La separazione personale dei coniugi, sia essa consensuale o giudiziale, si conclude con un provvedimento che disciplina gli aspetti personali e patrimoniali della crisi coniugale. Tali statuizioni, tuttavia, non sono immutabili. La legge prevede infatti la possibilità di modificarle qualora intervengano cambiamenti significativi nelle circostanze di fatto che ne costituivano il fondamento. Questo istituto, noto come “revisione delle condizioni di separazione“, si basa sul principio generale rebus sic stantibus, secondo cui l’efficacia di un provvedimento è subordinata al perdurare delle condizioni esistenti al momento della sua adozione.

FONDAMENTO DELLA REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE: “GIUSTIFICATI MOTIVI” SOPRAVVENUTI

Il presupposto fondamentale per poter richiedere la revisione delle condizioni di separazione è la sopravvenienza di “giustificati motivi” [Cass. Civ., Sez. 6, N. 18530 del 07-09-2020]. Tale concetto, richiamato sia per la separazione che per il divorzio, è stato oggetto di una consolidata elaborazione giurisprudenziale. La giurisprudenza è unanime nel ritenere che la revisione delle condizioni di separazione non possa consistere in un mero riesame delle valutazioni già compiute in sede di separazione, ma debba fondarsi su fatti nuovi, emersi successivamente alla definizione dei precedenti accordi o alla sentenza [Tribunale Ordinario Crotone, sez. 1, sentenza n. 671/2023][Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n.4 del 13 febbraio 2024]. Il procedimento di revisione, infatti, non è una revisio prioris instantiae (una rivisitazione della decisione precedente), bensì un novum iudicium (un nuovo giudizio), finalizzato ad adeguare l’assetto dei rapporti tra gli ex coniugi a un mutamento della situazione di fatto che abbia alterato l’equilibrio originario [Corte d’Appello Bari, sez. 1, sentenza n. 399/2023][Tribunale Ordinario Crotone, sez. 1, sentenza n. 671/2023]. Di conseguenza, non possono essere presi in considerazione per la revisione:

  1. Fatti preesistenti o coevi alla separazione, anche se non considerati o non dedotti in quella sede. Il provvedimento di separazione, infatti, acquisisce l’efficacia di un giudicato, seppur rebus sic stantibus, che copre sia il “dedotto” (ciò che è stato effettivamente eccepito e discusso) sia il “deducibile” (ciò che le parti avrebbero potuto dedurre) [Cass. Civ., Sez. 6, N. 18530 del 07-09-2020].
  2. Un diverso apprezzamento delle condizioni economiche già esistenti al momento della separazione. La revisione non è un’impugnazione tardiva o un mezzo per correggere una valutazione ritenuta iniqua a posteriori [Cass. Civ., Sez. 6, N. 18530 del 07-09-2020].
  3. Un mutamento degli orientamenti giurisprudenziali. La Cassazione ha chiarito che un’evoluzione dei principi legali (come quella avvenuta in materia di assegno divorzile) non costituisce di per sé un “giustificato motivo” per la revisione. È sempre necessario che si verifichi prima un mutamento fattuale nelle condizioni economiche delle parti; solo a quel punto il giudice, nel ricalcolare l’assegno, applicherà i principi giuridici vigenti al momento della nuova decisione [Cass. Civ., Sez. 1, N. 1119 del 20-01-2020].

 

FATTISPECIE DI MUTAMENTO RILEVANTI

I “giustificati motivi” devono consistere in un mutamento oggettivo, significativo e duraturo delle circostanze personali o patrimoniali di uno o di entrambi gli ex coniugi o dei figli. La valutazione del giudice è sempre comparativa, volta a verificare se il nuovo assetto abbia creato uno squilibrio rilevante rispetto a quello sancito in sede di separazione [Cass. Civ., Sez. U, N. 20495 del 24-06-2022].

VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI

Questa è la casistica più frequente e può includere:

  • Peggioramento delle condizioni dell’obbligato: perdita del lavoro, riduzione significativa dello stipendio, insorgenza di nuove e onerose spese (ad esempio per motivi di salute o per la formazione di un nuovo nucleo familiare).
  • Miglioramento delle condizioni dell’obbligato: una promozione, un nuovo lavoro più remunerativo, il conseguimento di un’eredità o di altre significative entrate.
  • Miglioramento delle condizioni del beneficiario: l’inizio di un’attività lavorativa stabile, il conseguimento di un reddito proprio adeguato, l’acquisizione di un patrimonio.
  • Peggioramento delle condizioni del beneficiario: perdita del lavoro, insorgenza di problemi di salute che impediscono di lavorare.

È importante sottolineare che la parte che richiede la revisione delle condizioni di separazione ha l’onere di provare la sussistenza di tali mutamenti [Cass. Civ., Sez. 1, N. 27945 del 04-10-2023].

REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

Un’ipotesi specifica di mutamento delle condizioni economiche è rappresentata dalla revoca dell’assegnazione della casa familiare. La Suprema Corte ha recentemente affermato un principio di diritto rilevante in materia:

‘In tema di revisione delle condizioni di divorzio costituisce sopravvenienza valutabile, ai fini dell’accertamento dei giustificati motivi per l’aumento dell’assegno divorzile, la revoca dell’assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell’altro ex coniuge, il cui godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell’ambiente familiare in favore dei figli, costituisce un valore economico non solo per l’assegnatario, che ne viene privato per effetto della revoca, ma anche per l’altro coniuge, che si avvantaggia per effetto della revoca, potendo andare ad abitare la casa coniugale o concederla in locazione a terzi o comunque impiegarla in attività produttive, compiendo attività suscettibili di valutazione economica che, durante l’assegnazione all’altro coniuge, non erano consentite’ [Cass. Civ., Sez. 1, N. 7961 del 25-03-2024].

La perdita del godimento della casa costringe il genitore collocatario a sostenere un nuovo costo per l’alloggio, mentre il coniuge proprietario riacquista la piena disponibilità del bene, con un conseguente vantaggio economico. Questo doppio effetto può giustificare una revisione dell’assegno di mantenimento.

MUTAMENTI RELATIVI AI FIGLI

L’articolo 337-quinquies del Codice Civile stabilisce che i genitori possono chiedere “in ogni tempo” la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento e il mantenimento dei figli [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che anche in questo caso la richiesta deve essere fondata su fatti nuovi e sopravvenuti [Tribunale Ordinario Messina, sez. 1, sentenza n. 1475/2021]. I motivi più comuni includono:

  • Il raggiungimento della maggiore età e della successiva indipendenza economica del figlio, che determina la cessazione dell’obbligo di mantenimento.
  • L’insorgere di esigenze straordinarie, imprevedibili e rilevanti (ad esempio, per salute o istruzione) che non erano state considerate nella determinazione forfettaria dell’assegno [Protocollo d’intesa del Tribunale di Palermo su spese extra assegno per mantenimento dei figli].
  • Un mutamento nell’affidamento o nella collocazione del figlio, che sposta l’onere delle cure quotidiane da un genitore all’altro.
  • Un significativo cambiamento delle esigenze di vita del figlio legato alla crescita (passaggio a un diverso ciclo di studi, inizio di attività sportive onerose, etc.).

INSTAURAZIONE DI UNA NUOVA CONVIVENZA STABILE

L’instaurazione di una nuova convivenza more uxorio da parte del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento è tradizionalmente considerata una causa di revisione delle condizioni di separazione, che può portare alla riduzione o alla revoca dell’assegno. La nuova famiglia di fatto, infatti, crea un progetto di vita comune che recide i legami di solidarietà post-coniugale. Tuttavia, la giurisprudenza più recente, soprattutto in ambito divorzile, ha specificato che la componente “compensativa” dell’assegno (volta a riequilibrare i sacrifici professionali fatti durante il matrimonio) potrebbe sopravvivere anche in presenza di una nuova convivenza, a condizione che il richiedente fornisca una prova rigorosa del suo contributo alla formazione del patrimonio familiare e delle sue rinunce professionali [Cass. Civ., Sez. 1, N. 27945 del 04-10-2023].

 

PROCEDURA DI REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE

La modifica delle condizioni di separazione può avvenire secondo due modalità.

PROCEDURA CONSENSUALE

Se i coniugi sono d’accordo sulle modifiche da apportare, possono scegliere una delle seguenti vie:

  1. Ricorso Congiunto al Tribunale: Le parti presentano un ricorso congiunto al tribunale competente, indicando le nuove condizioni concordate. Il procedimento, disciplinato dall’art. 473-bis.51 c.p.c., è snello e si conclude con una sentenza che omologa o prende atto degli accordi [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443].
  2. Negoziazione Assistita: I coniugi, assistiti da almeno un avvocato per parte, possono sottoscrivere una convenzione di negoziazione per modificare le condizioni. L’accordo raggiunto, autorizzato dal Pubblico Ministero, ha la stessa efficacia di un provvedimento giudiziale [Risoluzione n. 65 del 16/07/2015].
  3. Accordo davanti all’Ufficiale di Stato Civile: Questa procedura semplificata, prevista dall’art. 12 del D.L. 132/2014, è possibile solo in assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o non economicamente autosufficienti. È importante notare che tale accordo “non può contenere patti di trasferimento patrimoniale” [Risposta n. 80 del 27/02/2020].

PROCEDURA CONTENZIOSA

In caso di disaccordo, la parte interessata deve avviare un procedimento contenzioso presentando un ricorso al tribunale competente (generalmente quello del luogo di residenza del convenuto o del minore) [DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149]. Il procedimento, che un tempo seguiva il rito camerale ex art. 710 c.p.c., oggi è regolato dalle nuove norme del rito unico per le persone, i minorenni e le famiglie. Il giudice, all’esito di un’istruttoria volta ad accertare la sussistenza dei “giustificati motivi” sopravvenuti, deciderà se e in che misura modificare le condizioni di separazione [Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n.4 del 13 febbraio 2024].

 

REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE

In conclusione, le condizioni stabilite in sede di separazione sono destinate a regolare i rapporti tra i coniugi sulla base di un preciso quadro fattuale. Qualora tale quadro subisca un’alterazione significativa, imprevedibile e stabile, la legge offre gli strumenti per ripristinare l’equilibrio, garantendo che le statuizioni economiche e personali rimangano adeguate alle reali e attuali esigenze di tutti i soggetti coinvolti, con un’attenzione preminente all’interesse dei figli.

 

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Foto Agenzia Liverani