Questa guida pratica vuole schematicamente offrire le principali indicazioni da seguire nel caso ci si trovi in situazioni di sovraindebitamento
La legge 3/2012 (“legge salva suicidi”) è stata emanata con il preciso scopo di agevolare i soggetti in condizioni di sovraindebitamento, che si ritrovano a gestire un’esposizione debitoria particolarmente ingente e difficilmente fronteggiabile. Le determinazioni di questa legge sono funzionali ad estinguere definitivamente i debiti del ricorrente e possono essere schematizzate come segue.
- Chi può essere ammesso alla procedura da sovraindebitamento?
Anzitutto, i soggetti che possono ricorrere alla procedura sono molteplici. Si tratta di: persone fisiche estranee all’attività imprenditoriale, imprenditori commerciali o soci illimitatamente responsabili di società di persone non fallibili (in quanto non soddisfano i requisiti dimensionali richiesti dall’art. 1 della legge fallimentare o si sono cancellati dal registro delle imprese da più di un anno), imprenditori agricoli (art. 147 legge fallimentare), erede dell’imprenditore defunto che ha accettato con beneficio d’inventario e purché sia trascorso un anno dal decesso o enti privati (fondazioni, associazioni, organizzazioni non governative ecc.) che non svolgano attività commerciale.
REQUISITO OGGETTIVO
Il soggetto che rientra nelle categorie sopra indicate può ricorrere alla procedura da sovraindebitamento a patto che si trovi “in una condizione di squilibrio perdurante tra debiti e patrimonio liquidabile, che lo pone in una situazione di difficoltà o impossibilità di pagare i propri debiti” (art. 6 L. 3/12).
COME FARE
Per accedere alla procedura l’interessato dovrà interpellare un legale che presenti presso il Tribunale del luogo in cui ha la residenza il sovraindebitato un’apposita istanza di nomina dell’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC), professionista che ha il compito di valutare l’attendibilità e la fattibilità della proposta presentata dal ricorrente per mezzo del legale interpellato, interfacciarsi con i creditori ed informare il Giudice circa la pertinenza del piano. Dopodiché il Giudice, esaminate la proposta e la relativa relazione dell’OCC, provvederà all’omologa della domanda.
LE TRE PROCEDURE
Sono previste tre procedure diverse cui il sovraindebitato può ricorrere.
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IL PIANO DEL CONSUMATORE
La prima è il “piano del consumatore”, concedibile soltanto al “debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”. La procedura de qua dovrà prevedere una proposta di stralcio dei debiti complessivi con conseguente rateizzazione di quelli residui, che sarà approvata in caso di positiva valutazione del Giudice sulla meritevolezza del debitore: ciò significa che solo il soggetto ritenuto meritevole per aver assunto responsabilmente nel tempo obbligazioni rimaste inadempiute solo per circostanze al di fuori della sua volontà potrà accedere alla procedura. Accertata la meritevolezza del debitore, il Giudice omologa il piano e lo rende esecutivo nei confronti di tutti i creditori indipendentemente dal loro consenso.
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L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
L’accordo di ristrutturazione dei debiti è la seconda procedura usufruibile anche da enti e imprese non fallibili che, contrariamente al piano del consumatore, non subisce un giudizio di meritevolezza ma è subordinata al consenso di almeno il 60% dei creditori.
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LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
La terza ed ultima procedura prevista è la liquidazione dei beni, con cui il sovraindebitato (privato o soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio in favore dei creditori per poter estinguere i propri debiti. Il suo accoglimento non prescinde da alcun giudizio di meritevolezza e non è richiesto il consenso di nessun creditore.
GLI EFFETTI DELLE PROCEDURE
L’omologa disposta dal Giudice è vincolante per tutti i creditori e, una volta terminata positivamente la procedura con l’ausilio di un liquidatore, l’esposizione debitoria del ricorrente sarà considerata estinta e si potrà finalmente “ripartire da zero”.
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