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DISCIPLINA PER REVOCA DI AMMINISTRATORE DI S.R.L.

La revoca di amministratore di s.r.l. può essere compiuta sia in caso d’incarico a tempo determinato, che in caso d’incarico a tempo indeterminato.
La norma di riferimento è da rinvenirsi nell’art. 1725 c.c. (come stabilito dalla Corte di Cassazione n. 3312/2000, n. 23557/2008) il quale stabilisce che, se il mandato è a tempo determinato, la revoca prima della scadenza del termine obbliga il mandate al risarcimento del danno, salvo che ricorra giusta causa, se l’incarico è conferito invece a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra giusta causa.
Il potere di revoca dell’amministratore è inderogabile, essendo atto discrezionale dell’assemblea, è liberamente adottabile in qualsiasi momento. L’assenza di una giusta causa dunque non inficia l’efficacia della revoca, ma determina solamente il diritto in capo all’amministratore uscente al risarcimento del danno subito.
Quindi l’assemblea dei soci ha il diritto di revocare l’amministratore, anche in assenza di giusta causa, con la differenza che, in caso di incarico a tempo determinato, sarà sempre dovuto un risarcimento all’amministratore, mentre nel caso di incarico a tempo indeterminato il risarcimento sarà dovuto solo in caso di mancato congruo preavviso.

 

REVOCA INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI AMMINISTRATORE DI S.R.L.

Nel caso di conferimento d’incarico a tempo determinato, la revoca dell’incarico prima della scadenza del termine, determina nell’Amministratore revocato il diritto al risarcimento del danno salvo che non ricorra giusta causa.
Per giusta causa è da intendersi qualsiasi situazione soggettiva o oggettiva che impedisce la prosecuzione del rapporto: in questo caso non sarà dovuto alcun risarcimento in caso di revoca senza giusta causa.

 

REVOCA INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI AMMINISTRATORE DI S.R.L.

L’incarico conferito a tempo indeterminato potrà invece essere revocato in qualsiasi momento, previo congruo preavviso.
Per congruo preavviso è da intendersi il lasso di tempo che ragionevolmente consentirebbe all’amministratore revocato di trovare un nuovo incarico o un’analoga prestazione e compenso, quantificato in mesi 6 (Trib. Milano 22.03.2007).
Anche nel caso di incarico conferito a tempo indeterminato, la presenza di una giusta causa per la revoca del mandato comporta il decadimento dal diritto di risarcimento del danno.
In tema di risarcimento del danno, il Tribunale di Milano in particolare ha stabilito che la tutela patrimoniale prevista per la cessazione del rapporto tra l’amministratore e la società, comporta una commisurazione del risarcimento in base alle aspettative di prosecuzione dell’incarico e della sua retribuzione (trib. Milano 3121/2007).
Tale orientamento, condiviso dalla Corte di Cassazione che, con sentenza 23557/2008, ha stabilito che nel caso di revoca senza giusta causa dell’amministratore di una società a responsabilità limitata nominato a tempo indeterminato, il danno risarcibile consiste nel lucro cessante, cioè nel compenso non percepito per il periodo in cui l’amministratore avrebbe conservato il suo ufficio se non fosse intervenuta la revoca, è da bilanciare con la restante parte di Giurisprudenza che prevede che il risarcimento vada calcolato sugli ultimi 6 mesi di retribuzione.

 

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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

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