L’acquisto della qualità di erede, nel sistema giuridico italiano, non è un effetto automatico dell’apertura della successione, ma consegue a un atto di volontà del chiamato: l’accettazione. Ai sensi dell’articolo 459 del Codice Civile, infatti, “L’eredità si acquista con l’accettazione” [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. Tale accettazione può manifestarsi in forma espressa o tacita. Mentre l’accettazione espressa si realizza con una dichiarazione formale in atto pubblico o scrittura privata [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262], l’accettazione tacita rappresenta una delle figure più complesse e dibattute, con significative ricadute sulla circolazione dei beni immobili di provenienza ereditaria e sulla loro pubblicità.

ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITÀ: NOZIONE E FATTISPECIE

L’articolo 476 del Codice Civile definisce l’accettazione tacita come il compimento, da parte del chiamato all’eredità, di un atto che “presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. La giurisprudenza ha chiarito che per aversi accettazione tacita sono necessari due presupposti fondamentali:

  1. L’elemento oggettivo: il compimento di un atto che rientra nella sfera di competenza esclusiva dell’erede.
  2. L’elemento soggettivo: la consapevolezza del chiamato dell’esistenza di una delazione in suo favore e la sua intenzione di accettare, desumibile in modo inequivoco dall’atto compiuto (c.d. animus) [Cass. Civ., Sez. 5, N. 14782 del 10-05-2022].

La casistica giurisprudenziale ha individuato una serie di comportamenti che integrano accettazione tacita, tra cui:

  • La disposizione di beni ereditari, come la vendita, la donazione o la concessione in locazione di un immobile facente parte dell’asse [Tribunale di Sondrio, Sentenza n.207 del 3 giugno 2024].
  • La proposta di un accordo transattivo per un debito del de cuius, in quanto non si può transigere un debito ereditario se non agendo in qualità di erede [Tribunale Di Macerata, Sentenza n.155 del 26 Febbraio 2025].
  • L’esercizio di azioni giudiziarie di natura ereditaria, come la domanda di divisione.

Al contrario, non costituiscono accettazione tacita atti che non presuppongono necessariamente la volontà di accettare:

  • La presentazione della dichiarazione di successione, in quanto adempimento di natura meramente fiscale, obbligatorio per i chiamati all’eredità [Tribunale Ordinario Sassari, sez. 2S, sentenza n. 978/2016][Tribunale Di Fermo, Sentenza n.81 del 20 Febbraio 2025].
  • Il pagamento di debiti ereditari con denaro proprio del chiamato, che può essere visto come un atto di gestione conservativa o un adempimento del terzo.
  • La richiesta di documenti relativi al defunto, come cartelle cliniche, che può essere motivata da interessi diversi dall’accettazione dell’eredità [Tribunale Di Messina, Sentenza n.276 del 17 Febbraio 2025].

Un caso particolare è rappresentato dalla voltura catastale. Sebbene sia un atto con cui si comunica all’Agenzia delle Entrate il trasferimento di un diritto reale, la giurisprudenza è cauta. La voltura integra accettazione tacita solo se viene provato che sia stata richiesta direttamente dal chiamato all’eredità o da un suo delegato, manifestando così la volontà di acquisire la titolarità del bene [Tribunale di Lodi, Sentenza n.1077 del 16 novembre 2023][Tribunale Di Fermo, Sentenza n.81 del 20 Febbraio 2025]. Se richiesta da un solo co-chiamato, senza prova di un mandato da parte degli altri, l’effetto non si estende a questi ultimi [Tribunale Di Fermo, Sentenza n.81 del 20 Febbraio 2025].

Infine, va menzionata l’ipotesi di accettazione ex lege prevista dall’articolo 485 c.c., che si verifica quando il chiamato in possesso di beni ereditari non compie l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione. In tal caso, egli è considerato erede puro e semplice per legge, a prescindere da una manifestazione di volontà [Tribunale di Rimini, Sentenza n.543 del 22 maggio 2024][Tribunale di Lodi, Sentenza n.1077 del 16 novembre 2023].

