oggetto di separata valutazione e liquidazione, a condizione che sia specificamente allegato e provato, anche tramite presunzioni [Tribunale di Avellino, Sentenza n.472 del 1 marzo 2024][Tribunale Di Napoli, Sentenza n.1844 del 21 Febbraio 2025].
  • Danno Esistenziale (o Dinamico-Relazionale Personalizzato): Si riferisce allo sconvolgimento delle abitudini di vita e delle attività realizzatrici della persona. La giurisprudenza ha chiarito che non costituisce una categoria autonoma di danno, ma può essere risarcito attraverso una “personalizzazione” del danno biologico, ovvero un aumento del valore liquidato, qualora la menomazione incida in maniera eccezionale e specifica su particolari aspetti dinamico-relazionali, a condizione che il danneggiato fornisca prova rigorosa di tali circostanze [Tribunale di Avellino, Sentenza n.472 del 1 marzo 2024][Cass. Civ., Sez. 3, N. 10812 del 18-04-2019]. La mera allegazione di un peggioramento della qualità della vita non è sufficiente [Tribunale Ordinario Tivoli, sez. 1, sentenza n. 1626/2018].

 

AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI NEL CONTESTO DEI SINISTRI STRADALI

La materia della responsabilità civile automobilistica è regolata da norme specifiche contenute nel Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 209/2005), che delineano una procedura precisa per ottenere il risarcimento.

FASE STRAGIUDIZIALE

Prima di poter avviare un’azione legale, il danneggiato ha l’onere di inviare una richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione competente. L’art. 145 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) stabilisce che l’azione giudiziaria può essere proposta solo dopo che siano decorsi 60 giorni (per danni a cose) o 90 giorni (per danni alla persona) dalla ricezione di tale richiesta [DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209 / -,Art. 145.]. Questo periodo, detto spatium deliberandi, serve a consentire alla compagnia di valutare la richiesta e formulare un’offerta. La richiesta deve contenere, a pena di improponibilità della domanda, tutti gli elementi previsti dall’art. 148 CAP, quali l’indicazione del codice fiscale, la descrizione delle circostanze del sinistro, l’entità delle lesioni e la documentazione medica [DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209 / -,Art. 148.]. Una richiesta generica o incompleta può portare alla dichiarazione di improponibilità della domanda giudiziale [Tribunale Ordinario Salerno, sez. 2, sentenza n. 4488/2018].

PROCEDURE DI RISARCIMENTO

Il danneggiato può avvalersi di due principali procedure:

  1. Azione Diretta (art. 144 CAP): Il danneggiato agisce direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile [DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209 / -,Art. 144.].
  2. Risarcimento Diretto (art. 149 CAP): In caso di sinistro tra due veicoli identificati e assicurati, il danneggiato si rivolge alla propria compagnia assicurativa, che liquida il danno per conto dell’impresa del responsabile [DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209 / -,Art. 149.].

LIQUIDAZIONE DEL DANNO DA SINISTRO STRADALE

  • Lesioni di Lieve Entità (fino al 9% di invalidità permanente): Il risarcimento è disciplinato dall’art. 139 CAP, che prevede importi predeterminati per ogni punto di invalidità e per ogni giorno di inabilità temporanea. La norma specifica che le lesioni non suscettibili di “accertamento clinico strumentale obiettivo” non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente [LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 / Art. 1.][DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209 / -,Art. 139.].
  • Lesioni di non Lieve Entità (dal 10% in su): La liquidazione avviene sulla base di tabelle elaborate dai tribunali (le più utilizzate sono quelle del Tribunale di Milano), che forniscono un valore monetario per ogni punto di invalidità, tenendo conto dell’età del danneggiato. Tali tabelle prevedono anche la possibilità di un aumento (c.d. “personalizzazione”) per tenere conto delle specifiche conseguenze del danno sulla vita del singolo [Tribunale di Avellino, Sentenza n.472 del 1 marzo 2024][Cass. Civ., Sez. 3, N. 10812 del 18-04-2019].

