COS’È LA SCRIMINANTE DELLA LEGITTIMA DIFESA?
La legittima difesa rientra nelle cosiddette cause di giustificazione, disciplinate agli artt. 50-54 c.p.: si tratta di particolari situazioni in presenza delle quali un fatto, che normalmente sarebbe stato considerato illecito, tale non è perché consentito dalla legge.
REQUISITI DELLA LEGITTIMA DIFESA
La legittima difesa, nello specifico, è regolata dall’art. 52 c.p., il quale stabilisce che non è punibile il soggetto che ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Il legislatore ha privilegiato l’interesse dell’aggredito a difendersi a quello dell’aggressore, purché vi sia un’aggressione ingiusta, che, se non neutralizzata in tempo, sfocerebbe nella lesione di un diritto personale o patrimoniale tutelato dalla legge, e che la reazione sia legittima e proporzionata.
È necessario, dunque, che vi sia un diritto tutelato dall’ordinamento, una lesione ingiusta e un pericolo attuale ed incombente: la legittima difesa non può essere invocata dal soggetto che si sia posto volontariamente in una situazione di pericolo.
La reazione del soggetto deve essere necessaria per difendere il diritto aggredito da un pericolo inevitabile.
Con riguardo alla proporzione della reazione all’offesa è necessario osservare i mezzi impiegati nella difesa ma anche i beni o gli interessi in conflitto. Infatti, si configurerà un eccesso colposo in tutti i casi in cui l’agente, pur essendo presenti tutti i presupposti per invocare la legittima difesa, finisca per eccedere colposamente i limiti, ponendo in essere una reazione che sia sproporzionata rispetto all’offesa ricevuta (sull’eccesso colposo Cass. Pen. n. 15713/18).
È necessario distinguere tra eccesso colposo e legittima difesa putativa, ossia ogni qualvolta la situazione di pericolo non esiste, ma è supposta erroneamente dall’agente.
LEGITTIMA DIFESA NEL DOMICILIO
La legge n. 36 del 2019 ha modificato la legge n. 59/2006, introducendo nuovi commi agli artt. 52 e 55 c.p., tesi alla determinazione del diritto dei privati all’autodifesa nel proprio domicilio o in un luogo equiparato.
In particolare, l’art. 52 c.p. introduce una presunzione di sussistenza del rapporto di proporzionalità, fermi restando i requisiti di pericolo attuale e inevitabilità dell’utilizzo dell’arma quale mezzo di difesa. Dunque, sussiste sempre il rapporto di proporzione se taluno, legittimamente presente in uno dei luoghi indicati, utilizzi un’arma legittimamente detenuta al fine di difendere la propria o altrui incolumità, quando non vi sia desistenza e vi sia pericolo di aggressione.
Il quarto comma dell’art. 52 c.p. inserisce una nuova ipotesi in caso di violazione di domicilio aggravata, posta in essere con violenza, minaccia o uso di armi: in tali ipotesi, vi è una presunzione di tutti i requisiti della scriminante.
La Corte di Cassazione, nel chiarire che tale disposizione non rende lecita l’uccisione dell’aggressore anche quando non sia necessaria, potendo essere respinto l’aggressore senza provocarne la morte, ha stabilito, con sentenza n. 49883/19 che l’espressione “la legittima difesa sussiste sempre” non scrimina qualsiasi reazione, ma solo quelle volte a difendere un’aggressione attuale o potenziale all’incolumità fisica.
****
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.
Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina del Diritto Penale.
Foto Agenzia Liverani