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Con il termine inglese stepchild adoption si intende la possibilità per il partener di una coppia omosessuale di diventare formalmente, mediante il riconoscimento legislativo, genitore del figlio dell’altro.
Si consideri, però, che esclusivamente per l’adozione piena è richiesto che ad adottare siano due persone unite da un rapporto coniugale riconosciuto dall’ordinamento, ma il legislatore prevede una seconda forma di adozione – l’adozione in casi particolari – in base alla quale nell’interesse superiore del minore, la domanda di adozione può essere proposta anche da una persona singola ai sensi dell’art. 44, lett. d) e dell’art. 7 L. 184/1983.
La fattispecie in esame è prevista dall’art. 44, comma 1, lett. d), L. 184/1983 per cui il minore può essere adottato quando vi sia l’impossibilità dell’affidamento preadottivo.
La norma pertanto non richiede come presupposto, una situazione di abbandono, ma soltanto l’impossibilità dell’affidamento preadottivo, che può essere un’impossibilità di fatto – che consente di realizzare l’interesse preminente di minori in stato di abbandono ma non collocabili in affidamento preadottivo – o un’impossibilità di diritto, che permette di tutelare l’interesse di minori al riconoscimento giuridico di rapporti di genitorialità più compiuti e completi.
Sul punto la giurisprudenza di merito (Trib. Min. Roma, sent. 30.07.2014) ha affermato “posto che l’adozione in casi particolari, di cui alla L. 184/1983, art. 44, comma 1, lett. d), presuppone non una situazione di abbandono dell’adottando, ma solo l’impossibilità di affidamento preadottivo, di fatto o di diritto, e che non costituisce ostacolo, di per sé, la condizione omosessuale dell’adottante, può farsi luogo a siffatta forma di adozione nei riguardi di una minore da parte della compagna stabilmente convivente della madre, essendo inoltre stata accertata, in caso concreto, l’idoneità genitoriale dell’adottante e quindi la corrispondenza all’interesse della minore (nella specie, convivente dalla nascita con le due donne, che ha sempre considerato come propri genitori)”.
Sul piano normativo l’applicazione della norma anche ai conviventi dello stesso sesso deriva:

  • dall’inequivoco dato letterale di cui all’art. 44, comma 1, lett. d), che non discrimina tra coppie conviventi eterosessuali e omosessuali;
  • dalla ratio della norma (consente la piena realizzazione del preminente interesse del minore);
  • dal dato costituzionale (tutela delle unioni di fatto ex art. 2 e principio di uguaglianza ex art. 3);
  • dai principi di cui alla Convenzione Europea sui diritti umani e le libertà fondamentali di cui l’Italia è parte (gli artt. 8 e 14 della Convenzione tutelano il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali senza nessuna discriminazione fondata sul sesso).

 

STEPCHILD ADOPTION AVALLATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE

Con la sentenza n.12962/2016 la Suprema Corte ha approvato l’adozione dei bambini all’interno di coppie omogenitoriali, colmando la lacuna lasciata dal legislatore, affermando che tale tipo di adozione “prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa sempreché, alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore”.
La sentenza ha avallato l’interpretazione estensiva dell’art. 44, lett. d), L.184/1983 adottata da diverse pronunce di merito, che consente di adottare il figlio biologico del partner dello stesso.
La Cassazione ha affermato che sussiste un diritto fondamentale dei minori a mantenere una relazione familiare legalmente riconosciuta con entrambi i genitori dello stesso sesso.
Questa sentenza costituisce un binomio eccellente unitamente alla lettura della legge Cirinnà (L. 76/2016), la quale ha riconosciuto le famiglie formate da coppie omosessuali, attribuendo loro diritti equivalenti a quelli delle coppie sposate (comma 20 : “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ‘‘coniuge’’, ‘‘coniugi’’ o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”).
Il disegno di legge prevedeva, nella sua prima versione, la piena equiparazione tra unione civile di persone dello stesso sesso e matrimonio tra persone di sesso diverso con riguardo all’accesso alla stepchild adoption ex art. 44, lett. b), L.184/1983. Tale disposizione è stata poi eliminata. Tuttavia il comma 20 della legge prevede che ‘‘resta ferma quanto previsto e consentito in materia di adozione delle norme vigenti’’, disposizione che conferma l’orientamento consolidatosi negli ultimi anni della giurisprudenza in favore della stepchild adoption.
La presenza di progetti genitoriali comuni e di bambini comuni alle due persone unite civilmente era, d’altra parte, ben presente al legislatore delle unioni civili, perché in almeno due disposizioni si fa espresso riferimento ai figli comuni:

  • il comma 19 rinviava all’art. 146 c.c., che consente al giudice di sequestrare i beni alla parte dell’unione civile che allontanandosi dalla residenza famigliare non garantisca l’adempimento dei doveri verso i figli;
  • il comma 25 della legge rinviava all’art. 12 ter, L. 898/1970 in materia di pensione di reversibilità, stabilendo il diritto di ognuno dei genitori, in caso di morte del figlio a una quota di 50% della pensione maturata dal figlio.

 

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