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Si verifica una ipotesi di responsabilità precontrattuale quando è violato il dovere di buona fede e correttezza nell’ambito delle trattative. A riguardo, l’art. 1337 c.c., rubricato “Trattative e responsabilità precontrattuale” costituisce la disposizione generale in materia, prescrivendo che: “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”.
Il legislatore riporta dunque un espresso riferimento al dovere di buona fede oggettiva. Ciò in quanto, con l’instaurarsi delle trattative, aumenta il rischio per ciascuna parte di danno in considerazione del fatto che si coltivano relazioni, le quali richiedono tempo, impegno, possibili spese nonché la rinuncia ad altre occasioni. Si verifica dunque, come ormai riconosciuto da autorevole dottrina, un contatto sociale qualificato. Di qui, vi è un obbligo di protezione dell’altra parte nelle trattative, in base al dovere di buona fede, il cui inadempimento comporterà una responsabilità pari a quella derivante dall’inadempimento di qualsiasi altra obbligazione.
Analizzando i singoli casi specifici, si risponderà a titolo di responsabilità precontrattuale:

MANCATA CONCLUSIONE DI CONTRATTO

Nell’ipotesi di interruzione arbitraria delle trattative, ovverosia quando nonostante si sia suscitato in controparte un giustificato affidamento nella conclusione del contratto, questo non si concluda in assenza di una ragione plausibile. Invero, seppure con le trattative non sorga un diritto al contratto, si instaura un diritto a che l’altra parte si comporti correttamente.
In questa ipotesi si dovrà risarcire il danno pari all’interesse negativo, ossia i danni pari alle perdite connesse alla trattativa effettuata, nonché si potrà pretendere il guadagno derivante dalla conclusione di altri possibili contratti in base a relazioni che non sono state coltivate per aver perpetrato la trattativa con la parte in oggetto.

 

AI SENSI DELL’ART. 1338 C.C. – RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE DERIVANTE DALLA CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO INVALIDO O INEFFICACE

In questa ipotesi un contratto è stato concluso. La parte, tuttavia, risponderà quando non avrà informato della causa di invalidità del contratto che avrebbe dovuto conoscere o che conosceva, e che controparte abbia ignorato senza colpa.
I danni sono pari alle utilità perdute e ai mancati guadagni derivanti dal tempo perso nell’aver coltivato quelle trattative e non aver colto altre occasioni favorevoli.
Un esempio di questo scenario è data dall’art. 1398 c.c., ossia il contratto concluso dal falso rappresentante.

 

AI SENSI DELL’ART. 1440 C.C. – RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE IN CASO DI CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO VALIDO MA SVANTAGGIOSO A CAUSA DEL DOLO DI CONTROPARTE (C.D. DOLO INCIDENTE)

Nell’ipotesi in cui la parte con artifizi e raggiri – ossia con dolo – abbia inciso non tanto sulla conclusione del contratto, ma bensì sul contesto e le condizioni dello stesso, allora controparte avrà diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1440 c.c.
Di qui, in base al principio di buona fede oggettiva, se il contratto è stato concluso a fronte di una scorrettezza precontrattuale, allora sorge un obbligo di risarcire il danno.In particolare, questa lettura della responsabilità precontrattuale e dell’art. 1440 c.c. riveste un ruolo peculiare in tema di violazione di obblighi informativi, tra quali ad esempio quelli previsti dall’art. 21 TUF. Dove, alla luce dei principi sopra decritti, una pronuncia delle Sezioni Unite del 2007 ha sostenuto che nell’ipotesi in cui l’investitore, a fronte della violazione dell’obbligo informativo da parte dell’intermediario finanziario, concluda un contratto valido ma svantaggioso, tale contratto non sarà nullo, ma il soggetto intermediario sarà tenuto al risarcimento del danno da inadempimento di una obbligazione precontrattuale o contrattuale, a seconda del momento in cui si collochi l’inadempimento dell’obbligazione.

 

NEL CASO DI ABUSO DI POSIZIONE DI DEBOLEZZA DI CONTROPARTE

Secondo l’indirizzo più recente è possibile richiedere il risarcimento del danno nelle ipotesi di contratto invalido non invalidato o rescindibile non rescisso. Invero, in alternativa all’annullamento o alla rescissione del contratto, il danneggiato potrà conservare il contratto chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dal fatto che se fosse mancata la scorrettezza la parte non avrebbe concluso quel determinato contratto. In questi casi, potrà essere risarcito il cd. danno differenziale.

 

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Foto Agenzia Liverani