 

PRESCRIZIONE DELL’AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI

Il diritto al risarcimento del danno è soggetto a termini di prescrizione, superati i quali non può più essere fatto valere in giudizio. Termini:

  • Illecito extracontrattuale: 5 anni (art. 2947, co. 1, c.c.) [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,CODICE CIVILE-art. 2947].
  • Danni da circolazione di veicoli: 2 anni (art. 2947, co. 2, c.c.) [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,CODICE CIVILE-art. 2947].
  • Illecito contrattuale: 10 anni [Tribunale Di Napoli, Sentenza n.5360 del 29 Maggio 2025].
  • Decorrenza (Dies a quo): Il termine di prescrizione inizia a decorrere non necessariamente dal momento in cui si verifica la condotta illecita, ma dal momento in cui il danno si manifesta all’esterno e diviene oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato, consentendogli di avere una consapevolezza ragionevole del danno subito e della sua riconducibilità a un fatto altrui [Corte Cost., sentenza n. 115 del 3 luglio 2024][Tribunale Di Napoli, Sentenza n.5360 del 29 Maggio 2025]. Come affermato dalla Corte Costituzionale: In altri termini, il dies a quo della prescrizione di un’azione risarcitoria non può retrocedere a un momento che precede lo stesso perfezionamento del fatto illecito produttivo di danni, cui testualmente fa riferimento l’art. 2947 cod. civ. [Corte Cost., sentenza n. 115 del 3 luglio 2024].

 

ONERE DELLA PROVA

Nel giudizio di risarcimento, l’attore (danneggiato) ha l’onere di provare tutti i fatti costitutivi della sua pretesa: la condotta illecita, l’elemento soggettivo (nel caso di responsabilità extracontrattuale), il danno subito in tutte le sue componenti e il nesso di causalità. La prova del danno non patrimoniale, data la sua natura immateriale, può essere fornita anche tramite presunzioni semplici (art. 2729 c.c.), basate su fatti noti e massime di comune esperienza [Tribunale Ordinario Bari, sez. 3, sentenza n. 3105/2016][Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n.1521 del 15 aprile 2024]. Tuttavia, ciò non esonera il danneggiato da un onere di allegazione specifica e circostanziata. Non è sufficiente una lamentela generica; occorre dimostrare concretamente come l’illecito abbia inciso negativamente sulla propria vita [Cass. Civ., Sez. 3, N. 14886 del 31-05-2019][Tribunale Ordinario Tivoli, sez. 1, sentenza n. 1626/2018].

 

LIQUIDAZIONE DEL DANNO E VOCI ACCESSORIE

Una volta accertata la responsabilità, il giudice procede alla liquidazione del danno.

  • Criterio Equitativo: Quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice può liquidarlo con valutazione equitativa (art. 1226 c.c.) [DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30 / -,Art. 125.]. Questo criterio è ampiamente utilizzato per il danno non patrimoniale [Tribunale Ordinario Bari, sez. 3, sentenza n. 3105/2016].
  • Debito di Valore: L’obbligazione risarcitoria è un “debito di valore”, il che significa che l’importo liquidato deve essere rivalutato monetariamente per adeguarlo al potere d’acquisto della moneta al momento della decisione.
  • Interessi Compensativi: Sulla somma rivalutata, il giudice può riconoscere gli interessi c.d. compensativi, che hanno la funzione di ristorare il danneggiato del pregiudizio subito per il ritardato conseguimento della somma. La giurisprudenza più recente e rigorosa ritiene che tali interessi debbano essere oggetto di una specifica domanda e che il danneggiato debba allegare e provare, anche in via presuntiva, di aver subito un danno ulteriore a causa del ritardo, non integralmente coperto dalla sola rivalutazione [Cass. Civ., Sez. 3, N. 4938 del 16-02-2023].
  • Interessi Moratori: Una volta che la sentenza ha liquidato il danno, il debito si trasforma in “debito di valuta” e sulla somma così determinata decorrono gli interessi legali di mora fino all’effettivo pagamento [Tribunale Ordinario Paola, sez. 1, sentenza n. 469/2014].

 

AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI

In conclusione, l’azione di risarcimento danni è un percorso giuridico complesso che richiede un’attenta analisi dei presupposti di legge, una solida strategia probatoria e una profonda conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali. La sua corretta applicazione è essenziale per garantire che chi subisce un’ingiustizia possa vedere ripristinati i propri diritti e compensati i pregiudizi sofferti, in piena attuazione dei principi di giustizia e solidarietà che informano il nostro ordinamento.

 

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Foto Agenzia Liverani