La Tari (tassa sui rifiuti), unitamente ad Imu (imposta municipale propria) e Tasi (tributo per i servizi indivisibili), compone l’imposta unica comunale (IUC), ossia l’imposta del nostro sistema tributario introdotta con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), che può essere pagata in un’unica soluzione.
La Tari ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti al Comune da cittadini, enti ed aziende quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, noti con l’acronimo di TARSU, e successivamente di Tia e di Tares.
La competenza in materia di Tari è quindi dell’ente comunale e, pertanto, ogni Comune adotta il proprio regolamento.
Chi deve pagare la Tari: il presupposto della tassa in esame
Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. (cd. aree comuni quali, ad esempio, scale e androne) che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Ciò posto, la TARI deve essere corrisposta da chiunque possiede o detiene un immobile idoneo a produrre rifiuti urbani, a prescindere dal titolo che legittima l’occupazione (proprietà, locazione, uso, ecc.); solo in caso di occupazione precaria – come può essere quella delle locazioni ad uso turistico ad esempio, che si contraddistinguono per la breve durata – la tassa è dovuta dal proprietario. Si precisa che, in caso di pluralità di possessori o detentori, costoro rispondono in solido.
Come si calcola l’importo
Come detto, la facoltà di stabilire con esattezza come calcolare la Tari è demandata ai Comuni che, con apposite delibere, stabiliscono i criteri secondo i quali viene determinato il preciso ammontare.
La tariffa, quindi, dipende dal costo del servizio reso e si compone, nello specifico, di due parti:
- parte fissa: determinata con la moltiplicazione dei metri quadrati dell’unità immobiliare di riferimento per il numero di persone che la occupano;
- parte variabile: rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione (art. 3 c. 2 d.p.r. n. 158/1999).
In alternativa, l’art. 1 c. 652 L. n. 147/2013 prevede che, in applicazione del principio comunitario “chi inquina paga”, il Comune possa commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. In questo caso, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
Le regole per stabilire le somme dovute e le scadenze per i pagamenti possono però seguire criteri diversi da Comune a Comune.
La Tari e la crisi epidemiologica
Essendo la Tari un tributo regolato esclusivamente dai Comuni, non vi sono disposizioni univoche che prevedano la sospensione o la riduzione su scala nazionale degli importi dovuti. Sul punto, infatti, in assenza di un apposito decreto governativo funzionale a supportare gli enti locali, la maggior parte dei Comuni ha già disposto agevolazioni in relazione al pagamento della tassa, mentre alcuni Comuni sono comunque rimasti inerti. Una soluzione generale adottata da molti Comuni è stata formulata da Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), la quale ha invitato gli enti locali a riconsiderare i termini previsti dalla normativa vigente differendo il termine di pagamento.
È chiaro che gli scompensi esistenti nei – seppur pochi – Comuni che non hanno effettuato interventi correttivi sono al momento notevoli: chi è andato incontro ad un brusco calo del fatturato a causa dell’emergenza da Covid-19 rischia di dover adempiere all’obbligazione fiscale in commento senza alcuna agevolazione. Al momento, infatti, nel caso in cui un Comune non avesse ancora adottato specifiche delibere, il pagamento del tributo rimane invariato e non è possibile appellarsi ad alcuna norma di legge.
Per questa ragione, l’unica via d’uscita è costituita da uno specifico intervento di supporto economico del Governo che consenta ai Comuni che non si sono ancora mobilitati di sospendere/ridurre l’ammontare dei tributi Tari.
La Tari a Milano
Il Comune di Milano si è mosso con un’ordinanza (cfr. punto 7) – lettera f) che consente di pagare la Tari, oltre che in unica soluzione da corrispondere entro il 15 novembre 2020 come richiesto prima del nuovo intervento del Comune, in quattro rate (anziché nelle consuete due rate) e precisamente alle seguenti scadenze: 15 settembre (prima rata), 15 ottobre (seconda rata), 15 novembre (terza rata o pagamento in unica soluzione), 15 dicembre 2020 (quarta e ultima rata).
Una rateizzazione di questo tipo, al netto di un termine di pagamento ancora relativamente lontano, potrebbe essere una valida soluzione sia per chi deve corrispondere il pagamento del tributo che per i Comuni che lo devono ricevere.
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