 

TRASCRIZIONE DELL’ACCETTAZIONE DI EREDITÀ E PRINCIPIO DI CONTINUITÀ

Il sistema della pubblicità immobiliare si fonda sul principio di continuità delle trascrizioni, sancito dall’articolo 2650 del Codice Civile. Tale principio stabilisce che le trascrizioni o iscrizioni a carico di un acquirente non producono effetto se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. Questo significa che, per garantire la validità e l’opponibilità ai terzi di una catena di trasferimenti immobiliari, ogni passaggio di proprietà deve essere regolarmente trascritto nei registri immobiliari. Quando un bene immobile perviene per successione mortis causa, l’atto anteriore di acquisto da trascrivere è proprio l’accettazione dell’eredità. L’articolo 2648 c.c. disciplina questa formalità, distinguendo tra accettazione espressa e tacita [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]:

  • Comma 1: “Si devono trascrivere l’accettazione dell’eredita’…” [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. La norma usa un verbo imperativo per l’accettazione espressa, che si trascrive sulla base dell’atto pubblico o della scrittura privata che la contiene.
  • Comma 3: “Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell’eredita’, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente” [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262].

La dicitura “si può” ha fatto discutere sulla natura facoltativa della trascrizione dell’accettazione tacita [Cass. Civ., Sez. 5, N. 14782 del 10-05-2022][Cass. Civ., Sez. 5, N. 14781 del 10-05-2022]. Tuttavia, la giurisprudenza e la prassi notarile sono concordi nel ritenerla un onere imprescindibile per chi intenda disporre di un bene ereditato. La mancata trascrizione dell’acquisto mortis causa rende infatti inefficaci le successive trascrizioni a carico dell’acquirente, interrompendo la catena di pubblicità e pregiudicando la sicurezza della circolazione giuridica del bene [Cass. Civ., Sez. 5, N. 37369 del 30-11-2021][Cass. Civ., Sez. 5, N. 36770 del 26-11-2021][Tribunale Ordinario Sassari, sez. 2S, sentenza n. 978/2016]. La vera criticità risiedeva nel titolo idoneo alla trascrizione. Spesso, l’atto che integra l’accettazione tacita (es. il possesso prolungato, la riscossione di un canone) non ha la forma richiesta dall’art. 2648, comma 3 (sentenza, atto pubblico, scrittura privata autenticata). Questo creava un ostacolo significativo alla regolarizzazione della posizione dell’erede e alla successiva vendita del bene.

 

SOLUZIONI OPERATIVE E SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGGE N. 182/2025

Di fronte a questa impasse, la prassi ha elaborato due principali soluzioni:

  1. L’accertamento giudiziale: L’erede poteva promuovere un’azione di mero accertamento per ottenere una sentenza che dichiarasse l’avvenuta accettazione tacita. La sentenza, una volta passata in giudicato, costituiva titolo idoneo per la trascrizione [Tribunale di Rimini, Sentenza n.543 del 22 maggio 2024][Tribunale Di Siena, Sentenza n.232 del 4 Aprile 2025][Tribunale Di Macerata, Sentenza n.155 del 26 Febbraio 2025]. Questa via, sebbene sicura, era lunga e costosa.
  2. La prassi notarile: In sede di stipula di un atto di compravendita, il notaio inseriva una clausola in cui l’erede-venditore dichiarava di aver accettato tacitamente l’eredità attraverso un atto precedente e, contestualmente, vendeva il bene. L’atto di compravendita, in quanto atto pubblico, veniva poi utilizzato come titolo per trascrivere sia l’accettazione tacita (contro il de cuius e a favore dell’erede) sia la compravendita (contro l’erede e a favore dell’acquirente).

Per superare queste complessità e semplificare la circolazione dei beni, è intervenuto il legislatore con la Legge 2 dicembre 2025, n. 182. L’articolo 41 di tale legge ha modificato l’articolo 2648, terzo comma, del Codice Civile, aggiungendo un periodo fondamentale [LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182]:

«La trascrizione può essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall’erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l’accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’articolo 476 o l’avvenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell’articolo 485» [LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182].

