Nel codice di procedura penale sono disciplinate tre diverse tipologie di sequestro: il sequestro conservativo, il sequestro preventivo e il sequestro probatorio.
È necessario sottolineare le differenze intercorrenti tra questi istituti: il sequestro conservativo e il sequestro preventivo sono misure cautelari reali, applicabili ai procedimenti per qualsiasi genere di reato, mentre il sequestro probatorio, o anche chiamato penale, è uno dei mezzi di ricerca della prova.
Ciò spiega anche la diversa collocazione all’interno del codice di rito degli articoli che disciplinano le tre tipologie di sequestro.
SEQUESTRO CONSERVATIVO
La finalità del sequestro conservativo è quella di assicurare l’esecuzione della sentenza che potrebbe venire emessa; tale istituto è disciplinato dagli artt. 316 c.p.p. e ss.
Nello specifico, qualora vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria o per le spese di procedimento, il pubblico ministero chiede il sequestro conservativo. Ciò si traduce nell’impossibilità per l’imputato di disporre dei beni immobili o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.
È importante sottolineare che il P.M. può richiedere solamente il sequestro per le spese di giustizia o relative alle pene pecuniarie, non potendo agire per le somme dovute a titolo di risarcimento del danno.
Infatti, qualora vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, come disposto dall’art. 316 comma 2 c.p., sarà onere della parte civile chiedere il sequestro conservativo dei beni dell’imputato.
Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo è emesso dal giudice mediante ordinanza. Tuttavia, se l’imputato o il responsabile civile offrono idonea cauzione a garanzia dei crediti, il giudice può disporre con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo.
La misura in esame si trasforma in pignoramento qualora la sentenza di condanna al pagamento diventi irrevocabile.
SEQUESTRO PREVENTIVO
Il sequestro preventivo è disciplinato dagli artt. 321-323 c.p.p.
Qualora sia accertata la sussistenza di elementi che postulino la configurabilità della fattispecie di reato ipotizzata (cd. >fumus commissi delicti), il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può ordinare il sequestro di un bene che possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, o la commissione di ulteriori reati.
Accade che, in situazioni di urgenza, in cui non è possibile aspettare il provvedimento del giudice, il sequestro preventivo venga disposto dal pubblico ministero con decreto motivato. In questo caso, gli ufficiali di polizia giudiziaria che lo eseguono, sono tenuti a trasmettere entro 48 ore il verbale al pubblico ministero, che ne chiederà la convalida al giudice.
Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite all’avente diritto, qualora non sia da disporre la confisca. Nel caso in cui però manchino le garanzie dei crediti di cui all’art. 316 sopra illustrato, il pubblico ministero o la parte civile possono richiedere che sia mantenuto il sequestro.
SEQUESTRO PROBATORIO
Questa tipologia di sequestro, disciplinata dagli artt. 253-265 c.p.p., viene disposta dall’autorità giudiziaria con decreto motivato, che deve indicare le cose da sequestrare, salvo che non avvenga nel corso di una perquisizione: in tal caso sarà sufficiente indicare il decreto con cui questa è stata disposta.
Lo scopo è quello di sequestrare il corpo del reato o le cose pertinenti al reato, con lo scopo di accertare gli elementi che caratterizzano il reato stesso.
Può essere effettuato sequestro di corrispondenza, di dati informatici, di dati bancari.
I beni sequestrati vengono conservati al fine di non permettere alcuna alterazione e, in seguito, possono essere restituiti qualora non siano più necessari per le finalità probatorie per cui erano stati sequestrati o perché il soggetto interessato avvia la procedura per ottenere la restituzione della cosa sequestrata.
IMPUGNAZIONE DEL SEQUESTRO
L’art. 324 del codice di rito prevede come mezzo di impugnazione delle tre tipologie di sequestro, il procedimento del riesame. Entro 10 giorni dal provvedimento che ha disposto il sequestro, ovvero dal giorno in cui l’interessato ne ha avuto conoscenza, può essere presentata richiesta di riesame, mediante deposito dell’istanza in cancelleria. La cancelleria avvisa l’autorità giudiziaria procedente, che deve trasmettere al Tribunale gli atti oggetto del riesame. Sulla richiesta decide il tribunale del riesame del luogo ove ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, a seguito di procedimento in camera di consiglio.
L’art. 322 bis c.p.p. prevede invece che contro i provvedimenti in materia di sequestro preventivo, il pm, l’imputato e il suo difensore e la persona alla quale sono state sequestrate le cose, possano proporre appello.
Avverso le sentenze pronunciate ai sensi degli artt. 322 bis e 324 c.p.p., è ammesso ricorso Cassazione ex art. 325 c.p.p. per violazione di legge che può essere proposto dal pubblico ministero, dall’imputato e dal suo difensore, dalla persona alla quale le sono state sequestrate le cose nel termine di 15 giorni. Tuttavia, l’art. 325 c.p.p. ammette la possibilità di proporre ricorso in Cassazione direttamente contro il provvedimento di sequestro emesso dal giudice: in questo caso i termini sono i medesimi dell’art. precedente, ma la proposizione del ricorso per Cassazione esclude la possibilità di richiedere il riesame.
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