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RICUSAZIONE: DI COSA SI TRATTA E QUALI SONO I MOTIVI

La ricusazione, quale istituto di diritto processuale sia civile che penale, consente ad una parte di chiedere la sostituzione di un giudice in un determinato processo al fine di garantire la terzietà e imparzialità del magistrato giudicante.
Volendosi concentrare sul rito penale, è l’art.37 c.p.p. che disciplina l’istituto in parola, sancendo le ipotesi di ricusazione nonché le conseguenze della ricusazione stessa.
Quanto alle ragioni che possono legittimare l’istanza di ricusazione, queste sono tassative, volte a garantire l’attendibilità del giudicante, e sono:

  •  il giudice ha interesse nel procedimento o alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
  • il giudice è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private o il difensore, il procuratore o il curatore di una di tali parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
  • il giudice ha dato consigli o ha manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie;
  • vi è inimicizia grave fra il giudice o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;
  • alcuno dei prossimi congiunti del giudice o del suo coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;
  • un prossimo congiunto del giudice o del suo coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;
  • il giudice si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario.

 

COME SI CHIEDE LA RICUSAZIONE?

La ricusazione si propone con atto scritto, da depositarsi presso la cancelleria del giudice competente, indicando i motivi a sostegno della domanda e i mezzi di prova idonei a dimostrarli.
La dichiarazione di ricusazione deve essere fatta personalmente dall’interessato o altresì dal difensore o procuratore speciale solo qualora il primo non vi provveda, e purché nell’atto di procura vi siano espressamente indicati i motivi della richiesta di ricusazione.

 

QUALI SONO I TERMINI PER LA RICUSAZIONE?

L’art.38 c.p.p. prevede che la dichiarazione di ricusazione debba essere avanzata in termini precisi. In particolare, può essere proposta nell’udienza preliminare, finché non siano terminati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel giudizio, qualora non siano ancora scaduti i termini per proporre questioni preliminari; in ogni altro caso, prima del compimento dell’atto da parte del giudice.

 

QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA RICUSAZIONE?

L’ultimo comma dell’art.37 c.p.p. disciplina infine gli effetti della dichiarazione di ricusazione, sancendo come “il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione”.

 

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