Questa innovazione rappresenta una svolta epocale. Ora, l’erede può recarsi da un notaio e, tramite un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attesta di aver compiuto un atto di accettazione tacita (ai sensi dell’art. 476 c.c.) o di aver acquisito la qualità di erede per legge (ai sensi dell’art. 485 c.c.). Questo documento diventa titolo sufficiente e idoneo per la trascrizione, eliminando la necessità di un preventivo accertamento giudiziale e formalizzando una soluzione rapida, sicura ed economica per garantire la continuità delle trascrizioni.

 

PROFILI FISCALI DELLA TRASCRIZIONE DELL’ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITÀ

Un’altra questione ampiamente dibattuta ha riguardato il trattamento fiscale della trascrizione dell’accettazione tacita, in particolare se essa potesse beneficiare del regime di esenzione previsto dall’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011. Tale norma prevede l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti di trasferimento immobiliare e stabilisce che “tutti gli altri atti e le formalità direttamente conseguenti” sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. La Corte di Cassazione, con un orientamento ormai consolidato, ha costantemente escluso che la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità possa rientrare tra le “formalità direttamente conseguenti” a un successivo atto di vendita e, pertanto, ha negato l’applicazione del regime di esenzione [Cass. Civ., Sez. 5, N. 37369 del 30-11-2021][Cass. Civ., Sez. 5, N. 14782 del 10-05-2022][Cass. Civ., Sez. 5, N. 36770 del 26-11-2021][Cass. Civ., Sez. 5, N. 36768 del 26-11-2021][Cass. Civ., Sez. 5, N. 14781 del 10-05-2022]. Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sui seguenti argomenti:

  • Nesso di occasionalità, non di consequenzialità: L’accettazione tacita è un atto “funzionalmente antecedente” e non “conseguente” all’atto di disposizione del bene. L’atto di vendita è l’occasione in cui emerge la necessità di regolarizzare una situazione pregressa, ma la trascrizione dell’accettazione non deriva dalla vendita, bensì dall’acquisto mortis causa [Circolare n. 2/E del 21/02/2014][Cass. Civ., Sez. 5, N. 14782 del 10-05-2022].
  • Autonomo presupposto impositivo: La trascrizione dell’accettazione tacita di eredità si ricollega a un presupposto impositivo autonomo e distinto da quello della compravendita. L’imposta ipotecaria e la tassa ipotecaria sono dovute per la specifica formalità di trascrizione dell’acquisto ereditario, come previsto dal D.Lgs. n. 347/1990 [Cass. Civ., Sez. 5, N. 14782 del 10-05-2022][Cass. Civ., Sez. 5, N. 14781 del 10-05-2022].
  • Stretta interpretazione delle norme agevolative: Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via analogica a casi non espressamente previsti [Cass. Civ., Sez. 5, N. 37369 del 30-11-2021][Cass. Civ., Sez. 5, N. 36770 del 26-11-2021][Cass. Civ., Sez. 5, N. 36768 del 26-11-2021].

Di conseguenza, la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità rimane assoggettata, all’atto della richiesta della formalità, a:

  • Imposta ipotecaria in misura fissa (attualmente 200 euro) [Circolare n. 2/E del 21/02/2014].
  • Tassa ipotecaria [Cass. Civ., Sez. 5, N. 14782 del 10-05-2022].
  • Imposta di bollo [Circolare n. 2/E del 21/02/2014].

 

TRASCRIZIONE DELL’ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITÀ

La trascrizione dell’accettazione tacita di eredità è un adempimento cruciale per assicurare la certezza e la stabilità dei traffici immobiliari. Le difficoltà operative che per lungo tempo hanno caratterizzato questa formalità, legate alla mancanza di un titolo idoneo, sono state brillantemente superate dalla recente riforma introdotta con la Legge n. 182/2025, che ha fornito uno strumento agile e sicuro per sanare le discontinuità nelle trascrizioni. Parallelamente, la giurisprudenza di legittimità ha fatto chiarezza sul fronte fiscale, stabilendo in modo inequivocabile che tale formalità sconta un’imposizione autonoma e non beneficia delle esenzioni previste per gli atti conseguenti alla compravendita. Il quadro normativo e interpretativo attuale appare quindi completo e orientato a favorire la sicurezza giuridica, pur mantenendo una chiara distinzione tra i diversi presupposti impositivi.

 

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Foto Agenzia Liverani